Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7305 Anno 2026
Civile Sent. Sez. 5 Num. 7305 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/03/2026
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 15146/2018 R.G. proposto da : COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) – in proprio, dal 26 settembre –
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. RAGIONE_SOCIALE–RAGIONE_SOCIALE n. 2994/2017 depositata il 30/10/2017.
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella pubblica udienza del 16/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato l’appello proposto dal contribuente, con la conferma RAGIONE_SOCIALE decisione di primo grado che aveva che aveva rigettato il ricorso originario relativo a due contestazioni per imposta di bollo per atti processuali;
il contribuente AVV_NOTAIO ha proposto ricorso in cassazione con sei motivi, chiedendo la cassazione RAGIONE_SOCIALE decisione;
l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso preliminarmente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per la mancanza di firme nel ricorso in cassazione notificatole; nel merito ha chiesto l’inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso;
la Procura generale RAGIONE_SOCIALE Cassazione, AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, ha depositato memoria con richiesta, confermata in udienza, di rigetto del ricorso;
Il ricorrente depositava memoria con indicazione del nuovo difensore, ‘in proprio in sostituzione del precedente difensore già costituito’.
…
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve rigettarsi con condanna alle spese e il raddoppio del contributo unificato.
Preliminarmente deve dichiararsi infondata la preliminare eccezione di inammissibilità dell’RAGIONE_SOCIALE, di inammissibilità del ricorso, per mancanza RAGIONE_SOCIALE firma nelle copie notificate, del ricorso per cassazione.
La sottoscrizione è presente nell’originale, con procura rilasciata il 30 aprile 2018, contestualmente al ricorso, prima RAGIONE_SOCIALE notificazione: «Ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, qualora l’originale dell’atto rechi la firma del difensore munito di procura speciale e l’autenticazione, ad
opera del medesimo, RAGIONE_SOCIALE sottoscrizione RAGIONE_SOCIALE parte che la procura ha conferito, la mancanza di tale firma e dell’autenticazione nella copia notificata non determinano l’invalidità del ricorso, purché la copia stessa contenga elementi, quali l’attestazione dell’ufficiale giudiziario che la notifica è stata eseguita ad istanza del difensore del ricorrente, idonei ad evidenziare la provenienza dell’atto dal difensore munito di mandato speciale. (In applicazione del principio, la RAGIONE_SOCIALE.C. ha ritenuto ammissibile il ricorso perché proveniente dal difensore munito di mandato speciale, come risultante dall’originale, che, in quanto tale, richiese la notificazione dello stesso ricorso all’ufficiale giudiziario presso la corte d’appello, come dallo stesso attestato)» (Cass. Sez. 5, 26/01/2018, n. 1981, Rv. 646701 -01; vedi anche Cass. Sez. 6, 03/12/2020, n. 27610, Rv. 660052 -01 e Cass. Sez. 2, 23/03/2018, n. 7286, Rv. 647867 – 01).
Con il secondo motivo (che si tratta per primo, in considerazione RAGIONE_SOCIALE sua pregiudizialità) il ricorrente prospetta l’abrogazione RAGIONE_SOCIALE norma impositiva (violazione degli art. 9, l. n. 488 del 1999, 18 , d.P.R. n. 115 del 2002 e 15, disp. att. cod. civ ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.).
Il motivo è infondato; come prospettato nel controricorso la norma ha subito modifiche nel tempo incompatibili con la tesi RAGIONE_SOCIALE sua abrogazione. L’art. 10 RAGIONE_SOCIALE l. n. 53 del 1994 non risulta abrogato dall’intervento del d.P.R. n. 115 del 2002 (art. 18), i n quanto l’art. 16quater, d.l. n. 179 del 2012 e l’art. 46 d.l. n. 90 del 2014 intervengono sulla norma (conseguentemente la stessa risulta ancora in vigore).
Con il terzo ed il quarto motivo di ricorso il contribuente prospetta il suo difetto di legittimazione passiva per il tributo e al contempo il difetto di legittimazione attiva dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in favore del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (violazione degli art. 75, 82, 83, 84 del cod. proc. civ., art. 10, l. n. 53 del 1994 e 22, d.P.R. n. 642 del 1972, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.).
I motivi logicamente connessi si trattano congiuntamente, risultano entrambi inammissibili in quanto i giudici di merito hanno deciso la questione conformemente alla giurisprudenza di questa Corte e il contribuente ripropone le stesse questioni in sede di legittimità.
Con i motivi di ricorso per cassazione la parte non può limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudice dell’appello, senza considerare le ragioni offerte da quest’ultimo, poiché in tal modo si determina una mera contrapposizione RAGIONE_SOCIALE propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata che si risolve, in sostanza, nella proposizione di un non motivo , come tale inammissibile ex art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. (Sez. 1 – , Ordinanza n. 22478 del 24/09/2018, Rv. 650919 – 01).
Comunque, l’art. 10, secondo comma, l. n. 53 del 1994, fa espresso rinvio alle sanzioni per gli illeciti tributari in materia di imposta di bollo; lo stesso articolo richiede l’apposizione di una marca che rappresenta il mezzo tipico dell’imposta di bollo.
Sul punto deve confermarsi la giurisprudenza di questa Corte sulla obbligazione del difensore per l’adempimento dell’imposta di bollo su un atto processuale («Il conferimento dell’incarico di assistenza tecnica nel processo tributario è oggetto di una disciplina – ai sensi dell’art. 12, comma terzo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – che ripete quella dettata per il giudizio civile dall’art. 83 cod. proc. civ., potendo, pertanto, avvenire mediante atto pubblico o scrittura privata ovvero con dichiarazione apposta in calce o a margine di un atto del processo, nel qual caso la sottoscrizione autografa è autenticata dallo stesso incaricato, che esercita una potestà certificativa analoga a quella notarile, sebbene limitata a tale atto, conferendo ad esso efficacia probatoria privilegiata ex art. 2702 cod. civ., quanto alla provenienza ed alla data. Ne consegue, che il predetto incaricato, che abbia proceduto all’autenticazione dell’atto a margine del ricorso introduttivo del giudizio tributario, è tenuto solidalmente con il
ricorrente all’adempimento dell’imposta di bollo su tale atto processuale, ex art. 22, comma primo, numero 1), del d.P.R. n. 26 ottobre 1972, n. 642 (che estende il pagamento dell’imposta a “tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano atti, documenti o registri non in regola con le disposizioni del presente decreto ovvero li enunciano o li allegano ad altri atti o documenti”), poiché egli viene a “sottoscrivere” l’atto di certificazione RAGIONE_SOCIALE firma del contribuente apposta in calce all’atto di conferimento dell’incarico, nonché a “ricevere” tale secondo atto, in quanto destinatario degli effetti giuridici connessi al trasferimento di poteri operato con il negozio procuratorio e, infine, ad “enunciare” il predetto atto di conferimento nel ricorso da lui stesso redatto e sottoscritto» Cass. Sez. 5, 20/03/2013, n. 6912, Rv. 625529 – 01).
Trattandosi di imposta di bollo, quindi, legittimata attiva risulta l’RAGIONE_SOCIALE e non il RAGIONE_SOCIALE.
5. Con il quinto ed il sesto motivo, logicamente connessi, il ricorrente prospetta la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_SOCIALE CTR per non aver dichiarato inammissibile l’appello incidentale, sulla compensazione RAGIONE_SOCIALE spese e per aver omesso la motivazione sull’accoglimento dell’appello, condannando alle spese il contribuente (violazione dell’art. 342, cod. proc. civ. e 132, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.).
I motivi sono entrambi inammissibili in quanto l’RAGIONE_SOCIALE aveva richiesto espressamente la riforma RAGIONE_SOCIALE decisione sulle spese, come anche rappresentato nel ricorso per cassazione: «In tema di impugnazione, anche nel processo tributario (art. 54 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546) come in quello ordinario, per la proposizione dell’appello incidentale ad opera RAGIONE_SOCIALE parte non totalmente vittoriosa in primo grado non occorrono formule sacramentali, essendo sufficiente che dal complesso RAGIONE_SOCIALE deduzioni e RAGIONE_SOCIALE conclusioni formulate dall’appellato nella comparsa di costituzione risulti in modo non equivoco la volontà di ottenere la riforma RAGIONE_SOCIALE decisione
del primo giudice nella parte sfavorevole all’appellato» (Cass. Sez. 5, 30/06/2010, n. 15501, Rv. 613861 -01; vedi anche Cass. Sez. 5, 11/09/2019, n. 22652, Rv. 655050 -01, Cass. Sez. 6, 23/02/2012, n. 2752, Rv. 621692 -01 e Cass. Sez. 5, 03/09/2024, n. 23639, Rv. 672152 – 01).
La sentenza impugnata poi, espressamente, richiama la soccombenza quale motivazione per la condanna alle spese; la soccombenza è criterio valido e sufficiente per la condanna, mentre la compensazione deve essere specificamente motivata: «In tema di spese di lite, i rapporti tra la regola RAGIONE_SOCIALE soccombenza di cui al comma 1 dell’art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992 e quella RAGIONE_SOCIALE compensazione di cui al comma 2 sono costruiti in termini di norma generale-norma eccezionale, sicché la deroga alla soccombenza è ammessa in presenza di elementi che la giustifichino, fermo restando che, in caso di compensazione per “gravi ed eccezionali ragioni”, il limite a tale deroga è dato dall’obbligo del giudice di fornire una motivazione logica e coerente, la cui violazione risulta censurabile in sede di legittimità» (Cass. Sez. 5, 22/07/2025, n. 20755, Rv. 675496 – 01).
La questione di costituzionalità risulta manifesta infondata (il ricorrente prospetta la questione di costituzionalità in quanto la norma demanderebbe al potere regolamentare la determinazione del quantum dell’imposta, in violazione RAGIONE_SOCIALE riserva di legge dell’art. 23, costituzione).
La norma con il richiamo nel comma 2, alla disciplina del d.P.R. 642 del 1972 (Testo unico RAGIONE_SOCIALE imposte di bollo) individua gli elementi per la determinazione dell’imposta (in particolare alla Tariffa allegata) in relazione al tipo di atto da compiere; l’ art. 16 RAGIONE_SOCIALE citata Tariffa prevede per il bollo dovuto per le notifiche di atti giudiziari la somma di euro 16,00, per ogni foglio.
Conseguentemente, la norma non rinvia, semplicemente, al potere regolamentare, senza indicare i criteri per la determinazione, ma indica i
presupposti e le somme dovute per ogni tipo di atto (con apposita tariffa allegata al d.P.R.).
Del resto, la questione di costituzionalità è stata prospettata nel ricorso in relazione non all’imposta di bollo, ma ad altro tipo di prestazione patrimoniale.
…
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALE controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 RAGIONE_SOCIALE l. n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 16/10/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME