Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32508 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32508 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16469/2020 R.G., proposto
DA
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, entrambi con studio in RAGIONE_SOCIALE (presso gli Uffici RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura Comunale), elettivamente domiciliato presso l’AVV_NOTAIO, con studio in Roma, (indirizzi pec per notifiche e comunicazioni: EMAIL ; EMAIL ; EMAIL ), giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE ‘, con sede in RAGIONE_SOCIALE, in persona RAGIONE_SOCIALE‘amministratore unico pro tempore ;
INTIMATA
NONCHÉ NEI CONFRONTI DI
RAGIONE_SOCIALE, in liquidazione, con sede in RAGIONE_SOCIALE, in persona del liquidatore pro tempore , nella qualità di concessionaria del servizio di accertamento e riscossione del canone per
CANONE PER L’INCOGNOMEZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI ILLEGITTIMA ISTITUZIONE REVIVISCENZA DELL’ IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ
l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) nell’interesse del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con studio in RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata presso l’AVV_NOTAIO, con studio in Roma (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: EMAIL ), giusta procura in margine al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Campania il 7 ottobre 2019, n. 7546/27/2019; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27 novembre 2025 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE:
RAGIONE_SOCIALE ‘ ha proposto ricorso per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Campania il 7 ottobre 2019, n. 7546/27/2019, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione del diniego di rimborso RAGIONE_SOCIALE‘eccedenza v ersata al RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE per il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) relativo agli anni dal 2009 al 2015, per l’ammontare complessivo di € 426.117,18, ha rigettato l’appell o proposto dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE nei confronti RAGIONE_SOCIALEa ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ e RAGIONE_SOCIALE a ‘ RAGIONE_SOCIALE‘, in liquidazione, avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di RAGIONE_SOCIALE il 3 maggio 2018, n. 4638/28/2018, con compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese giudiziali.
Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure -che aveva accolto il ricorso originario RAGIONE_SOCIALEa contribuente – sul presupposto che, fino al 31 dicembre 2001, si applicasse la
vecchia imposta comunale sulla pubblicità (ICP), mentre, dall’1 gennaio 2002, si applicasse il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) (comprensivo del canone per l’occupazione di spazi pubblici), che non poteva essere determinato in misura maggiore del 25% rispetto alla previgente imposta, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 62, comma 2, lett. d), del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
La ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ è rimasta intimata, mentre la ‘ RAGIONE_SOCIALE‘, in liquidazione, si è costituita con controricorso per aderire al ricorso proposto dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
CONSIDERATO CHE:
Il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 62 del d.lgs. 15 novembre 1997, n. 446, 11, comma 10, RAGIONE_SOCIALEa legge 27 dicembre 1997, n. 449, 9, comma 7, e 12 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che l’ente impositore avesse disposto l’applicazione del canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), essendosi, invece, limitato ad adottare un canone di locazione degli spazi pubblici per l’installazione degli impianti pubblicitari, che era cumulabile con l’imposta comunale sulla pubblicità (ICP), senza soggiacere alla limitazione del 25%.
Il predetto motivo è fondato.
2.1 Nella vicenda in disamina, sulla scorta RAGIONE_SOCIALEe risultanze processuali, si evince che:
con deliberazione adottata dal Consiglio Comunale il 26 febbraio 1998, n. 80, il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE aveva deciso di applicare, per l’anno d’imposta 1998, alla tariffa relativa
all’imposta comunale sulla pubblicità (ICP) (fissata per i Comuni di classe I^ nella misura di £ 32.000/mq.) la maggiorazione del 20% ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 11, comma 10, RAGIONE_SOCIALEa legge 27 dicembre 1997, n. 449 (a tenore del quale: « 10. Le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 20 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1998 e fino ad un massimo del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2000 per le superfici superiori al metro quadrato, e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato »), determinandone l’importo nella misura di £ 38.400/mq., che è stato confermato fino al 31 dicembre 2001 con deliberazione adottata dal Consiglio Comunale l’11 maggio 2001, n. 5;
- con deliberazione adottata dal Consiglio Comunale il 24 settembre 1999, n. 296, che è stata confermata con deliberazione adottata dal Consiglio Comunale il 15 ottobre 1999, n. 419, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 3, comma 3, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ha approvato il piano generale degli impianti (PGI), il quale disciplina l’individuazione RAGIONE_SOCIALEa tipologia degli impianti pubblicitari pubblici e privati e la loro distribuzione sul territorio di competenza, tenuto conto: RAGIONE_SOCIALEe esigenze di carattere sociale; RAGIONE_SOCIALEa concentrazione demografica ed economica; RAGIONE_SOCIALEe esigenze di tutela ambientale e paesaggistica, nonché RAGIONE_SOCIALEe esigenze RAGIONE_SOCIALEa circolazione; del traffico e dei principi contenuti nei vigenti strumenti urbanistici;
-sulla base RAGIONE_SOCIALE‘art. 9, comma 7, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nel testo novellato dall’art. 145, comma 55, RAGIONE_SOCIALEa legge 23 dicembre 2000, n. 388 (a tenore del quale: « 7. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni
appartenenti o dati in godimento al comune, l’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘imposta sulla pubblicità non esclude quella RAGIONE_SOCIALEa tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione commisurati, questi ultimi, alla effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario »), le norme di attuazione del suddetto piano hanno stabilito (art. 3 – Canone per la locazione dei luoghi pubblici necessari all’installazione degli impianti) che: « In sostituzione RAGIONE_SOCIALEa t assa per l’occupazione di spazi su aree pubbliche abolita dal 1.1.1999, con D.Lgs. 446/97 e conseguentemente solo per coloro che occupano aree del demanio o del patrimonio indisponibile del RAGIONE_SOCIALE ovvero, per parti di strada comunque situate all’interno de l centro abitato viene determinato un canone espresso in metri quadrati, non di proiezione, ma di superficie pubblicitaria. Tale canone dal 1.1.2002 verrà accorpato al canone sostitutivo RAGIONE_SOCIALE‘imposta comunale sulla pubblicità (…). I canoni per la locazione di luoghi pubblici sono dovuti solo sugli impianti costitutivi del presente piano disciplinati al Titolo IV e sono invariabili per tutta la durata RAGIONE_SOCIALEa singola autorizzazione », e (art. 5 -Imposta di pubblicità) che: « L’imposta rimane dovuta nella misura e nei modi stabiliti dai D.L.vo n. 507/93 e successive modificazioni e integrazioni, e verrà, successivamente, sostituita con un canone, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 62 del D.L.vo 446/97 (…) Il canone per la locazione dei luoghi pubblici è dovuto altresì, per la pubblicità temporanea su teli disciplinata dal Titolo V del presente Piano nella misura di 1/12 per ogni mese o frazione di mese del canone annuo »;
le norme transitorie del suddetto Piano hanno previsto (art.
2 -Modalità di soppressione RAGIONE_SOCIALE‘imposta sulla pubblicità) che:
« Il RAGIONE_SOCIALE si riserva di approvare entro e non oltre l’ 1.1.2001 la normativa di attuazione prevista dall’art. 62 del d. lgs 446/97. Per tutti i mezzi pubblicitari individuati nel D.L.gs 507/93 e nel Codice RAGIONE_SOCIALEa Strada, non disciplinati nel presente Piano, resta ferma la corresponsione RAGIONE_SOCIALE‘imposta fino al 31.12.2001 »;
con disposizione resa dal Dirigente del Servizio di Polizia Amministrativa presso il RAGIONE_SOCIALE l’11 maggio 2001, n. 5, il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ha confermato (punto 1) la tariffa di £ 38.400/mq. fino al 31 dicembre 2001, « che, pur essendo il prodotto del deliberato aumento del 20%, è superiore al minimo tariffario stabilito con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16.2.2001, riservandosi di confermare l’aumento del 20% e di proporre all’Amministrazione l’au mento fino al 50% per l’anno 2002 ovviamente ponendo a base del calcolo le tariffe legislativamente stabilite (L. 38.000) », ed ha disapplicato (punto 2) sino al 31 dicembre 2001 le tariffe commisurate alla superficie pubblicitaria, applicandole per la misura di 2 mq. per gli impianti « formato 6 x 3 » e di 1 mq. per tutti gli altri, riservandosi di applicare le tariffe stabilite nel PGI a decorrere dal 1.1.2002 e chiarendo « la non assimilabilità del canone istituito dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE al canone sostitutivo RAGIONE_SOCIALEa TOSAP »;
con ordinanza adottata dal Sindaco il 31 dicembre 2001, n. 223, il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ha ‘ ordinato ‘ l’approvazione RAGIONE_SOCIALEe tariffe in euro dei canoni pubblicitari ed affissionali « in attuazione RAGIONE_SOCIALEe regole già sancite con decorrenza dal 1.1.2002 dal Piano Generale degli Impianti »;
da ultimo, con sentenza depositata dal T.A.R. RAGIONE_SOCIALEa Campania, Sez. 3^, il 14 giugno 2004, n. 9438 (poi passata in giudicato),
quest’ultima ordinanza è stata annullata sul rilievo che, « contrariamente alle allegazioni difensive RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione resistente, non può ritenersi meramente esecutivo del piano generale degli impianti in quanto il raffronto dei canoni previsti dal PGI a regime per il 2002 con quelli determinati dall’atto impugnato non comporta una sicura rispondenza, immediatamente verificabile (…) ».
2.2 La questione controversa (in relazione al medesimo ente impositore, sulla base RAGIONE_SOCIALEa sequenza provvedimentale riassunta al precedente punto 2.1) è stata già scrutinata da questa Corte con vari arresti (Cass., Sez. Trib., 5 luglio 2023, n. 19017; Cass. Sez. Trib., 14 luglio 2023, n. 20218; Cass., Sez. Trib., 23 giugno 2025, n. 16850), dalle cui uniformi conclusioni il collegio non intende discostarsi in questa sede.
2.3 A tale riguardo, si è affermato che la sostituzione RAGIONE_SOCIALE‘imposta comunale sulla pubblicità (ICP), di cui al d.lgs. n. 507 del 1993, con il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), di cui all’art. 62 del d.lgs. 15 novembre 1997, n. 446, postula l’imprescindibile emanazione di un apposito regolamento dal contenuto conforme ai criteri previsti dal comma 2 del citato art. 62, la cui carenza non può essere supplita dall’eventuale approvazione del piano generale degli impianti pubblicitari (PGI), che è atto generale non normativo, con funzione autonoma e distinta dal regolamento, nonostante la previsione in esso contenuta, cui va attribuito valore meramente programmatico RAGIONE_SOCIALEa relativa istituzione; pertanto, in difetto del citato regolamento, l’imposta comunale sulla pubblicità (ICP) continua a trovare applicazione secondo le tariffe vigenti ratione temporis ed è cumulabile, oltre che con la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP)
o con il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), anche con il canone concessorio per l’occupazione di spazi pubblici, senza la limitazione prevista dall’art. 62, comma 2, lett. d), del d.lgs. 15 novembre 1997, n. 446, nel testo novellato dall’art. 10, comma 5, lett. b), RAGIONE_SOCIALEa legge 28 dicembre 2001, n. 448.
2.4 Ne discende, quindi, che la carenza del regolamento istitutivo del canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e l’annullamento in sede giudiziale RAGIONE_SOCIALEa tariffa corrispondente al canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) imp edivano l’operatività, dall’1 gennaio 2002, RAGIONE_SOCIALEa relativa disciplina , consentendo l’ultrattività RAGIONE_SOCIALEa previgente disciplina RAGIONE_SOCIALE‘imposta comunale sull a pubblicità (ICP), alla quale l’atto impositivo dovrà essere riferito, al di là del nomen iuris adoperato per l’indicazione del tributo, in ragione RAGIONE_SOCIALE‘alternatività sancita dall’art. 62 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, tra l’imposta comunale sulla pubblicità (ICP) ed il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP).
2.5 Una volta chiarito che il tributo preteso pro parte in restituzione era costituito, in realtà, dall’imposta comunale sulla pubblicità (ICP), si pone la questione RAGIONE_SOCIALEa ripetibilità per gli anni di riferimento degli incrementi tariffari deliberati ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 11, comma 10, del d.lgs. 27 dicembre 1997, n. 449, dopo che l’art. 23, commi 7 e 11, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (entrato in vigore il 26 giugno 2012), aveva disposto, per un verso, che: « Dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono abrogate le disposizioni di legge indicate dall’allegato 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 11 del
presente articolo » (nell’allegato 1 è incluso il sopra citato art. 11, comma 10, del d.lgs. 27 dicembre 1997, n. 449), e, per altro verso, che: « I procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge sono disciplinati, ai fini RAGIONE_SOCIALEa concessione e RAGIONE_SOCIALE‘erogazione RAGIONE_SOCIALEe agevolazioni e comunque fino alla loro definizione, dalle disposizioni RAGIONE_SOCIALEe leggi di cui all’Allegato 1 e dalle norme di semplificazione recate dal presente decreto-legge », considerando che l’art. 1, comma 739, RAGIONE_SOCIALEa legge 28 dicembre 2015, n. 208 , aveva previsto che: « L’articolo 23, comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nella parte in cui abroga l’articolo 11, comma 10, RAGIONE_SOCIALEa legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativo alla facoltà dei Comuni di aumentare le tariffe RAGIONE_SOCIALE‘imposta comunale sulla pubblicità, ai sensi e per gli effetti RAGIONE_SOCIALE‘articolo 1 RAGIONE_SOCIALEa legge 27 luglio 2000, n. 212, si interpreta nel senso che l’abrogazione non ha effetto per i Comuni che si erano già avvalsi di tale facoltà prima RAGIONE_SOCIALEa data di entrata in vigore del predetto articolo 23, comma 7, del decreto-legge n. 83 del 2012 ».
2.6 Con la sentenza n. 15 del 30 gennaio 2018, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa questione di legittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 739, RAGIONE_SOCIALEa legge 28 dicembre 2015, n. 208, in riferimento all’art. 114 Cost., ed ha dichiar ato l’infondatezza RAGIONE_SOCIALEe questioni di legittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 739, RAGIONE_SOCIALEa legge 28 dicembre 2015, n. 208, in riferimento agli artt. 3, 23, 53, 97, 102, 117, sesto comma, in relazione all’art. 4, comma 4, RAGIONE_SOCIALEa legge 5 giugno 2003, n . 131 (‘ Disposizioni per l’adeguamento
RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento RAGIONE_SOCIALEa Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3 ‘), e 119 Cost.
2.6 Questa situazione ha generato dubbi interpretativi circa la sopravvivenza RAGIONE_SOCIALEe maggiorazioni adottate dai Comuni per gli anni successivi al 2012, con pronunciamenti giurisprudenziali di diverso segno.
Il citato comma 739, oggetto RAGIONE_SOCIALEa recente sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte Costituzionale, muoveva proprio dalla necessità di ripristinare certezza circa la legittimità RAGIONE_SOCIALEe maggiorazioni anche nei casi -generalizzati -di continuazione RAGIONE_SOCIALEa loro applicazione da parte dei Comuni, per espressa deliberazione confermativa, ovvero per tacito rinnovo di anno in anno, come consentito dalla legge.
La Corte Costituzionale ha, dunque, dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale del comma 739 e si è spinta ancora oltre, corredando il rigetto con passaggi interpretativi RAGIONE_SOCIALEa norma contestata sulla cui base sembrerebbe preclusa ai Comuni la facoltà di confermare o prorogare, successivamente al 2012, le maggiorazioni tariffarie RAGIONE_SOCIALE‘imposta comunale sulla pubblicità.
2.7 In sostanza, ad avviso RAGIONE_SOCIALEa Corte Costituzionale, il comma 739 non sarebbe finalizzato a far salve le decisioni già adottate da molti Comuni fino al 2012 in materia di maggiorazione RAGIONE_SOCIALE‘imposta comunale sulla pubblicità, ma più limitatamente -ad assicurare efficacia per il solo 2012 alle delibere comunali adottate fino al 26 giugno 2012, data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa norma di abolizione.
Secondo il giudice remittente, « la disposizione censurata avrebbe creato due diversi regimi giuridici applicabili in materia di tariffe sull’ICP, rendendo possibile l’esercizio RAGIONE_SOCIALEa facoltà di aumento -o meglio, di continuare ad applicare l’aumento già
deliberato -unicamente per quei Comuni che si fossero avvalsi di tale facoltà prima RAGIONE_SOCIALEa data di entrata in vigore del predetto decretolegge. (…) In tal modo, per una categoria di Comuni si sarebbe creata una nuova tariffa base, consolidando gli aumenti all’interno RAGIONE_SOCIALE‘imposta; il che rivelerebbe l’estensione RAGIONE_SOCIALEa disposizione censurata ben al di là di quella che si vorrebbe interpretare, incidendo anche sulla disciplina generale RAGIONE_SOCIALEa materia. Sarebbe del tutto irragionevole e discriminatorio stabilire per legge che possa procedersi al rinnovo tacito RAGIONE_SOCIALEe tariffe recanti maggiorazioni sulla base di una legge abrogata, poiché il rinnovo sarebbe equiparabile ad un nuovo provvedimento di conferma RAGIONE_SOCIALEe statuizioni comunali, adottato in carenza di una disposizione legislativa che lo legittimi ».
Tuttavia, questo elemento non è stato considerato meritevole di sostegno dal giudice RAGIONE_SOCIALEe leggi, in quanto: « L’intervento interpretativo (…) non introduce alcun doppio regime impositivo e non crea perciò ingiustificate disparità di trattamento tra i Comuni, né pregiudica la progressività insita nella suddivisione degli stessi in diverse fasce, ai fini RAGIONE_SOCIALEa deter minazione RAGIONE_SOCIALE‘imposta, rientrando invece nei limiti di quella ragionevolezza che deve caratterizzare anche le disposizioni d’interpretazione aute ntica ( ex multis , sentenze n. 132 del 2016, n. 69 del 2014, n. 271 del 2011, n. 234 del 2007, n. 229 del 1999 e n. 311 del 1995) ».
2.8 La lettura del comma 739 secondo la sentenza in esame propone, però, un ulteriore profilo riguardante la possibilità di confermare o prorogare, successivamente al 2012, di anno in anno, le tariffe maggiorate, in ordine alla quale il testo normativo non si esprime in modo diretto.
Sotto questo secondo profilo, la Corte Costituzionale fornisce una lettura costituzionalmente orientata RAGIONE_SOCIALEa norma contestata, tale da fare salve le delibere comunali di approvazione RAGIONE_SOCIALEe tariffe maggiorate, specificando che tale intervento normativo deve considerarsi orientato alla mera considerazione degli atti adottati entro il 26 giugno di quell’anno, periodo ancora utile per l’adozione di variazioni alle aliquote e tariffe dei tributi data la posposizione dei termini per l’approvazione dei bilanci di previsione 2012. Oltre tale data, il venir meno RAGIONE_SOCIALEa norma di riferimento per via RAGIONE_SOCIALE‘abolizione recata dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, impedirebbe non solo l’adozione di nuove deliberazioni di maggiorazione decorrenti dal 2012, ma anche il mantenimento RAGIONE_SOCIALEe misure tariffarie maggiorate per gli anni successivi.
2.9 Difatti, la Corte Costituzionale ha dichiarato che « (…) non è corretta l’interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 739, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 208 del 2015, secondo cui esso ripristinerebbe retroattivamente la potestà di applicare maggiorazioni alle tariffe per i Comuni che, alla data del 26 giugno del 2012, avessero già deliberato in tal senso. La disposizione, invece, si limita a precisare la salvezza degli aumenti deliberati al 26 giugno 2012, tenuto conto, tra l’altro, che a tale data ai Comuni era stata nuovamente attribuita la facoltà di deliberare le maggiorazioni. Era dunque ben possibile che essi avessero già deliberato in tal senso. Di qui la necessità di chiarire gli effetti RAGIONE_SOCIALE‘abrogazione disposta dal d.l. n. 83 del 2012, precisando che la stessa non poteva far cadere le delibere già adottate e che il 26 giugno del 2012 era il termine ultimo per la validità RAGIONE_SOCIALEe maggiorazioni disposte per l’anno d’imposta 2012. Si tratta, quindi, effettivamente di una disposizione di carattere interpretativo, tesa a chiarire il senso di norme preesistenti
ovvero escludere o enucleare uno dei sensi fra quelli ritenuti ragionevolmente riconducibili alla norma interpretata, allo scopo di imporre a chi è tenuto ad applicare la disposizione considerata un determinato significato normativo (sentenze n. 132 del 2016, n. 127 del 2015, n. 314 del 2013, n. 15 del 2012 e n. 311 del 1995). La scelta legislativa, allora, rientra «tra le possibili varianti di senso del testo originario, così rendendo vincolante un significato ascrivibile ad una norma anteriore ( ex plurimis : sentenze n. 314 del 2013, n. 15 del 2012, n. 271 del 2011 e n. 209 del 2010)» (sentenza n. 132 del 2016). Nulla dice il comma 739, invece, sulla possibilità di confermare o prorogare, successivamente al 2012, di anno in anno, le tariffe maggiorate. Tale facoltà di conferma, esplicita o tacita, RAGIONE_SOCIALEe tariffe, consentita da altra disposizione, non potrebbe tuttavia estendersi a maggiorazioni disposte da norme non più vigenti, come aveva sancito la sentenza del Consiglio di Stato, sezione quinta, 22 dicembr e 2014, n. 6201, in riferimento all’art. 23, comma 7, del d.l. n. 83 del 2012, ritenendo che anche il potere di conferma, tacita o esplicita, in quanto espressione di potere deliberativo, debba tener conto RAGIONE_SOCIALEa legislazione vigente. Dunque, venuta meno la norma che consentiva di apportare maggiorazioni all’imposta, gli atti di proroga tacita di queste avrebbero dovuto ritenersi semplicemente illegittimi, perché non poteva essere prorogata una maggiorazione non più esistente ».
2.10 Questa lettura è stata condivisa dalla risoluzione emanata dal RAGIONE_SOCIALE il 14 maggio 2018, n. 2/DF, secondo la quale: « Da quanto appena illustrato, è evidente che a partire dall’anno di imposta 2013 i Comuni non erano più legittimati a introdurre o confermare, anche tacitamente, le maggiorazioni in questione », dovendo, invece,
tornare ad applicare le tariffe base di cui al d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
Quindi, dalla data di entrata in vigore del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, tutti gli atti di proroga anche tacita RAGIONE_SOCIALEe maggiorazioni devono ritenersi illegittimi, non potendo essere prorogata una maggiorazione fondata su una norma non più esistente.
2.11 Tanto è conforme, come si è visto, anche alla giurisprudenza del Consiglio di Stato (Cons. Stato, Sez. 5^, 22 dicembre 2014, n. 6201), il quale ha ritenuto che il potere di conferma, tacita o esplicita, in quanto espressione di potere deliberativo, debba tener conto RAGIONE_SOCIALEa legislazione vigente.
2.12 Peraltro, recependo quanto sostenuto dalla Corte Costituzionale e dalla risoluzione ministeriale, l’art. 1, comma 917, RAGIONE_SOCIALEa legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019), ha successivamente previsto che: « In deroga alle norme vigenti e alle disposizioni regolamentari deliberate da ciascun RAGIONE_SOCIALE a norma RAGIONE_SOCIALE‘articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i rimborsi RAGIONE_SOCIALEe somme acquisite dai Comuni a titolo di maggiorazione RAGIONE_SOCIALE‘imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per gli anni dal 2013 al 2018 possono essere effettuati in forma rateale entro cinque anni dalla data in cui la richiesta del contribuente è diventata definitiva ».
La norma riconosce, infatti, ai Comuni che hanno adottato o confermato tacitamente o espressamente le maggiorazioni RAGIONE_SOCIALEe tariffe RAGIONE_SOCIALE‘imposta comunale sulla pubblicità, la possibilità di rimborsare, in forma rateale ed entro cinque anni dalla data in cui la richiesta del contribuente diviene definitiva, le somme illegittimamente acquisite.
2.13 In definitiva, se ne può concludere che l’art. 1, comma 739, RAGIONE_SOCIALEa legge 28 dicembre 2015, n. 208, deve essere inteso,
alla luce RAGIONE_SOCIALE‘interpretazione offertane dalla sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte Costituzionale n. 15 del 30 gennaio 2018, nel senso che anche gli aumenti tariffari deliberati dai Comuni prima del 26 giugno 2012 possano avere efficacia soltanto fino al 31 dicembre 2012 , ripristinandosi a partire dall’1 gennaio 2013 il regime RAGIONE_SOCIALEe ‘ tariffe base ‘ di cui all’art. 12 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507. Ne consegue che la contribuente ha diritto al rimborso RAGIONE_SOCIALE‘eccedenza versata per l’imposta comunale di pubblicità (ICP) -anche sotto l’illegittimo predicato di canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) -in applicazione RAGIONE_SOCIALEe tariffe maggiorate con decorrenza dall’anno 2013, ancorché deliberate prima del 26 giugno 2012, nulla spettando in restituzione con riguardo ai versamenti corrisposti per gli anni dal 2009 al 2012.
2.14 Valutandosi la parziale fondatezza del motivo dedotto, alla stregua RAGIONE_SOCIALEe suesposte argomentazioni, dunque, il ricorso può trovare accoglimento nei limiti specificati in motivazione e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio RAGIONE_SOCIALEa causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALEa Campania (ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 1, lett. a), RAGIONE_SOCIALEa legge 31 agosto 2022, n. 130), in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei limiti specificati in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALEa Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 27 novembre 2025 .
IL PRESIDENTE
AVV_NOTAIO NOME COGNOME