Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9670 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9670 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/04/2025
Avv. Int. Contrib. Unif. 2016
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23626/2023 R.G. proposto da:
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato.
-ricorrente – contro
COGNOME rappresentata e difesa dall’Avvocato NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Gela, INDIRIZZO
EMAIL
-controricorrente –
Avverso la sentenza della RAGIONE_SOCIALE SECONDO GRADO SICILIA n. 3880/2023, depositata in data 28 aprile 2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 febbraio 2025 dal Consigliere dott.ssa NOME COGNOME
Rilevato che:
In relazione al ricorso in cassazione proposto dalla sig.ra COGNOME Rg n. 14587/2016, la Suprema Corte, Ufficio della Cancelleria Civile Centrale, inoltrava alla C.t.r. della Sicilia, con
nota del 22.08.2016, il foglio notizie relativo al ricorso de quo con cui la invitava al recupero di € 200,00 per omesso pagamento dell’importo fisso ex art. 13, comma 2bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U.S.G.). Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 13, 16 e 248 del d.P.R. suddetto, con invito al pagamento prot. n. 2505/17 del 24.02.2017, l’Ufficio richiedeva alla sig.ra COGNOME il pagamento della somma di € 200,00. Decorso infruttuosamente il termine previsto dall’invito, la CTR Sicilia, ex art. 16, comma 1bis , del D.P.R. n. 115/2002 inoltrava, in data 31/07/2019, alla contribuente un atto di irrogazione sanzioni, prot. 8551 del 18/07/2019, con cui richiedeva il versamento di € 608,75, ovvero € 200,00 come importo ex art. 13, comma 2 bis, T.U.S.G., € 400,00 come sanzioni ed € 8,75 per spese di notifica.
Avverso il suddetto atto la contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Palermo; si costituiva anche l’Ufficio di segreteria, che chiedeva la conferma del proprio operato.
La CRAGIONE_SOCIALE di Palermo, con sentenza n. 161/04/2022, dichiarava l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Contro tale sentenza proponeva appello la contribuente dinanzi la C.G.T. secondo grado della Sicilia; si costituiva anche l’Ufficio di segreteria, ribadendo quanto dedotto in primo grado e proponendo, altresì, appello incidentale.
Con sentenza n. 3880/03/2023, depositata in data 28 aprile 2023, la C.t.r. adita accoglieva parzialmente il gravame della contribuente, con annullamento dell’atto di irrogazione sanzioni.
Avverso la sentenza della C.t.r. della Sicilia, l’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo e la contribuente ha resistito con controricorso.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 21 febbraio 2025.
Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 13, comma 2 bis , T.U.S.G., con conseguente illegittimità della sentenza ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» l’Ufficio lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r., equiparando tout court l’importo fisso ex art. 13, comma 2 bis , T.U.S.G. all’imposta di registro ex art. 37 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, ha disapplicato la norma regolatrice delle spese necessarie per il ricorso per cassazione, travisando la ratio della normativa vigente e violando i principi che disciplinano la gerarchia fra le fonti, atteso che ha ritenuto di far prevalere sulla norma speciale di cui all’art. 13, comma 2 bis , T.U.S.G. la norma generale di cui all’art. 46, primo comma, Legge 21 novembre 1991, n. 374.
Il motivo di ricorso proposto è fondato.
2.1. Questa Corte ha avuto modo di affermare che: «In tema di imposta di registro, l’esenzione dal pagamento del contributo unificato prevista della L. 21 novembre 1991, n. 374, art. 46, per le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa di valore non superiore ad Euro 1.033,00 e per gli atti e i provvedimenti ad esse relativi si applica a tutte le sentenze adottate in tali procedimenti, indipendentemente dal grado di giudizio e dall’ufficio giudiziario adito, rispondendo tale soluzione alla lettera nella norma, che non limita la sua portata alle sole sentenze emesse dal giudice di pace, nonché alla sua ” ratio “, intesa a ridurre il costo del servizio di giustizia per le procedure di valore più modesto» ( ex plurimis , Cass. n. 5858/2021, Cass. n. 5857/2021 e Cass. n. 16978/2014).
2.2. La summenzionata giurisprudenza fa chiaramente riferimento all’imposta di registro ex art. 37 del d.P.R. n. 131/1986 e alle ipotesi di esenzione del contributo unificato, mentre non cita il diverso contributo per i soli procedimenti in Cassazione previsto dall’art. 13, comma 2 bis , T.U.S.G.
Questa norma statuisce che: «Fuori dei casi previsti dall’articolo 10, comma 6bis , per i processi dinanzi alla Corte di cassazione, oltre al contributo unificato, è dovuto un importo pari all’imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari».
Ebbene, si evince dalla lettera della norma l’introduzione di un diverso e ulteriore tributo, rispetto al contributo unificato ed all’imposta di registro che, per il solo fatto di corrispondere nel quantum a quello previsto per l’imposta di registro, non ne fa derivare anche l’assimilazione tout court a quest’ultima.
2.3. Del resto, se l’istituzione di quest’ulteriore tributo mira evidentemente a disincentivare il ricorso in ultima istanza alla Corte di Cassazione per doglianze certamente inammissibili e infondate, così da deflazionare il contenzioso davanti a questa Corte, diversa è la ratio sottesa alle ipotesi di esonero dall’imposta di registro ex art. 46 L. n. 374/1991, tese ad alleviare l’utente dal costo del servizio di giustizia per le procedure di valore più modesto, in relazione alle quali il valore irrisorio del tributo non ne giustificherebbe un’eventuale e complessa procedura di esazione.
2.4. Peraltro, analizzando proprio l’art. 13, comma 2 bis (sopra riportato), si evince che la stessa norma è subordinata all’insussistenza di una delle ipotesi di esonero ex art. 10, comma 6 bis , del T.U.S.G. In base a quest’ultima norma l’importo non è dovuto: «Nei procedimenti di cui all’articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, gli atti del processo sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, nonché delle spese forfetizzate secondo l’importo fissato all’articolo 30 del presente testo unico. Nelle controversie di cui all’articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive modificazioni, e in quelle in cui si applica lo stesso articolo, è in ogni caso dovuto il contributo unificato». L’esonero dal versamento dell’importo, quindi, è esclusivamente applicabile ad ipotesi specifiche in cui non è elencato affatto l’art. 46 L. n. 374/1991.
2.5. Orbene, da tutto quanto detto non può che condividersi quanto prospettato dall’odierno ricorrente e statuirsi dell’erroneità della sentenza della C.t.r. qui impugnata laddove ha disapplicato la norma regolatrice delle spese necessarie per il ricorso per cassazione, equiparando l’importo fisso ex art. 13, comma 2 bis , T.U.S.G. all’imposta di registro ex art. 37 del D.P.R. n. 131/1986, successivamente ritenendo di dover applicare le ipotesi di esenzione previste dall’art. 46 L. n. 374/1991 stante il modesto valore della causa oggetto del giudizio di Cassazione Rg n. 14587/2016.
In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza va cassata; non essendo necessari ulteriori accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., con il rigetto dell’originario ricorso della contribuente.
Compensa le spese dei gradi di merito.
Le spese del presente giudizio seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con conseguente rigetto dell’originario ricorso della contribuente.
Compensa le spese dei gradi di merito.
Condanna la controricorrente a rifondere al ricorrente le spese del presente giudizio che si liquidano in € 536,00 oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis del medesimo art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma il 21 gennaio 2025.
La Presidente
NOME COGNOME