Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 826 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 826 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 09/01/2024
Oggetto: Tributi – Dazi doganali Importazione di auto immatricolata all’estero .
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17231/2019 R.G. proposto da COGNOME , elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME che lo rappresenta e difende unitamente a ll’avv. NOME COGNOME giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle dogane e dei monopoli , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 139/07/19, depositata il 26 febbraio 2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 aprile 2023 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 139/07/19 del 26/02/2019 la Commissione tributaria regionale del Veneto (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito ADM)
avverso la sentenza n. 152/04/17 della Commissione tributaria provinciale di Padova (di seguito CTP), la quale aveva accolto il ricorso proposto da NOME COGNOME nei confronti di un atto di contestazione e irrogazione sanzioni per violazione delle leggi doganali concernente l’anno 2015.
1.1. C ome si evince dalla sentenza impugnata, l’atto impositivo era stato emesso dall’Amministrazione doganale in ragione dell’ illegittima importazione di un’autovettura.
1.2. La CTR accoglieva l’appello di ADM evidenziando l’adeguatezza della motivazione del provvedimento impugnato e la corretta applicazione della normativa vigente da parte dell’Ufficio.
Avverso la sentenza della CTR NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.
ADM resisteva con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso NOME COGNOME deduce violazione degli artt. 558, 559 e 560 del Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993 , nonché dell’art. 132 del codice della strada, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che il comportamento tenuto dal ricorrente non sia conforme a legge.
1.1. Il motivo è inammissibile
1.2. Il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge ma ricostruisce il fatto storico in maniera difforme rispetto a quanto affermato dalla sentenza impugnata.
1.3. Invero, secondo la CTR, il veicolo, al momento della confisca, era immatricolato in Ucraina, di proprietà di una cittadina ucraina residente in Italia e condotto da un cittadino italiano con delega della proprietaria (non a bordo del veicolo) che non aveva fornito documentazione relativa all’effettiva importazione dello stesso : il che giustifica pienamente l’emissione del provvedimento impositivo in
applicazione delle medesime disposizioni normative che sia assumono violate.
1.4. Le superiori circostanze, accertate dalla CTR, non possono essere poste in discussione dal ricorrente con la proposizione di un vizio di violazione di legge. Invero, con il motivo proposto si intende chiedere surrettiziamente la rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una indebita trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. n. 3340 del 05/02/2019; Cass. n. 640 del 14/01/2019; Cass. n. 24155 del 13/10/2017; Cass. n. 8758 del 04/07/2017; Cass. n. 8315 del 05/04/2013).
In conclusione, il ricorso va rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento, in favore di ADM, delle spese di lite, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite di euro 3.567,82.
2.1. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto -ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 1.500,00, oltre alle spese di prenotazione a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del
ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma il 18 aprile 2023.