Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5228 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5228 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/03/2026
Oggetto: OGSE imponibilità IVA
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ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2741/2025 R.G. proposto da:
PROVINCIA RELIGIOSA DELL’RAGIONE_SOCIALE in persona del suo legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, giusta proRAGIONE_SOCIALE speciale in atti dal AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO (domicilio digitale PEC: EMAIL ) e dall’AVV_NOTAIO (domicilio digitale PEC: EMAIL)
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo
Stato (domicilio digitale PEC: EMAIL)
–
contro
ricorrente
–
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria regionale del Lazio n. 4237/16/2024, depositata il 25 giugno 2024;
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nell’adunanza camerale del 13/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Fatti di causa.
RAGIONE_SOCIALE, che esercita nei propri presidi ospedalieri attività sanitaria in gran parte esente da IVA ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 10, nn. 18) e 19), del d.P.R. n. 633 del 1972 (utilizzando il codice attività n. 861010 corrispondente alla dicitura ‘Ospedali RAGIONE_SOCIALE‘), impugnava il silenzio rifiuto opposto dall’Ufficio alle istanze di rimborso di un importo, a titolo di Iva, pari ad € 185.839,59, per l’anno 2017 ed € 217.340,38, per il 2018.
Ciò, in quanto, ad avviso di parte contribuente, il gestore del servizio elettrico (nello specifico RAGIONE_SOCIALE) avrebbe indebitamente incluso nella base imponibile, assunta per il calcolo RAGIONE_SOCIALE‘Iva applicata in fattura, gli oneri generali afferenti al sistema elettrico (in breve, OGSE) che, in quanto aventi natura tributaria e non costituendo corrispettivo dovuto dagli utenti a fronte RAGIONE_SOCIALE‘erogazione del servizio, andrebbero esclusi dal già menzionato imponibile.
Il giudice di primo grado rigettava nel merito il ricorso; appellava la contribuente.
Con la sentenza qui gravata la Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha confermato la pronuncia del primo giudice.
Ricorre a questa Corte di cassazione la contribuente con atto affidato a un solo motivo di doglianza, che illustra con memoria.
Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE
Il Consigliere delegato ha depositato proposta di definizione accelerata del ricorso ex art. 380 bis c.p.c. a fronte RAGIONE_SOCIALEa quale la parte ricorrente ha chiesto la decisione del Collegio.
Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione.
Il solo motivo di ricorso dedotto lamenta la illegittimità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 4, 13, 17, 18 e 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, anche in rapporto agli artt. 3, comma 1, e 53, comma 1, RAGIONE_SOCIALEa Costituzione ed agli artt. 2, par. 1, lett. c), e 78, par. 1, lett. a), RAGIONE_SOCIALEa Direttiva n. 112/2006/CE, nonché per contrasto con la giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale di quella RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia europea (art. 360, n. 3, c.p.c.), per non aver riconosciuto, come richiesto, la spettanza del rimborso RAGIONE_SOCIALE‘IVA erroneamente applicata sulle somme addebitate nelle bollette relative alla somministrazione di energia elettrica a titolo di recupero degli ‘OGSE (Oneri Generali del Sistema Elettrico)’, da considerare escluse dal campo di applicazione RAGIONE_SOCIALE‘imposta in quanto non costituenti parte del corrispettivo dovuto dall’Utente per l’erogazione RAGIONE_SOCIALE‘energia elettrica ma prelievi coattivi di ricchezza destinati alla copertura dei costi relativi ad attività di interesse generale legate al sistema energetico nazionale. Imposta che, pure in assenza del relativo presupposto (effettuazione di una cessione di beni o di una prestazione di servizi a titolo oneroso nell’esercizio di un’impresa),
resterebbe -secondo parte ricorrente – a carico RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE ricorrente, siccome soggetto passivo d’imposta che esercita attività esenti da IVA ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 10 del d.P.R. n. 633/1972 e che, pertanto, in virtù di quanto previsto dall’art. 19 RAGIONE_SOCIALEo stesso d.P.R., non ha diritto alla relativa detrazione, restando colpito da un’imposta cui non corrisponde la realizzazione di un correlato indice di ricchezza in violazione degli artt. 3 e 53, comma 1, Cost.
Il motivo è infondato.
Questa Corte ha recentemente chiarito (Cass. n. 8819/2025) che «gli oneri generali di sistema elettrico (cd. ‘OGSE’ o ‘OGDS”), in quanto maggiorazioni tariffarie inserite ex lege nei contratti di utenza stipulati dai distributori di energia elettrica in stretta correlazione alla prestazione da eseguire in favore RAGIONE_SOCIALE‘utente del servizio, ancorché abbiano carattere cogente, non rivelano natura tributaria, ma di corrispettivo contrattuale, sicché rientrano nella base imponibile ai fini IVA».
Pertanto, la sentenza di merito -che, nel concreto, ha fatto applicazione di tale principio -va confermata, includendosi effettivamente tali oneri nella base imponibile iva.
Resta naturalmente salva in capo alla ricorrente l’ azione di rimborso per l’i va ritenuta non spettante che può essere azionata in via civilistica -non nel giudizio tributario – nei confronti del cedente, che è soggetto passivo d’imposta e che a sua volta è il soggetto legittimato a ripetere l’imposta non spettante dall’ RAGIONE_SOCIALE finanziaria.
Pertanto, il ricorso va rigettato; le spese processuali sono liquidate secondo la soccombenza come in dispositivo.
Poiché la presente decisione fa seguito ad istanza di decisione proposta al Collegio in seguito alla comunicazione di proposta di
definizione accelerata del giudizio ex art. 380 bis c.p.c. va applicata la giurisprudenza di questa Corte (si vedano in termini le pronunce Cass. Sez. Un. n. 28540/2023; Cass. Sez. Un. n. 27195/2023; ancora, conforme alle precedenti risulta la recente Cass. n. 31839/2023) secondo la quale in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l’art. 380 – bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d. Lgs. n. 149 del 2022) – che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 96 c.p.c. – codifica un’ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente.
Debbono quindi liquidarsi ex art. 96 terzo comma c.p.c. ulteriore l’importo di euro 4.100,00 a carico di parte soccombente ed ex art. 96 quarto comma c.p.c. e ancora l’ulteriore importo di euro 2.050,00 sempre a carico di parte soccombente da versarsi quest’ultimo alla cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende.
p.q.m.
rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali che liquida in euro 8.200,00, a favore di parte controricorrente, oltre a spese prenotate a debito; condanna parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore somma di euro 4.100,00 ex art. 96 c. 3 c.p.c. sempre in favore di parte controricorrente e infine RAGIONE_SOCIALE‘ancora ulteriore somma di euro 2.050,00 ex art. 96 c. 4 c.p.c. in favore RAGIONE_SOCIALEa cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 RAGIONE_SOCIALEa L. n. 228 del 2012, si dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME