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Immobili non accatastati: come si calcola l’ICI?

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 6328/2024, ha stabilito un principio fondamentale per il calcolo dell’ICI su immobili non accatastati. Il caso riguardava una società che gestiva un pontile in concessione, per il quale il Comune aveva richiesto l’ICI basandosi su una rendita presunta. La Suprema Corte ha annullato la decisione, chiarendo che per i fabbricati del gruppo catastale D non ancora iscritti in catasto, la base imponibile deve essere determinata secondo il criterio del valore contabile, come previsto dalla legge. L’utilizzo di una rendita comunicata informalmente è stato ritenuto illegittimo.

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Pubblicato il 5 novembre 2025 in Diritto Tributario, Giurisprudenza Tributaria

Immobili non accatastati: la Guida al Calcolo ICI secondo la Cassazione

La gestione fiscale degli immobili non accatastati rappresenta da sempre un terreno complesso per imprese e proprietari. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 6328 del 2024, ha fornito chiarimenti cruciali sul metodo di calcolo dell’ICI (oggi IMU) per questa specifica categoria di beni, in particolare per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D. La decisione ribadisce la preminenza del criterio del valore contabile rispetto a stime o rendite presunte, tracciando una linea netta per gli enti impositori.

I Fatti del Caso: La Tassazione di un Pontile

Una società, concessionaria di un’area demaniale marittima su cui aveva realizzato un pontile per l’ormeggio di imbarcazioni, si è vista recapitare un avviso di accertamento ICI per l’anno 2008. L’immobile, sebbene esistente e produttivo di reddito, non era ancora stato iscritto in catasto. Il Comune, per determinare la base imponibile, non ha utilizzato il valore contabile del bene, ma si è basato su una “rendita presunta” comunicata informalmente da un tecnico incaricato dalla stessa società per le sole pratiche di accatastamento.

La contribuente ha impugnato l’atto, sostenendo che la legge, per i fabbricati del gruppo D non iscritti in catasto e posseduti da imprese, impone l’applicazione del criterio del valore contabile. I giudici di merito, tuttavia, avevano dato ragione al Comune, ritenendo legittimo l’utilizzo della rendita indicata dal tecnico.

La Decisione della Corte: il Calcolo Corretto per Immobili non Accatastati

La Corte di Cassazione ha accolto le ragioni della società, cassando la sentenza d’appello e stabilendo principi di diritto chiari e inequivocabili. La Suprema Corte ha affermato che la metodologia seguita dal Comune era illegittima. La normativa di riferimento, in particolare l’art. 5, comma 3, del D.Lgs. 504/1992, stabilisce che per i fabbricati classificabili nel gruppo D non ancora iscritti in catasto, la base imponibile è costituita dal valore che risulta dalle scritture contabili.

Questa regola non ammette deroghe basate su stime informali o comunicazioni provvisorie, anche se provenienti da un tecnico della parte contribuente. La comunicazione del geometra, infatti, non poteva essere equiparata a una dichiarazione ICI o a una rendita catastale ufficiale, ma rappresentava un mero adempimento collaborativo nell’ambito del procedimento di controllo fiscale.

Le Motivazioni della Sentenza

Le motivazioni della Corte si fondano su un’analisi rigorosa dell’evoluzione normativa. I giudici hanno sottolineato come, a partire dall’annualità di imposta 2007, siano state abrogate le disposizioni che permettevano ai Comuni di utilizzare il criterio della “rendita presunta”, basata su fabbricati similari già iscritti, per gli immobili non accatastati. Di conseguenza, l’unica via percorribile per i fabbricati di categoria D in attesa di accatastamento rimane quella del valore contabile.

Il Comune avrebbe dovuto basare l’accertamento sui dati desumibili dai bilanci della società, e non su una stima provvisoria fornita da un tecnico privo di un mandato specifico a determinare il valore fiscale dell’immobile. L’ente impositore ha scelto una scorciatoia illegittima, ignorando il criterio principale previsto dalla legge. La Corte ha chiarito che il passaggio dal metodo contabile a quello catastale avviene solo con la presentazione della dichiarazione DOCFA e la successiva attribuzione di una rendita ufficiale da parte dell’Agenzia del Territorio (ora Agenzia delle Entrate).

Conclusioni

Questa ordinanza rafforza la certezza del diritto per i possessori di immobili non accatastati. Stabilisce che i Comuni non possono basare gli accertamenti ICI/IMU su rendite “presunte” o stime informali, ma devono attenersi scrupolosamente al criterio del valore contabile fino a quando l’immobile non viene ufficialmente iscritto in catasto con una rendita definitiva. Per le imprese, ciò significa che una corretta tenuta delle scritture contabili è fondamentale per determinare la corretta base imponibile in queste situazioni transitorie, evitando così contenziosi con il fisco locale. La sentenza, infine, ribadisce che il giudizio tributario non è un mero annullamento dell’atto, ma un giudizio sul merito del rapporto tributario, che deve portare alla corretta quantificazione dell’imposta dovuta.

Come si calcola l’imposta (ICI/IMU) per gli immobili non accatastati classificabili nel gruppo D?
Secondo la Corte di Cassazione, per i fabbricati del gruppo catastale D non ancora iscritti in catasto e interamente posseduti da imprese, la base imponibile deve essere determinata applicando il criterio del valore contabile, ovvero il valore risultante dalle scritture contabili dell’impresa, aggiornato annualmente.

Una rendita catastale ‘presunta’ comunicata da un tecnico può essere usata dal Comune per l’accertamento fiscale?
No. La Corte ha stabilito che una comunicazione informale contenente una stima di rendita, anche se proveniente da un tecnico incaricato dal contribuente, non ha valore di dichiarazione fiscale e non può sostituire il criterio legale del valore contabile per gli immobili non accatastati. Tale comunicazione è un semplice atto di collaborazione procedimentale.

A partire da quando i Comuni non possono più usare il criterio della rendita presunta basata su immobili simili?
La facoltà per i Comuni di determinare la base imponibile facendo riferimento alla rendita di fabbricati similari già iscritti (la cosiddetta rendita presunta) è stata abrogata a decorrere dall’annualità d’imposta 2007. Da quella data, per i fabbricati di categoria D non accatastati, l’unico criterio applicabile è quello contabile.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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