Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6328 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6328 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20939/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME E SOCI RAGIONE_SOCIALE F.GALLO (-) rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), NOME COGNOME (CODICE_FISCALE). -ricorrente –
contro
COMUNE RAGIONE_SOCIALE SANTA MARGHERITA LIGURE, in persona del Sindaco pro tempore, -intimato – avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.LIGURIA n. 80/2020, depositata il 21/01/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE propone tre motivi di ricorso per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 80 del 15/1/2019, depositata il 21/1/2020, con la quale la Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALEa Liguria respingeva l’appello RAGIONE_SOCIALEa contribuente avverso la sentenza di primo grado che aveva ritenuto legittimo l’avviso di accertamento ICI per l’anno 2008, emesso dal Comune di Santa Margherita Ligure e notificato il 27/12/2013, in relazione ad unità immobiliare (‘Pontile’) insistente su RAGIONE_SOCIALE demaniale di ormeggio fruita in concessione, ancorché l’imposta fosse stata calcolata dall’ente impositore non già sulla base del criterio contabile, ma sulla base di una rendita catastale solo ‘presunta’, informalmente comunicata, nel corso RAGIONE_SOCIALE‘anno 2013, da un perito privo di specifico mandato, in quanto incaricato soltanto di provvedere all’accatastamento RAGIONE_SOCIALE‘immobile.
La Commissione tributaria regionale, nella sentenza qui impugnata, osserva che «nell’avviso di accertamento impugnato sono dettagliatamente riportate le motivazioni che hanno determinato l’emanazione RAGIONE_SOCIALE‘atto impugnato da parte RAGIONE_SOCIALE‘Ufficio Tributi. Tali motivazioni risultano sufficientemente chiare e dettagliate ed in effetti la società si è ampiamente difesa in giudizio.»
Quanto alla censura riguardante il «criterio utilizzato dal Comune per la determinazione RAGIONE_SOCIALEa base imponibile RAGIONE_SOCIALE‘immobile ai fini ICI», il giudice di appello osserva, altresì, che «l’Ufficio ha operato coerentemente con gli indirizzi giurisprudenziali in materia di applicazione RAGIONE_SOCIALEa normativa che regolamenta l’accatastamento RAGIONE_SOCIALEe aree dei porticcioli da diporto che hanno un’alta redditività derivante dall’affitto dei posti barca.»
In conclusione, il giudicante riteneva corretto l’utilizzo del «criterio RAGIONE_SOCIALEa redditività» in quanto «nel caso in questione esiste una rendita catastale dichiarata in relazione all’immobile e cioè quella indicata dal tecnico incaricato dalla Società.»
Il Comune di Santa Margherita Ligure è rimasto intimato.
Considerato che
Con il primo motivo di ricorso la società contribuente lamenta, ex art. 360, comma primo, n. 4, cod.proc.civ., nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 132, comma 1, n. 4), cod. proc. civ e 36, comma 2, n. 4, d.lgs 31 dicembre 1992 n. 546 del 1992, per avere la CTR RAGIONE_SOCIALEa Liguria fornito una motivazione meramente apparente e, come tale, radicalmente carente, in merito all’eccezione sollevata dalla ricorrente in ordine alla violazione dall’art. 5, comma 3, d.lgs. 504 del 1992 laddove il Comune non ha applicato il “valore contabile” per la determinazione RAGIONE_SOCIALEa base imponibile RAGIONE_SOCIALEa maggiore ICI liquidata per l’annualità 2008, così come previsto da tale disposizione. Deduce che la sentenza impugnata non affronta la questione concernente la mancanza, nel periodo ricompreso tra l’anno 2008 e l’anno 2014, di una rendita catastale in atti, donde l’applicazione di quanto previsto dall’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 504 del 1992, per i fabbrica classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto e interamente posseduti da imprese, e neppure l’ulteriore questione RAGIONE_SOCIALEa inutilizzabilità RAGIONE_SOCIALEa rendita presunta comunicata all’ente impositore dal AVV_NOTAIO, stante la limitatezza RAGIONE_SOCIALE‘incarico al medesimo conferito, finalizzato esclusivamente all’accatastamento RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, essendo parimente incontestabile che il momento di passaggio dal metodo contabile a quello catastale è segnato dalla presentazione del DOCFA.
Con il secondo motivo di ricorso lamenta, ex art. 360, comma primo, n. 3, cod.proc.civ., violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE art. 5 comma 3, d.lgs. n. 504 del 1992 e RAGIONE_SOCIALE‘art 1, commi 336 e 337, l. n. 311 del 2004 nella parte in cui la CTR ha erroneamente ritenuto di attribuire ad una mera enunciazione informale, contenente l’indicazione di una rendita presumibilmente attribuibile all’immobile di cui è causa, presentata da un soggetto non munito di specifico mandato professionale da parte RAGIONE_SOCIALEa Società, la valenza di “rendita catastale dichiarata o comunque attribuita nel senso voluto dalle norme sopra richiamate e violate, sulla cui il Comune poteva validamente liquidare, in via retroattiva il debito impositivo per il 2008 facendo applicazione del criterio catastale di determinazione RAGIONE_SOCIALEa base imponibile ICI, in luogo del criterio contabile di cui all’art. 5, comma 3 del d.lgs 504 del 1992.
Con il terzo motivo di ricorso lamenta, ex art. 360, comma primo, n. 3, cod.proc.civ., violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art 7, l n. 212 del 2000 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 3, l. n. 241 del 1990, nella parte in cui la CTR ha erroneamente ritenuto non compromesso il diritto di difesa del contribuente, nonostante l’omessa indicazione nell’avviso di accertamento impugnato RAGIONE_SOCIALEe ragioni per cui l’Ente impositore non ha ritenuto di adottare per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE‘ICI il criterio del valore contabile di cui all’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 504 del 1992 ed ha, per contro, assunto come base imponibile per il calcolo RAGIONE_SOCIALE imposta una rendita solo ‘presunta” attribuita da un soggetto non munito di specifico incarico professionale, pur trattandosi di elementi essenziali per comprendere la rettifica operata dall Ufficio.
La prima censura è infondata.
Secondo l’ormai sedimentata giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Corte «La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo , quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture.» (Cass. Sez. U. , n. 22232/2016; Cass. n. 6758/2022; n. 13/2019).
Nel caso di specie, la sentenza del giudice di appello ha ritenuto del tutto legittima, disattendendo implicitamente tutti gli argomenti incompatibili con la decisione adottata, la determinazione RAGIONE_SOCIALEa base imponibile ICI sulla scorta RAGIONE_SOCIALEa «rendita dichiarata in relazione all’immobile e cioè quella indicata dal tecnico incaricato dalla Società.»
Le restanti censure, scrutinabili congiuntamente in quanto connesse, sono infondate nei termini di seguito precisati.
E’ incontestato che, nel caso di specie, l’RAGIONE_SOCIALE denominata ‘Pontile’, destinata a ormeggio di imbarcazioni da diporto e servizi conseguenti, apparteneva al demanio marittimo ed era stata data in concessione alla società RAGIONE_SOCIALE, che vi aveva realizzato 57 posti barca, e che si trattava di RAGIONE_SOCIALE non censita in catasto con attribuzione di rendita, almeno fino alla dichiarazione Docfa
RAGIONE_SOCIALE’11/8/2014, tant’è che la contribuente non aveva presentato la dichiarazione ICI, né versato alcunché, a titolo di ICI, al Comune di Santa Margherita Ligure.
L’Ente impositore, per quanto riferito dalla stessa ricorrente, aveva notificato alla società (RAGIONE_SOCIALE) una richiesta di aggiornamento catastale, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, commi 336 ss.gg., l. n. 311 del 2004 e del regolamento di cui al d.m. n. 701 del 1994, disposizioni che, in mancanza di tempestiva iscrizione in catasto RAGIONE_SOCIALE‘immobile, prevedono l’intervento, con oneri a carico RAGIONE_SOCIALE‘interessato, RAGIONE_SOCIALE‘allora RAGIONE_SOCIALE.
Proprio per ottemperare a detta richiesta, riferisce sempre la ricorrente, la società RAGIONE_SOCIALE aveva dato incarico al AVV_NOTAIO di compiere i sopralluoghi e le verifiche tecniche necessarie per l’accatastamento del ‘Pontile’, attività che presentando aspetti di complessità e novità, non risultando altre aree adibite a attività simili nel Comune di Santa Margherita Ligure, si protrasse nel tempo.
Nelle more RAGIONE_SOCIALEa procedura il perito, in risposta ad uno dei tanti solleciti RAGIONE_SOCIALE‘ente impositore, presentò una dichiarazione di parte, predisposta il 18/12/2013, nella quale si comunicava una rendita catastale ‘presunta’ di Euro 21.500,00, determinata sulla scorta RAGIONE_SOCIALEe linee guida RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e del tutto erronea.
La CTR ha ritenuto non applicabile l’art. 5, comma 3, del d. lgs. 504/92, norma che prevede che l’Ici debba essere corrisposta secondo il valore contabile per i fabbricati classificabili nel gruppo D non ancora iscritti in catasto, in quanto il Comune aveva legittimamente esercitato il potere impositivo sulla base dei dati forniti dal AVV_NOTAIO.
Orbene, il potere di procedere alla stima diretta per la determinazione RAGIONE_SOCIALEa rendita catastale spetta, inequivocabilmente, all’RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE).
E’ altrettanto certo che, per quanto di seguito sarà esposto, il potere del Comune di determinare la “base imponibile” ai fini ICI (2008) per gli immobili non ancora iscritti in Catasto, ma classificabili in categoria D, all’epoca RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento impugnato (e cioè a decorrere dalla annualità d’imposta 2007) era ancorato al criterio RAGIONE_SOCIALEe scritture contabili RAGIONE_SOCIALE‘ente contribuente (art. 5, comma 3, e art. 11, comma 3, del d.lgs. in disamina).
Nel caso di specie, dunque, il Comune, constatata la rilevanza catastale del ‘Pontile’ non (ancora) accatastato, ha provveduto, sulla base RAGIONE_SOCIALEe informazioni assunte, all’esercizio dei suoi poteri di accertamento e liquidazione RAGIONE_SOCIALE‘imposta, ciò non di meno l’avviso di accertamento impugnato è illegittimo.
Osserva il Collegio che l’ente impositore, pur avendo possibilità di accesso ai libri RAGIONE_SOCIALEa società contribuente, che non risulta avere mai richiesto, ha ritenuto di poter applicare, in luogo del criterio (di carattere generale) di determinazione RAGIONE_SOCIALEa base imponibile fondato sul valore contabile del cespite, il quale, peraltro, presuppone che il possesso del bene sia riferibile all’impresa e che sia distintamente contabilizzato, il riferimento ad una rendita ‘presunta’, cioè quella comunicata dal perito nominato dalla parte ricorrente nella procedura di accatastamento RAGIONE_SOCIALE‘immobile.
Si tratta, all’evidenza, di valore che non proviene dai dati estratti dai pertinenti bilanci RAGIONE_SOCIALEa società contribuente, in quanto la stima in concreto adottata esula da quanto disposto dall’art. art. 5, comma 3, del d.lgs. citato, e neppure è da ricondurre al criterio (di carattere sussidiario) fondato sulla rendita dei fabbricati similari iscritti in catasto (cd. rendita presunta).
Questa Corte (Cass. n. 8358/2022) ha chiarito che «con l’art. 1, co. 335, L. 311/2004, il legislatore ha stabilito che i comuni possano ‘richiedere’ agli uffici provinciali RAGIONE_SOCIALE‘agenzia del territorio (a cui spetta l’attivazione del relativo procedimento) la revisione parziale di microzona del classamento RAGIONE_SOCIALEe unità immobiliari private. Il co. 336 RAGIONE_SOCIALEa medesima disposizione riconosce ai comuni, in presenza di immobili privati non accatastati ovvero accatastati con classamenti non più coerenti con la situazione di fatto, di richiedere ai titolari di diritti reali su tali immobili la presentazione di atti di aggiornamento secondo quanto prescritto dal regolamento ministeriale n. 701/94, ferma restando la competenza in merito RAGIONE_SOCIALE‘agenzia del territorio. Con la successiva legge n. 296 del 2006, art. 1, c. 173 sono state abrogate le disposizioni del d.lgs. n. 504 del 1992 che consentivano di determinare (art. 5, c. 4), e di accertare (art. 11, cc. 1, 2 e 3), l’imponibile ICI in relazione ai «fabbricati, diversi da quelli indicati nel comma 3, non iscritti in catasto», sulla base del valore «determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti.» (art. 5, c. 4, cit.); –
abrogazioni, quelle in discorso, che si correlano, in effetti, alla rimodulazione degli interventi legislativi volti a consentire l’emersione del patrimonio immobiliare sottratto all’inventariazione catastale (v. in particolare, e per quel che qui interessa, la L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, c. 58, nonché la l. 30 dicembre 2004 n. 311, art. 1, c. 336), oltreché alla specifica disciplina introdotta in ordine agli atti di attribuzione e di modificazione RAGIONE_SOCIALEe rendite catastali (l. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74). Pertanto, a decorrere dall’annualità di imposta 2007, per i fabbricati non accatastati, ma iscrivibili in categoria D), non è più possibile riferirsi alle rendite presunte ex art. 5, comma 4, cit. ed il Comune non ha più il potere di provvedere ex art. 11, comma 3, cit. “alla rettifica RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni e RAGIONE_SOCIALEe denunce nel caso di infedeltà, incompletezza od inesattezza ovvero di provvedere all’accertamento d’ufficio nel caso di omessa presentazione”, quanto meno con riferimento al criterio RAGIONE_SOCIALEa rendita presunta.»
La l. n. 311 del 2004, art. 1, comma 336, disponeva che «I comuni, constatata la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, richiedono ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari interessate la presentazione di atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALEe finanze 19 aprile 1994, n. 701. La richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui riferire la mancata presentazione RAGIONE_SOCIALEa denuncia catastale, è notificata ai soggetti interessati e comunicata, con gli estremi di notificazione, agli uffici provinciali RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE del territorio. Se i soggetti interessati non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla notificazione, gli uffici provinciali RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE del territorio provvedono, con oneri a carico RAGIONE_SOCIALE‘interessato, alla iscrizione in catasto RAGIONE_SOCIALE‘immobile non accatastato ovvero alla verifica del classamento RAGIONE_SOCIALEe unità immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita. Si applicano le sanzioni previste per le violazioni RAGIONE_SOCIALE‘articolo 28 del regio decretolegge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.»
La decisione RAGIONE_SOCIALEa CTR, quindi, è censurabile laddove ha ritenuto equiparabile alla dichiarazione ICI di cui all’art. 10, comma 4, del d.lgs. n. 504/1992, la comunicazione proveniente dal AVV_NOTAIO, adempimento riconducibile alla collaborazione, da parte del contribuente, nell’attività di controllo e liquidazione, come previsto dall’art. 11, comma 3, d.lgs. 504 del 1992 ( ‘3. Ai fini RAGIONE_SOCIALE‘esercizio RAGIONE_SOCIALE‘attività di liquidazione ed accertamento i comuni possono invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti .’), non già agli obblighi dichiarativi gravanti sul soggetto passivo RAGIONE_SOCIALE‘imposta (v. Cass. n. 2321/2023, sull’obbligo RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione ICI successivamente venuto meno).
Secondo la decisione impugnata, grazie a questo adempimento collaborativo, non doveva essere rispettato dal Comune il dettato RAGIONE_SOCIALE‘art. 5, comma 3, d.lgs. 504 del 1992 che, appunto, prevede che l’imposta debba essere corrisposta secondo il valore contabile per i fabbricati classificabili nel gruppo D non ancora iscritti in catasto e, conseguentemente, privi di rendita catastale, partendo dal costo di acquisto originario o dal costo complessivo per la costruzione e stratificando anno per anno le spese incrementative sostenute, rivalutando gli importi con i coefficienti aggiornati annualmente con decreto ministeriale.
Siffatta conclusione non appare condivisibile proprio perché la base imponibile RAGIONE_SOCIALE‘imposta è stata determinata in base ad una rendita provvisoria con criteri diversi da quelli previsti dalla legge e che, come già detto, sono enucleabili dalla richiamata disposizione (art. 5, comma 3, cit.), per cui neppure può attribuirsi rilievo al fatto che il valore di stima fosse stato desunto da una fonte tecnica, qual è quella degli accertamenti condotti dal AVV_NOTAIO, incaricato RAGIONE_SOCIALEa procedura di accatastamento RAGIONE_SOCIALE‘immobile .
L’omessa o parziale dichiarazione ICI non può mai costituire un impedimento al riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa imponibilità RAGIONE_SOCIALE‘immobile non iscritto in catasto e, nel caso di specie, il mancato accatastamento è stato determinato da
una mancanza del contribuente atteso che la società RAGIONE_SOCIALE non ha provveduto a denunciare (tempestivamente) al Catasto il realizzato ‘Pontile’.
E poiché il giudizio tributario non si connota come un giudizio di mera “impugnazione-annullamento”, bensì come un giudizio di “impugnazionemerito”, in quanto non finalizzato soltanto alla eliminazione del l’atto impugnato, ma diretto alla pronuncia di una decisione di merito sul rapporto tributario, sostitutiva RAGIONE_SOCIALE‘accertamento RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione finanziaria, con quantificazione RAGIONE_SOCIALEa pretesa erariale, la sentenza impugna deve essere cassata, in relazione ai mezzi accolti, e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALEa Liguria, cui va rimessa la causa , ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 384, secondo comma, cod.proc.civ., dovrà procedere a nuovo esame RAGIONE_SOCIALEa controversia, attendendosi ai principi di diritto di cui sopra, per determinare la corretta misura RAGIONE_SOCIALE‘imposta richiesta dal Comune di Santa Margherita Ligure.
Al giudice di rinvio va rimessa anche la regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese processuali.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il secondo ed il terzo motivo, rigetta il primo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi di ricorso accolti e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALEa Liguria, in diversa composizione, anche per la regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 febbraio 2024.