Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 8975 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 8975 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso 24425/2021 proposti da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA), in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: CODICE_FISCALE) e presso la stessa domiciliata in Roma alla INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME;
-intimato –
-avverso la sentenza n. 229/2021 emessa dalla CTR Toscana in data 22/02/2021 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che
COGNOME NOME proponeva ricorso davanti alla CTP di Arezzo avverso
Avviso accertamento disconoscimento ruralità immobile adibito ad attività agrituristica
l’avviso di liquidazione con il quale l’RAGIONE_SOCIALE aveva respinto la sua richiesta di riconoscimento della ruralità di un immobile, ravvisando nello stesso le caratteristiche di immobile di lusso.
L’adita CTP accoglieva il ricorso.
Sull’impugnazione dell’RAGIONE_SOCIALE, la CTR Toscana rigettava il gravame, evidenziando che l’art. 9, comma 3, del d.l. n. 557/1993 (conv. in l. n. 133/1994), che esclude la ruralità degli immobili appartenenti alle categorie A/1 ed A/8, non era applicabile, atteso che il fabbricato in esame era adibito ad attività agrituristica e, quindi, era rurale ex lege .
Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE sulla base di un unico motivo. COGNOME NOME non ha svolto difese.
Con ordinanza interlocutoria del 9.11.2022 la allora Sesta Sezione Tributaria, ha rinviato la causa a nuovo ruolo, disponendo rimettersi gli atti alla Sezione Tributaria, non presentando la questione principale evidenza decisoria, avuto riguardo alla necessità o meno di ulteriormente distinguere, all’interno della categoria degli immobili ad uso agrituristico, tra quelli riservati all’ospitalità dei clienti (e, quindi, a destinazione abitativa) e quelli destinati alla somministrazione di alimenti e alla rivendita di prodotti agricoli (e, quindi, a destinazione non abitativa).
Considerato che
Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 9, commi 3, 3 -bis e 3ter , d.l. n. 557/1993 (conv. in l. n. 133/1994), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato altresì il comma 3ter citato, alla stregua del quale «Le porzioni di immobili di cui al comma 3-bis, destinate ad abitazione, sono censite in catasto, autonomamente, in una RAGIONE_SOCIALE categorie del gruppo A».
1.1. Il motivo è inammissibile.
Il comma 3bis dell’art. 9 d.l. n. 557/1993 (conv. in l. n. 557/1993) prevede che «ai fini fiscali deve riconoscersi carattere rurale alle costruzioni strumentali alle attività agricole di cui all’art. 29 del testo unico RAGIONE_SOCIALE imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917».
Questa Sezione ha già condivisibilmente affermato che la causa di esclusione di cui all’art. 9, terzo comma, lett. e), d.l. citato opera soltanto, come espressamente previsto dalla norma, per i “fabbricati ad uso abitativo”. Pertanto, per potersi negare il carattere rurale di un fabbricato che, come quello in contestazione, insiste sui terreni utilizzati dall’impresa agricola, è necessario escludere il carattere di strumentalità dell’immobile, ovvero accertare che lo stesso o la porzione di esso siano adibiti ad uso abitativo ed abbiano una superficie superiore a 240 mq. Ciò in quanto, se si pervenisse alla conclusione che le unità immobiliari fossero adibite promiscuamente ad abitazione e ad attività agricole, le stesse sarebbero da considerare, ai sensi de ll’art. 1 d .P.R. n. 139/1998, rurali ex lege e, per l’effetto, inquadrabili nella categoria D/10 (cfr. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 20953 del 01/08/2008).
Nel solco di tale impostazione, già in passato Cass., Sez. 5, Sentenza n. 9760 del 18/06/2003 ha enunciato i seguenti principi di diritto:
a) ai sensi dell’art. 9, comma 3bis , del d.l. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito nella legge 26 febbraio 1993, n. 133, deve essere sempre riconosciuta natura rurale ai fini fiscali ai fabbricati strumentali alle attività agricole;
b) l’esclusione della ruralità prevista dall’art. 9, terzo comma, lett. e), del citato d.l. per i fabbricati aventi caratteristiche di lusso ai sensi del decreto del Ministro per i lavori pubblici del 2 agosto 1968 opera soltanto per i fabbricati aventi uso abitativo.
Ciò debitamente premesso, nel caso di specie la ricorrente RAGIONE_SOCIALE non ha contrastato la ratio decidendi sottesa alla decisione impugnata, che si sostanzia nell’affermare che il fabbricato in esame, sebbene accatastato in categoria A/8, era adibito ad attività agrituristica e, quindi, era rurale ex lege .
L’RAGIONE_SOCIALE, del resto, non si è peritata neppure di dedurre che, in realtà, l’immobile, o almeno una RAGIONE_SOCIALE sue porzioni, fosse destinato in via esclusiva ad uso abitativo.
Alla stregua RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, il ricorso è inammissibile. Nessuna pronuncia va adottata quanto alle spese del presente giudizio , non avendo l’intimato svolto difese . Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass. Sez. 6 – Ordinanza nr. 1778
dall’Avvocatura generale dello Stato, non si applic a l’art. 13, comma 1 -quater del 29/01/2016).
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 25.3.2024.