Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 8593 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 8593 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso 27524/2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE con sede in San Miniato (PI), alla INDIRIZZO (C.F.: P_IVA), in persona del legale rappresentante, NOME COGNOME nato a San Miniato (PI) l’ 11 gennaio 1952 (C.F.: CODICE_FISCALE, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv. NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE; pec: EMAIL) ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio in Roma, alla INDIRIZZO (fax: NUMERO_TELEFONO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Gello Pontedera (Pisa), al INDIRIZZO (P.IVA: P_IVA), in persona del Dott. NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE, Responsabile del tributo TARES e TARI, nonché rappresentante processuale per le controversie relative al tributo, giusta
Avvisi accertamento Tares
-Imballaggi Magazzino
terziari
–
delibere del Consiglio di Amministrazione RAGIONE_SOCIALE n. 6 del 14.5.2013 e n. 2 del 11.3.2014, rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME del foro di Pisa (C.F.: CODICE_FISCALE ed elettivamente domiciliata in 00199 Roma, alla INDIRIZZO presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME giusta procura speciale a margine del controricorso (pec: EMAIL; fax: NUMERO_TELEFONO; pec: EMAIL; fax: NUMERO_TELEFONO);
– controricorrente –
-avverso la sentenza 181/2019 emessa dalla CTR Toscana il 07/02/2019 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La RAGIONE_SOCIALE impugnava, con separati ricorsi, due avvisi di accertamento per Tares relativa all’anno 2013, nonché il relativo atto di contestazione delle sanzioni e l’ingiunzione di pagamento emessi dalla concessionaria RAGIONE_SOCIALE, sostenendo che nelle aree, destinate a magazzino, si formavano esclusivamente rifiuti speciali costituiti da imballaggi terziari smaltiti in proprio, come tali sottratti all’imposizione, e che, in subordine, qualora fosse stato difficoltoso individuare i locali in cui si formavano i detti rifiuti, sarebbe stata applicabile forfettariamente la misura del 40%, ai sensi dell’art. 5, comma 3, lett. d), del regolamento comunale o, in ulteriore subordine, avrebbe potuto trovare applicazione la percentuale del 70% previs ta a decorrere dal 2014 per l’ipotesi residuale di ‘altre attività’ rispetto a quelle elencate.
La CTP di Pisa, riuniti i ricorsi, li accoglieva in parte, disponendo che la superficie dei magazzini su cui applicare la quota fissa e variabile venisse determinata nella misura del 70%, atteso che, sebbene dalle fotografie prodotte dalla contribuente e confermate dal registro di carico e scarico e dai formulari di identificazione si evincesse che i rifiuti dalla stessa prodotti rientravano in buona parte tra gli imballaggi per il trasporto, dalle fotografie emergeva altresì che nei locali adibiti a magazzino fossero presenti anche fasciature in plastica che potevano rientrare nella categoria degli imballaggi
secondari.
Sull’impugnazione principale della contribuente ed incidentale della concessionaria, la CTR della Toscana rigettava entrambi i gravami, ribadendo sostanzialmente le argomentazioni espresse nella sentenza di primo grado ed evidenziando che era applicabile, nella fattispecie, l’art. 5, comma 2, lett. d), del Regolamento comunale, invocato dalla contribuente in via subordinata, secondo cui, allorquando sia difficoltoso individuare con precisione i locali e le aree ove si producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilati, si presume che la superficie sia determinata in modo forfettario.
Avverso tale sentenza ha prodotto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE sulla base di sei motivi. La RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 218, comma 1, e 226, comma 2, d.lgs. 3.4.2006, n. 152, 14, comma 10, d.l. 6.12.2011, n. 201 (conv. con modific. In l. 22.12.2011, n. 214), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che la natura dei rifiuti prodotti deve essere identificata sulla base della funzione da essi svolta e non dei materiali che li compongono.
1.1. Il motivo è inammissibile.
In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione: il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente
o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass., Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 24054 del 12/10/2017; conf. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 25182 del 19/09/2024).
L’allegazione di un’erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta è, dunque, mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa ed inerisce, pertanto, alla tipica valutazione del giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità unicamente sotto l’aspetto del vizio di motivazione.
Orbene, nel caso di specie, a fronte di un’affermazione della CTR secondo cui le fasciature in plastica presenti nei locali adibiti a magazzino e rappresentate nelle fotografie prodotte dalla contribuente potevano rientrare nella categoria degli imballaggi secondari, la ricorrente ha, di fatto, sollecitato una rivalutazione delle risultanze istruttorie preclusa nella presente sede, vieppiù se si considera che si è in presenza di una cd. doppia conforme e che la società non ha neppure dedotto che le due decisioni di merito fossero fondate su differenti ragioni inerenti ai fatti.
Del resto, lo stabilire se determinati locali di uno stesso edificio, benché destinati ad uffici, depositi, mostre ecc. e non propriamente all’attività produttiva, siano parimenti idonei a produrre “rifiuti speciali”, costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 1242 del 17/02/1996; conf. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 4841 del 30/05/1997, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 7387 del 08/08/1997, Sez. 5, Sentenza n. 15517 del 11/08/2004)
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta, in via subordinata, la violazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che la RAGIONE_SOCIALE non aveva mai contestato che gli imballaggi presenti nelle aree di stoccaggio da essa utilizzate fossero terziari.
2.1. Il motivo è inammissibile.
Invero, in primo luogo, la ricorrente si è limitata a riprodurre, alle pagine
20 e 21 del ricorso, degli stralci, peraltro, decontestualizzati, rispettivamente, della memoria di controparte depositata nel giudizio d’appello e dell’appello incidentale della stessa, omettendo, invece, di trascrivere, almeno nei suoi passaggi maggiormente significativi, la memoria di costituzione in primo grado della concessionaria.
In secondo luogo, la CTR ha evidenziato in termini inequivoci (cfr. inizio pag. 3 della sentenza qui impugnata) che <>.
Da ultimo, in tema di ricorso per cassazione, può essere dedotta la violazione dell’art. 115 c.p.c. qualora il giudice, in contraddizione con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove inesistenti e, cioè, sia quando la motivazione si basi su mezzi di prova mai acquisiti al giudizio, sia quando da una fonte di prova sia stata tratta un’informazione che è impossibile ricondurre a tale mezzo (ipotesi diversa dall’errore nella valutazione dei mezzi di prova – non censurabile in sede di legittimità – che attiene alla selezione da parte del giudice di merito di una specifica informazione tra quelle astrattamente ricavabili dal mezzo assunto), a condizione che il ricorrente assolva al duplice onere di prospettare l’assoluta impossibilità logica di ricavare dagli elementi probatori acquisiti i contenuti informativi individuati dal giudice e di specificare come la sottrazione al giudizio di detti contenuti avrebbe condotto a una decisione diversa, non già in termini di mera probabilità, bensì di assoluta certezza (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12971 del 26/04/2022).
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 14, comma 22, d.l. n. 201/2011 e 5, comma 3, lett. d), del Regolamento per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi del Comune di San Miniato, per aver la CTR inquadrato la fattispecie in una categoria del detto regolamento (‘altre attività’) in realtà inesistente, laddove avrebbe potuto, semmai, applicare la misura forfettaria del 40% prevista per le attività,
similari a quella in oggetto, delle ‘officine di carpenteria metallica e prefabbricati in genere’.
3.1. Il motivo è inammissibile.
Invero, non essendovene cenno nella sentenza impugnata, la contribuente avrebbe dovuto trascrivere l’atto di appello, onde porre questo Collegio nelle condizioni di verificare se avesse effettivamente e tempestivamente impugnato la sentenza di primo grado sotto questo profilo.
E’ vero che la CTR si è pronunciata anche sulla correttezza della percentuale del 70% applicata in via forfettaria dalla CTR, ma è altrettanto vero che ciò lo ha fatto in riscontro al motivo di gravame incidentale formulato dalla concessionaria e che, a fronte di una doglianza di tal fatta, giammai i giudici di secondo grado avrebbero potuto operare una reformatio in pejus applicando la ancor più ridotta tariffa del 40%.
Con il quarto motivo la ricorrente si duole della violazione degli artt. 14, comma 22, d.l. n. 201/2011 e 5, comma 3, lett. d), del Regolamento per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi del Comune di San Miniato, per non aver la CTR precisato che la riduzione forfettaria delle superfici da sottoporre a tassazione deve essere applicata all’intera superficie in cui si svolge l’attività della contribuente, e non solo alle aree di stoccaggio.
4.1. Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato.
In primo luogo, avendo la contribuente proposto uno specifico motivo di appello sul punto, avrebbe dovuto impugnare la sentenza di secondo grado non già per violazione di legge, ma, semmai, per omissione di pronuncia, non avendo la CTR rigettato, neppure implicitamente, la doglianza.
Il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360, primo comma, c.p.c., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi. Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronuncia, da parte
dell’impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 del primo comma dell’art. 360 c.p.c., con riguardo all’art. 112 c.p.c., purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge (Cass., Sez. U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013).
In secondo luogo, dalla sentenza impugnata si evince, in difetto di elementi oggettivi di segno contrario, che tutte le valutazioni sono state concentrate sulle aree destinate a magazzino, ragion per cui giammai la tariffa individuata sarebbe stata estensibile anche ad altre aree (in cui magari si producono rifiuti urbani o speciali assimilati agli urbani) non oggetto degli avvisi di accertamento.
5. Con il quinto motivo la ricorrente denunzia la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., per non essersi la CTR pronunciata su una serie di vizi lamentati attinenti alla liquidazione dell’imposta (erronea applicazione, ai locali destinati a negozio, della tariffa -fissa e variabile -prevista per la categoria 13 -‘ferramenta’ -, anziché di quella prevista per la categoria 15 -‘negozi particolari’ -; erronea determinazione della superficie effettivamente destinata ad uffici; duplicazione della pretesa a titolo di maggiorazione per i costi relativi ai servizi indivisibili, senza considerare il pagamento di euro 1.036,21 effettuato).
5.1. Il motivo è fondato.
In osservanza del principio di autosufficienza, la contribuente ha trascritto, nei loro passaggi maggiormente significativi, gli atti di appello proposti avverso le sentenze nn. 249 e 441 emesse nel 2016 dalla CTP di Pisa, con i quali ha debitamente censurato le stesse anche quanto ai profili in relazione ai quali assume che la CTR sia incorsa in omissione di pronuncia. Sulle dette questioni effettivamente i giudici di seconde cure hanno del tutto
omesso di pronunciarsi, in tal guisa incorrendo nella violazione del combinato disposto degli artt. 112 e 360, primo comma, n. 4), c.p.c.
Con il sesto motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., per non essersi la CTR pronunciata sui vizi da essa denunciati con riferimento ad una serie di altri atti relativi sempre al rapporto d’imposta Tares per l’anno 2013 (atto di contestazione n. 194694 del 17.11.2014; ingiunzione di pagamento n. 1251 del 2.7.2015; ingiunzione di pagamento n. 2159 del 14.12.2015).
Il motivo è fondato per le medesime ragioni esposte nell’analizzare il precedente.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, in accoglimento del quinto e del sesto motivo, la sentenza impugnata va cassata, con conseguente rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana.
P.Q.M.
accoglie il quinto ed il sesto motivo del ricorso, rigetta i restanti; cassa la sentenza impugnata con riferimento ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana in differente composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 27.3.2025.