Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 935 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 935 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/01/2026
Oggetto: sanzioni per
omesso versamento di tributi
– illiquidità
– forza maggiore
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17495/2024 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato
-ricorrente –
RAGIONE_SOCIALE
avverso la sentenza n. 630/29/2024 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, depositata il 20/2/2024.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 10 dicembre 2025 dal consigliere NOME COGNOME .
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE impugnò dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Taranto la cartella di pagamento n. 106 2018 00026624 89 000 con cui l’Ufficio, all’esito di controllo automatizzato RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni relative all’anno di imposta 2014, eseguito ai sensi degli artt. 36bis d.P.R. n. 600 del 1973 e 54bis d.P.R. n. 633 del 1972, aveva recuperato maggiori imposte (in massima parte Iva), oltre sanzioni e interessi.
Il Giudice di prime cure accolse il ricorso limitatamente alle sanzioni inflitte con l’atto impugnato, ritenendo che la crisi di liquidità dedotta dalla società contribuente integrasse l’esimente della forza maggiore di cui all’art. 6, comma 5, d.lgs. n. 472 del 1997.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, investita dell’appello del l’RAGIONE_SOCIALE, respinse il gravame, confermando in buona sostanza l’impostazione decisoria adottata dal primo giudice.
Avverso tale pronuncia l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a due motivi.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti». Secondo la ricorrente il giudice d’appello « ha omesso di dare risalto alle numerose argomentazioni in diritto e di merito che l’Ufficio ha posto a fondamento RAGIONE_SOCIALE maggiori pretese avanzate nei confronti della Società » e ha comunque adottato una decisione illogica nella misura in cui ha ritenuto che la situazione di illiquidità in cui versava la contribuente alla data di impugnazione della cartella di pagamento, avvenuta nel giugno del 2018, potesse rilevare come causa di non punibilità rispetto al mancato pagamento di tributi afferenti all’anno d’imposta 2014.
Il motivo è infondato.
2.1. Questa Corte ha già avuto occasione di chiarire che l’ art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come riformulato ex art. 54 d.l. n. 83 del 2012, prevede un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all ‘ omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia formato oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (nel senso che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); va quindi escluso che tale omesso esame possa riguardare l ‘ argomentazione della parte la quale, svolgendo le proprie tesi difensive, non fa che manifestare il proprio pensiero sulle conseguenze di un certo fatto o di una determinata situazione giuridica (Cass. n. 2961/2025).
Alla luce del principio testé esposto, fermo restando che la questione della dedotta crisi di liquidità della società contribuente è stata oggetto di specifico e ampio esame da parte del Giudice d’appello, il fatto che questi non si sia espresso sulle argomentazioni dell’RAGIONE_SOCIALE fiscale volte ad evidenziare che la RAGIONE_SOCIALE potesse comunque contare nell’anno 2014 su adeguati flussi di denaro in entrata e si trovasse, nello stesso anno, in una condizione economico-finanziaria che le consentiva l’assolvimento dei
suoi obblighi tributari non dà luogo ad alcun vizio censurabile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
2.2. Né è fondata l’ulteriore censura con cui l’Ufficio, richiamando la pronuncia di questa Corte n. 16502/2017, si duole dell ‘in congruenza logica del giudizio di fatto operato dalla Corte di secondo grado, avendo essa valorizzato, per giustificare l’applicazione dell’esimente della forza maggiore ad un illecito occorso nell’anno 2014, dati e circostanze relativi all’anno 2018.
Al riguardo è sufficiente osservare che il Giudice di seconde cure, partendo dalla premessa che una crisi di liquidità non imputabile all’impresa e da essa non evitabile può integrare l’esimente della forza maggiore di cui all’art. 6, comma 5, d.lgs. n. 472 del 1997, ha ritenuto che la società avesse dimostrato di trovarsi nel giugno 2018 in una situazione di illiquidità ‘perdurante’: aggettivo, quest’ultimo, evidentemente impiegato per evidenziare che la crisi di liquidità si protraeva da tempo e poteva pertanto giustificare, concorrendo i requisiti della non imputabilità e della inevitabilità, l’applicazione della detta esimente anche in relazione ad omessi versamenti relativi al periodo d’imposta 2014.
Pertanto, a prescindere dalla valutazione della correttezza della decisione sotto il diverso profilo di censura di cui poco oltre si dirà, deve escludersi che la sentenza impugnata sia affetta da intrinseca incongruità o contraddittorietà del percorso argomentativo che la sorregge.
3. Con il secondo motivo di ricorso di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., «violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 5, del decreto legislativo n. 472 del 1997» poiché la sentenza impugnata si è posta in contrasto con il principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la situazione di illiquidità non costituisce di per sé causa di forza maggiore ai fini dell’operatività della causa di non punibilità prevista dalla disposizione da ultimo richiamata, essendo a tal fine necessario il concorso di circostanze anomale ed
imprevedibili le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate malgrado l’adozione di tutte le precauzioni del caso.
Il motivo è fondato.
4.1. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la forza maggiore cui fa riferimento l’art. 6, comma 5, cit. va intesa secondo la sua accezione penalistica, e va quindi riferita a un avvenimento imponderabile che annulla la signoria del soggetto sui propri comportamenti, elidendo il requisito della coscienza e volontarietà della condotta (Cass. n. 11111/2022; nello stesso senso Cass. n. 8844/2024). Trattasi di un indirizzo ermeneutico che si pone sulla scia di una più risalente giurisprudenza formatasi in materia di sanzioni amministrative, la quale, nel riconoscere la rilevanza generale del caso fortuito e della forza maggiore ai fini dell ‘ esclusione della responsabilità dell ‘ agente, precisava che il primo incide sulla colpevolezza e la seconda sul nesso psichico, specificando che la relativa nozione va desunta dall ‘ art. 45 c.p. ed è integrata con il concorso dell ‘ imprevedibilità e inevitabilità, da accertare mediante specifica indagine (Cass. n. 9738/2000; Cass. n. 14168/2002; Cass. n. 10343/2010).
È stato anche affermato che la nozione di forza maggiore in materia tributaria e fiscale -da interpretarsi in modo conforme con la sentenza resa dalla Corte di Giustizia il 18 dicembre 2007, in causa C-314/06, punto 24, e con l’ordinanza resa dalla Corte di Giustizia il 18 gennaio 2005, in causa C325/03, punto 25 -comporta la sussistenza di un elemento oggettivo, relativo alle circostanze anormali ed estranee all ‘ operatore, e di un elemento soggettivo, costituito dall ‘ obbligo dell’interessato di premunirsi contro le conseguenze dell ‘ evento anormale, adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi (Cass. n. 7628/2024).
4.2. Nel caso di specie la sentenza impugnata ha premesso che la crisi di liquidità che impedisce il pagamento dei tributi dovuti può essere invocata quale causa di forza maggiore purché sia dimostrata la non imputabilità
al contribuente dello stato di crisi e l’impossibilità di farvi fronte tramite il ricorso a tutte le possibili, adeguate misure; e, compiute tali premesse, ha poi ritenuto che la ricorrente avesse effettivamente dato prova, sulla base di una serie di elementi (cospicui crediti nei confronti di imprese dichiarate fallite, perdite pregresse, accesso a rateizzazioni per il pagamento di imposte, impossibilità dei soci, a causa RAGIONE_SOCIALE loro condizioni economiche, di far fronte alla crisi della società con risorse proprie), della situazione di perdurante illiquidità in cui versava.
4.3. In tal modo, però, la sentenza si è posta in contrasto con i sopra riferiti insegnamenti giurisprudenziali, sia perché, con il riferimento alla non imputabilità al contribuente dello stato di crisi, ha dato rilievo alla mancanza di colpevolezza, quando invece la forza maggiore incide, elidendolo, sul nesso psichico, sia perché, ponendo l’accento esclusivamente sul dato della crisi di liquidità, ha omesso di chiarire se e in che termini tale situazione di crisi finanziaria avrebbe potuto costituire un evento imprevedibile ed inevitabile non fronteggiabile dalla contribuente con misure necessarie o opportune per porre rimedio alla situazione di disagio nella reperibilità della provvista necessaria ai pagamenti correnti.
4.4. Sarà pertanto il giudice di merito, nella fase di rinvio, a dover integrare e completare l’accertamento di fatto in relazione alla sussistenza o meno di tali circostanze.
In conclusione, deve accogliersi il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo, e deve essere cassata la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, rigettato il primo; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolamentazione RAGIONE_SOCIALE
spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025
Il Presidente NOME COGNOME