Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2277 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2277 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 04/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3995/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in liquidazione , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE dello Stato
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del Lazio n. 3974/2023 depositata il 28/06/2023.
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
A RAGIONE_SOCIALE, in liquidazione (già RAGIONE_SOCIALE), venne notificato l’avviso di liquidazione dell’imposta ed irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni n. NUMERO_DOCUMENTO, a mezzo del quale l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in esito alla registrazione della sentenza emessa dal Tribunale civile di Roma n. 5253/2016 del 14 marzo 2016, che condannava la stessa società ricorrente a pagare in favore di RAGIONE_SOCIALE la somma di euro 5.100.000,00 (quale somma oggetto di garanzia fideiussoria rilasciata dalla RAGIONE_SOCIALE a copertura RAGIONE_SOCIALE obbligazioni assunte
dalla RAGIONE_SOCIALE), richiedeva alla medesima un importo complessivamente pari ad euro 25.726,25, di cui, segnatamente:
euro 25.700,00, a titolo di imposta di registro;
euro 26,25, a titolo di diritti di notifica.
1.2. La pretesa traeva origine dall’enunciazione, nell’ambito della predetta sentenza n. 5253/2016, del contratto di fideiussione stipulato tra: da un lato, RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE, poi fusa per incorporazione in RAGIONE_SOCIALE, odierna ricorrente, ora in liquidazione), RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, in qualità di fideiussori, e, dall’altro lato , UniCredit Banca d’Impresa RAGIONE_SOCIALE (soggetto creditore beneficiario della garanzia) sul presupposto che, come detto, vi fosse identità tra le parti dell’atto enunciato e quelle dell’atto enunciante.
L’avviso venne impugnato ed il ricorso disatteso dal giudice di primo grado.
In particolare, la Commissione Tributaria Provinciale di Roma, osservò, in relazione alle censure mosse, che l’atto impositivo fosse ben motivato, contenendo ‘tutte le indicazioni formali e sostanziali -previste dalla legge’; che non vi fosse dubbio che le parti del procedimento giudiziario fossero parti anche del contratto di fideiussione’; ed infine, che fosse infondata l’eccezione di decadenza essendo stato l’avviso di liquidazione notificato nei termini, ai sensi dell’art. 76, comma 2, lett. a) del d.P.R. n. 131/1986.
La decisione venne impugnata dalla società ricorrente e l’appello fu respinto.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, dopo aver decretato la legittimità dell’avviso di liquidazione sotto il profilo motivazionale e la sua tempestività rispetto al termine decadenziale di cui all’art . 76 del d.P.R. n. 131/ 1986, respinse l’appello della ricorrente anche con riguardo
al terzo motivo, quello cioè dedotto in relazione alla carenza di identità RAGIONE_SOCIALE parti.
In particolare, si osservò che ‘l’atto enunciante e quello enunciato intervengono tra gli stessi soggetti poiché l’identità soggettiva non necessariamente deve comprendere tutte le parti del giudizio e tutte le parti contrattuali, ma è sufficiente che vi sia detta identità tra queste ultime e quella partecipanti al processo, anche se in quest’ultimo vi sono ulteriori parti che non hanno partecipato al contratto. L’Ufficio, peraltro, rappresenta una cessione RAGIONE_SOCIALE fideiussioni in argomento a RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE da parte di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, che esclude queste ultime dal rapporto contrattuale, confermando così la identità RAGIONE_SOCIALE parti. Le allegazioni dell’ufficio non appaiono contestate puntualmente dal contribuente, ma ulteriormente confermate da quest’ultimo per non avere chiamate dette società nel giudizio ritenendole non più coinvolte contrattualmente. Inoltre, RAGIONE_SOCIALE non può essere considerata al fine di valutare la identità RAGIONE_SOCIALE parti poiché non è parte del contratto di fideiussione, ma solo parte garantita dallo stesso. Deve, pertanto, ritenersi sufficiente una identità tra le parti contrattuali e quelle processuali, anche se solo parziale relativamente a queste ultime per la presenza di parti ulteriori’.
Avverso la predetta decisione è proposto ricorso affidato a due motivi da RAGIONE_SOCIALE, in liquidazione.
L’ RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
In prossimità dell’udienza è stata depositata memoria illustrativa dalla ricorrente.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con la prima doglianza si denuncia l’illegittimità della sentenza per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, rilevabile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 360,
comma 1, n. 5) c.p.c., per avere i g iudici dell’appello omesso di considerare che alcun trasferimento di garanzia fosse mai intervenuto, cui consegue il difetto di ricorrenza di uno degli indefettibili presupposti quello dell’identità sostanziale della parti tra atto enunciante e atto enunciato dell’enunciazione, nell’ambito della disciplina dell’imposta di registro.
1.1. Il motivo è inammissibile essendosi al cospetto di una c.d. doppia conforme. Va ribadito, infatti, che nell’ipotesi di “doppia conforme” ex art. 348ter , comma 5, c.p.c., è onere del ricorrente indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e del rigetto dell’appello, dimostrando che sono tra loro diverse e detto onere non viene meno in caso di successione nel diritto controverso tra primo e secondo grado, giacché il sopravvenuto mutamento del soggetto titolare della posizione sostanziale dedotta in giudizio non implica necessariamente la diversità tra le ragioni di fatto alla base della sentenza di primo grado e quelle della conferma in grado di appello (Cass. n. 26934/2023).
Nella specie, il ricorrente non ha assolto il predetto onere.
2.Con la seconda doglianza si denuncia l’illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’articolo 22 del d.P.R. n. 131/1986, in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 3) , c.p.c., per erronea interpretazione del concetto di identità RAGIONE_SOCIALE parti sostanziali dell’atto enunciato e dell’atto enunciante, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità in tema.
Secondo il ricorrente nell’atto enunciante mancavano ben due parti che erano invece presenti nell’atto enunciato (RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE) e nell’atto enunciante era presente RAGIONE_SOCIALE, non presente nell’atto enunciato.
2.1. La censura è infondata.
Occorre muovere dalla disposizione rilevante nella specie.
L’art. 22 del d.P.R. n. 131 /1986, al comma 1, testualmente stabilisce quanto segue: “1. Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell’atto che contiene la enunciazione, l’imposta si applica anche alle disposizioni enunciate, se l’atto enunciato era soggetto a registrazione in termine fisso è dovuta anche la pena pecuniaria di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 69…’.
La norma richieda espressamente, quale presupposto di sua applicazione, la corrispondenza tra le parti intervenute nell’atto enunciato e in quello enunciante.
Questa Corte ha chiarito che con tale termine la norma si riferisce non solo alle parti che hanno sottoscritto l’atto enunciante e quello enunciato, bensì anche a tutti i soggetti che, pur non essendo intervenuti in atto e non avendolo sottoscritto, risentono direttamente dei suoi effetti e si riferisce, quindi, alle parti sostanziali, non essendo esclusa la configurabilità dell’istituto dell’enunciazione dall’eventuale presenza nell’atto enunciante di soggetti ulteriori rispetto alle parti della disposizione enunciata (Cass. n. 16662/2020).
Come posto in rilievo anche dalla dottrina, il concetto è da interpretarsi non nel senso omnicomprensivo di parti, ma piuttosto di essenzialità quale interrelazione tra quelle intervenute nei due atti, e ricorrerebbe enunciazione, ad esempio, quando venditore e acquirente si danno atto che l’immobile è detenuto dall’acquirente in qualità di inquilino, ma non quando il venditore renda noto all’acquirente che l’immobile vendutogli è condotto in locazione da terzi.
Nella specie, correttamente il giudice di merito, analizzando il compendio probatorio, ha ritenuto che la circostanza che le società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE non facessero parte dell’atto enunciante trovasse la sua ragion d’essere nel fatto che le fideiussioni
dalle stesse prestate erano state cedute nel 2005 a RAGIONE_SOCIALE
Erano certamente coincidenti RAGIONE_SOCIALE, ossia la società odierna ricorrente e RAGIONE_SOCIALE, presenti nell’atto enunciante (la sentenza) ed in quello enunciato (la fideiussione).
Peraltro, la stessa ricorrente non aveva convenuto in giudizio le società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE e tale circostanza era ulteriormente di conforto alla ricostruzione effettuata dal giudice di merito.
Sicché alcuna violazione del citato art. 22 è stata posta in essere nella decisione impugnata.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto. Le spese di lite seguono la soccombenza.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, comma 17 , della legge n. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali in favore della controricorrente, che liquida in euro 2500,00 oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, comma 17 , della legge n. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 15 gennaio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME