Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31591 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31591 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 14026-2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME giusta procura speciale in atti
– ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME giusta procura speciale in atti
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3191/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della PUGLIA, depositata il 27/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/11/2025 dal Consigliere Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva parzialmente l’appello di RAGIONE_SOCIALE avverso la pronuncia n. 478/2018 della Commissione tributaria provinciale di Foggia, con cui era stato respinto il ricorso avverso avvisi di accertamento ICI 2010 -2011 emessi dal Comune di Serracapriola con riguardo a parco eolico.
Avverso la pronuncia della Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione, affidato a sette motivi ed illustrato da memoria.
Il Comune resiste con controricorso ed ha da ultimo depositato memoria difensiva.
RAGIONI COGNOMEA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione degli artt. 10 comma 4 e 7 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, dell’art. 1 comma 161 legge 27 dicembre 2006 n. 296 e dell’art. 37 comma 53 d.l. n. 223/2006 conv. in legge n. 248/2006 per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente respinto l’eccepita decadenza dal potere impositivo del Comune per l’annualità ICI 2010 stante la notifica dell’avviso di accertamento il 16.12.2016.
1.2. La doglianza è infondata.
1.3. Il d.l. 4 luglio 2006, n. 223, art. 37, comma 53, conv. in l. 4 agosto 2006, n. 248, così come modificato dalla l. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 174, prevede quanto segue:«A decorrere dall’anno 2007, è soppresso l’obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), di cui all’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ovvero della comunicazione prevista dall’articolo 59, comma 1, lettera l), n. 1), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Restano fermi gli adempimenti attualmente previsti
in materia di riduzione dell’imposta. Fino alla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, da accertare con provvedimento del direttore dell’Agenzia del territorio, rimane in vigore l’obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell’ICI, di cui all’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ovvero della comunicazione prevista dall’articolo 59, comma 1, lettera l), n. 1), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Resta fermo l’obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall’articolo 3-bis del decreto legislativo 6 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico».
1.4. Le istruzioni allegate al d.m. 12 maggio 2009 (che, nelle allegate istruzioni, espressamente ne prevedeva la relativa fattispecie), contemplano, tra i casi in cui sussiste l’obbligo di dichiarazione, quello relativo all’immobile che «è stato oggetto in catasto di dichiarazione di nuova costruzione ovvero di variazione per modifica strutturale oppure per cambio di destinazione d’uso (DOCFA)».
1.5. Nel caso in esame, la stessa ricorrente deduce di aver provveduto all’accatastamento delle unità immobiliari nell’ottobre 2010 mediante DOCFA, senza presentare la dichiarazione ICI per l’anno 2010.
1.6. Nel caso in esame, tuttavia, in difetto, di variazioni soggettive suscettibili di essere ricondotte al regime obbligatorio della registrazione telematica dell’atto, con modello unico informatico, legittimamente residuava l’obbligo dichiarativo della parte.
1.7. Questa Corte ha statuito che in tema d’ICI, ai fini dell’individuazione del dies a quo del termine quinquennale di decadenza del potere di accertamento da parte degli enti locali, previsto dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161, occorre distinguere l’ipotesi di omesso versamento dell’imposta (in relazione alla quale deve farsi riferimento al termine entro cui il tributo avrebbe dovuto essere pagato) da quella di omessa dichiarazione (in ordine alla quale deve farsi riferimento al termine entro cui avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione omessa); pertanto, mentre nella prima ipotesi il primo dei cinque anni previsti dalla
norma richiamata è quello successivo all’anno oggetto di accertamento e nel corso del quale il maggior tributo avrebbe dovuto essere pagato, nella seconda ipotesi esso coincide, invece, con il secondo anno successivo a quello oggetto di accertamento, atteso che il termine di presentazione della dichiarazione scade l’anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta (Cass. n. 352 del 2021).
1.8. Alla luce di quanto sopra l’avviso di accertamento per l’annualità ICI 2010 risulta dunque notificato entro il termine di cui alla L. n. 286 del 2006, art. 1, comma 161, decorrendo lo stesso dal secondo anno successivo a quello di accertamento, e cioè dal 2012, e scadendo di conseguenza nei cinque anni previsti dalla citata disposizione e cioè il 31.12.2017.
2.1. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c. violazione dell’art. 5 comma 3 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente determinato l’imposta per il periodo dall’1 gennaio al 30 settembre secondo il criterio contabile di cui all’art. 5 comma 3 cit. pur essendo state le unità immobiliari iscritte in catasto con DOCFA nell’ottobre 2010.
2.2. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 5 comma 3 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 per avere la Commissione tributaria regionale determinato l’imposta per il periodo dall’1 gennaio al 30 settembre secondo il criterio contabile di cui all’art. 5 comma 3 cit. sebbene i beni soggetti all’imposizione non fossero «distintamente contabilizzati».
2.3. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 1 comma 2 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 per avere la Commissione tributaria regionale determinato l’imposta per il periodo dall’1 gennaio al 30 settembre «sull’ammontare complessivo dell’investimento realizzato per la costruzione del parco eolico … come se fosse un’unica entità immobiliare soggetta ad accatastamento e ad imposizione fiscale, piuttosto che soltanto su ciascuna specifica e distinta unità immobiliare, autonomamente e separatamente accatastata e soggetta ad imposizione fiscale».
2.4. Le doglianze, da esaminare congiuntamente, in quanto strettamente connesse, vanno disattese.
2.5. Questa Corte si è più volte occupata del criterio di stima applicabile ai parchi eolici ai fini Ici e affermando principi valevoli anche nel caso qui in esame, nel senso che: Cass. n. 13779/2019 – secondo l’art.5, 3° co., d.lgs.504/1992 per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all’anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell’articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i seguenti coefficienti (…)»;Cass. SSUU n.3160/11 cit. ha stabilito, nell’interpretazione di questa disposizione, che in tema di ICI, il metodo di determinazione della base imponibile collegato alle iscrizioni contabili, previsto dall’art. 5, comma 3, del cl.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all’anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, vale sino a che la richiesta di attribuzione della rendita non viene formulata, mentre, dal momento in cui fa la richiesta, il proprietario, pur applicando ormai in via precaria il metodo contabile, diventa titolare di una situazione giuridica nuova derivante dall’adesione al sistema generale della rendita catastale, sicché può essere tenuto a pagare una somma maggiore (ove intervenga un accertamento in tali sensi), o avere diritto di pagare una somma minore, potendo, quindi, chiedere il relativo rimborso nei termini di legge» – si evince da questo principio di diritto che, a partire dalla data della richiesta di attribuzione di rendita (ma solo a partire da questa), il contribuente partecipa di un nuovo regime giuridico, facendo per ciò solo decorrere un arco temporale di sospensione e conguaglio in dare o avere fin visto l’esito dell’istanza, nulla ostando che -per il periodo precedente -trovi invece applicazione ex lege il criterio di bilancio.
2.6. Su quest’ultimo aspetto va considerato che l’accesso al regime contabile sostitutivo non può reputarsi di per sé precluso, a favore del criterio reddituale-catastale, dal fatto che, nel bilancio sociale di riferimento, il parco eolico fosse nelle annualità rilevanti distintamente contabilizzato rispetto ad altri immobili di categoria D, ma non scorporato nelle sue varie componenti.
2.7. In effetti, non vi è dubbio che ciascun impianto di aerogenerazione (a sua volta componente del parco eolico) sia composto da diversi beni ed elementi: torre o traliccio, navicella, rotore, pale, cabina elettrica, spazi di manovra e servizio ecc., né vi è dubbio sul fatto che tali beni ed elementi presentino diversa natura e funzione: – immobiliare in senso stretto o per infissione al suolo; – di immediata produzione energetica o di mero sostegno e supporto; – principale o accessoria; – statica o dinamica ecc.
2.8. Ciò posto, l’autonoma rilevanza ‘catastale’ dei singoli impianti e dei singoli cespiti costituenti ciascun impianto (tale da permettere l’attribuzione di una rendita dedicata ad ognuno di essi) non escludeva di per sé che prima dell’accesso del contribuente al ‘nuovo’ regime giuridico catastale – la base imponibile fosse sostitutivamente desumibile dalla valorizzazione di bilancio, secondo quanto dettato dall’art.5, comma 3 cit.; bilancio nel quale il complesso dei beni oggetto di imposizione risultasse comunque univocamente descritto e distintamente contabilizzato rispetto agli altri cespiti di proprietà sociale assoggettabili anch’essi ad accatastamento nella medesima categoria D.
2.9. La scindibilità del compendio ai fini dell’attribuzione di rendita catastale, in altri termini, non rappresentava ostacolo pregiudiziale a che il valore del medesimo fosse desumibile – nella temporanea vigenza del regime di libro – dalla sua contabilizzazione unitaria, purché distinta nel senso indicato.
2.10. Altrimenti detto, la peculiarità della fattispecie unitaria costituita dal parco eolico pluri-impianto, in definitiva, è tale da giustificare l’applicazione (provvisoria) del criterio contabile in ragione della sua valorizzazione complessiva di bilancio allorquando (all’esito di accertamento fattuale demandato al giudice di merito) tale valorizzazione appaia univoca
e certamente riferibile (per parte immobiliare e parte impiantistica) al parco oggetto di imposizione; e ciò per la mancata distinta contabilizzazione di ulteriori immobili a destinazione speciale suscettibili di classamento D1, ovvero per l’insussistenza di qualsivoglia margine di dubbio e confusione nella identificazione del parco in questione rispetto agli altri immobili a destinazione speciale eventualmente iscritti.
2.11. Conclusione, questa, che adatta alla fattispecie in esame – senza contraddirlo – il principio già affermato, con riguardo alle ordinarie unità immobiliari, da questa Corte di legittimità (Cass. nn. 6841/2019, 25944/2017), secondo cui in tanto può riscontrarsi il requisito della «distinta contabilizzazione» ex art.5 cit., in quanto il valore contabile di ciascun fabbricato, tra le varie unità del medesimo gruppo catastale eventualmente presenti, sia separato e differenziato da quello di qualsiasi altro.
2.12. Si pone nel solco indicato anche la decisione di questa Corte n. 10578/2023, dal momento che questa pronuncia afferma tra l’altro che, quanto al significato dell’avverbio «distintamente», usato dal legislatore, si deve ritenere che l’iscrizione del valore di un fabbricato nei registri aziendali è «distinta», e pertanto integra il requisito di legge per il calcolo contabilistico dell’ICI, se non comprende cumulativamente quello di altri beni non soggetti all’imposta (macchine, scorte, ecc.), ma corrisponde al prezzo d’acquisto dell’intero bene immobile, comunque censito in catasto, ed all’ammontare delle spese incrementative, risultanti dalle scritture contabili, come pure dispone l’art. 7, comma 3, del d.l. 11 luglio 1992 n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, richiamato dall’art. 5, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (Cass. 9 ottobre 2009, n. 21445).
2.13. E ciò è stato affermato con riguardo ad una fattispecie (escludente il ricorso al criterio contabile) caratterizzata appunto dalla onnicomprensività e cumulatività del «costo di costruzione» iscritto nel bilancio di esercizio con riguardo all’intera ed indistinta consistenza immobiliare a destinazione speciale della parte contribuente.
2.14. Orbene, nel caso di specie si tratta di impianto eolico privo, nell’annualità 2010, di rendita catastale (richiesta dalla società oltre un anno dopo la realizzazione e la messa in opera dell’impianto stesso, come precisato dalla sentenza impugnata) ed invece assistito da un valore di bilancio.
2.15. La sola sussistenza del requisito della ‘distinta contabilizzazione’ in bilancio nel senso poc’anzi chiarito non poteva quindi consentire di determinare la base imponibile sulla base della rendita catastale, essendosi al contrario affermato che il ricorso a quest’ultimo criterio non è possibile se non a far data dall’istanza/proposta di accatastamento avanzata dalla parte (ottobre 2010 nel caso in esame), cosicché è stato correttamente applicato il criterio contabile per il periodo compreso tra l’1 gennaio ed il 30 settembre 2010.
3.1. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c. violazione dell’art. 8 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, dell’art. 6 comma 2 d.lgs. 18/12/1997, n. 472, e dell’art. 10 legge 27 luglio 2000, n. 212 per avere la Commissione tributaria regionale respinto, con riguardo alle sanzioni applicate per gli avvisi di accertamento ICI 2010/2011, la doglianza della ricorrente circa la sussistenza di una condizione di incertezza normativa.
3.2. La doglianza è fondata, con assorbimento del sesto e settimo motivo (parimenti relativi alle applicate sanzioni).
3.3. In diverse occasioni la RAGIONE_SOCIALE. ha accertato che con riferimento agli impianti di produzione di energia idroelettrica, dopo l’entrata in vigore dell’art. 1 quinquies del d.l. n. 44 del 2005, conv., con modif., dalla l. n. 88 del 2005, sussisteva obiettiva incertezza normativa in ordine alla concreta individuazione dei manufatti che avrebbero dovuto essere considerati ai fini della determinazione della base imponibile ICI e del valore da attribuire agli stessi (cfr. Cass. n. 4169/2020; conf. Cass. nn. 15078/2023, 18512/2022).
3.4. Tale accertamento è stato condotto alla luce dei principi da tempo espressi in sede di legittimità, secondo cui in tema di responsabilità amministrativa tributaria, la condizione d’inevitabile «incertezza normativa tributaria» sul contenuto, sull’oggetto e sui destinatari della norma
tributaria, che costituisce causa di esenzione, consiste in un’oggettiva impossibilità, accertabile esclusivamente dal giudice, d’individuare la norma giuridica in cui sussumere un caso di specie, mentre resta irrilevante l’incertezza soggettiva, derivante dall’ignoranza incolpevole del diritto o dall’erronea interpretazione della normativa o dei fatti di causa (in questo senso Cass. n. 10314/2019, n. 13076/2015, n. 4394/2014, n. 3113/2014, n. 24670/2007).
3.5. L’art. 1 quinquies del d.l. 31 marzo 2005, n. 44, convertito dalla legge 31 maggio 2005, n. 88, ha previsto quanto segue: «1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l’articolo 4 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, limitatamente alle centrali elettriche, si interpreta nel senso che i fabbricati e le costruzioni stabili sono costituiti dal suolo e dalle parti ad esso strutturalmente connesse, anche in via transitoria, cui possono accedere, mediante qualsiasi mezzo di unione, parti mobili allo scopo di realizzare un unico bene complesso. Pertanto, concorrono alla determinazione della rendita catastale, ai sensi dell’articolo 10 del citato regio decreto-legge, gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili costruiti per le speciali esigenze dell’attività industriale di cui al periodo precedente anche se fisicamente non incorporati al suolo. I trasferimenti erariali agli enti locali interessati sono conseguentemente rideterminati per tutti gli anni di riferimento».
3.6. Con l’arresto n. 4169 del 2020 sopra richiamato la Corte ha osservato che la norma ha individuato nuovi criteri per la determinazione della rendita catastale, prescrivendo che debbano essere considerati, non solo, i fabbricati censiti in catasto con la categoria D, ma anche gli impianti mobili ad essi connessi e necessari per la produzione di energia elettrica ed ulteriori elementi di pregressa incertezza sono stati desunti dalla Circolare dell’Agenzia del Territorio 6/2012 la cui finalità era proprio quella di dare risposta ai numerosi quesiti finalizzati a chiarire, nell’ambito dell’accertamento catastale, le metodologie tecnico operative per la determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari da recensire nei gruppi D ed E.
3.7. In proposito la richiamata pronuncia, in modo del tutto condivisibile, ha osservato che tale Circolare, invero, adottata ben sette anni dopo l’entrata in vigore dell’art. 1 quinquies del d.l. 31 marzo 2005, n. 44, sottendeva il permanere di dubbi nell’applicazione della legge pur essendo decorsi sette anni dall’entrata in vigore dell’art. 1 quinquies del d.l. 31 marzo 2005, n. 44.
3.8. A ciò si aggiunga che tale intervento chiarificatore dell’Agenzia è stato trasfuso sul piano normativo con la legge n. 190/2014, la quale, all’art. 1, ha disposto che «nelle more dell’attuazione delle disposizioni relative alla revisione della disciplina del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui all’articolo 2 della legge 11 marzo 2014, n. 23, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l’articolo 10 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni, si applica secondo le istruzioni di cui alla circolare dell’Agenzia del territorio n. 6/2012 del 30 novembre 2012, concernente la «Determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale e particolare: profili tecnico estimativi»(Nello stesso senso, sempre in controversia RAGIONE_SOCIALE e per Ici 2006, anche Cass. n. 16006 del 2019).
3.9. Nella fattispecie in esame, l’incertezza normativa oggettiva tributaria rileva, trattandosi di avvisi di accertamento per il pagamento dell’imposta per gli anni 2010 2011, che ricadono in un periodo in cui i riportati chiarimenti sul piano giurisprudenziale e normativo menzionati non erano ancora intervenuti.
3.10. Quanto esposto induce inequivocabilmente a ritenere sussistente l’incertezza in cui versava la società contribuente nel periodo immediatamente successivo all’entrata in vigore della norma, con esclusione, pertanto, dell’elemento soggettivo della colpevolezza e con conseguente non debenza delle sanzioni.
Quanto sin qui illustrato comporta l’accoglimento del ricorso limitatamente al quinto motivo, assorbito il sesto e settimo motivo e respinti i rimanenti motivi, con la cassazione della sentenza impugnata
Inoltre, non richiedendosi, per la risoluzione della controversia, alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., primo comma, con l’accoglimento del ricorso introduttivo della contribuente limitatamente all’inapplicabilità delle sanzioni.
Le spese di lite relative ai gradi di merito e di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quinto motivo del ricorso, assorbiti il sesto ed il settimo motivo e respinti i rimanenti motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della contribuente limitatamente alle sanzioni; condanna il Comune controricorrente al pagamento delle spese dei gradi di merito che liquida in Euro 15.105,00 per le spese del giudizio di primo grado ed in Euro 18.052,00 per le spese del giudizio d’appello, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge; condanna il Comune al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 14.005,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 25.11.2025.
Il Presidente (NOME COGNOME)