Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21643 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21643 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: LIBERATI NOME
Data pubblicazione: 28/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15025/2018 R.G. proposto da
COMUNE DI PESCHIERA COGNOME, rappresentato e dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
: difeso
-ricorrente-
contro
COGNOME
-intimato- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sede di MILANO n. 4434/2017 depositata il 03/11/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il comune ricorrente ha notificato due avvisi di accertamento d’ufficio ICI per gli anni 2007 e 2008 in data 12.12.2013, per aver il contribuente omesso la denuncia ICI e il versamento dell’imposta per
diverse di proprietà (identificate al catasto al fg. 75, mapp. 26 e 30; fg. 76, mapp. 28 e 32).
Il contribuente ha impugnato i due avvisi di accertamento e la Commissione Tributaria Provinciale di Milano ha emesso la sentenza n. 54/16/16, pubblicata il 7.1.2016, con la quale ha accolto il ricorso.
Il Comune ha tempestivamente proposto gravame avanti alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, contestando l’apparenza della motivazione e l’omissione in ordine alle argomentazioni portate dal Comune sulla legittimità degli avvisi di accertamento, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’imposta e la correttezza del calcolo delie sanzioni.
La CTR della Lombardia, con la sentenza in epigrafe indicata, ha confermato la sentenza appellata. In particolare, ha rilevato che i terreni erano stati occupati dall’ANAS nel 1998 per lavori stradali e, nonostante una sentenza favorevole al Manzoni, non erano mai stati restituiti, sicché il contribuente non ne aveva più il possesso e le particelle non erano soggette ad imposizione come aree edificabili. Ha ritenuto altresì che non vi fosse alcun difetto di motivazione nella sentenza di primo grado, in quanto, avendo escluso il possesso e l’edificabilità dei terreni, la questione dell’omessa dichiarazione risultava irrilevante. Poiché il possesso era cessato nel 2003, per essere divenute le particelle definitivamente sede stradale, e non vi erano state variazioni, non vi era alcun obbligo dichiarativo per gli anni 2007 e 2008.
Avverso la suddetta sentenza di gravame il Comune ha proposto ricorso per cassazione affidato a n. 4 motivi.
L’intimato non ha depositato controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, si deduce ai sensi dell’a rt. 360, c. 1. n. 3. c.p.c., la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 1 e 2. D.lgs.. 504/1992.
1.1. Il Comune sottolinea che, nel caso specifico, come ammesso dalla stessa CTR e come risulta dalla sentenza del TAR LombardiaMilano n. 258/2013, il diritto di proprietà sugli immobili in questione non è mai stato trasferito ad ANAS ed è sempre rimasto in capo ai proprietari, e che lo stesso decreto di occupazione d’urgenza prevedeva la cessazione degli effetti dell’occupazione se entro il 13.9.2002 non fosse stato emesso il decreto di esproprio, cosa che effettivamente accadde. Pertanto, il Comune conclude che la CTR è incorsa in un errore di diritto nel ritenere assente il requisito del possesso in capo al contribuente.
Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 3. c.p.c., la violazione e falsa applicazione dì norme di diritto, in relazione all’artt. 10, c. 4. D.lgs. 504/1992, con riferimento alla sussistenza dell’obbligo di denuncia ICI, che sarebbe erroneamente stato escluso dal giudice di appello.
I motivi vanno trattati congiuntamente, in quanto strettamente connessi.
3.1. Gli stessi sono fondati.
3.2. Innanzitutto, deve rilevarsi che la CTR si è espressa, a questo proposito, esclusivamente con riferimento alla legittimità dell’avviso di accertamento relativamente a quattro (fg. 75, mapp. 26, 30 e fg. 76, mapp. 28, 32) delle diciotto aree considerate nell’avviso di accertamento medesimo.
3.3. La CTR ha dato poi rilievo al fatto che il contribuente fosse stato privato del possesso, tanto da dover ricorrere innanzi al TAR per farsi restituire, con la procedura dell’ottemperanza, le aree in oggetto.
3.4. Tuttavia, deve osservarsi che la giurisprudenza di questa Corte ha stabilito che in tema di espropriazione, l’occupazione di urgenza, per il suo carattere coattivo, non priva il proprietario del possesso dell’immobile in quanto il bene, finché non interviene il decreto di esproprio o comunque l’ablazione, continua ad appartenere
a lui – tanto che per tal motivo gli si riconosce un’indennità per l’occupazione – mentre nell’occupante, che riconosce la proprietà in capo all’espropriando, manca l'” animus rem sibi habendi “, onde lo stesso è un mero detentore. Ne consegue che il proprietario è soggetto passivo dell’ICI ed è, quindi, obbligato a presentare la relativa dichiarazione, anche se l’immobile è detenuto da terzi (Cass12/10/2007, n. 21433 (Rv. 600658 – 01)).
Si tratta di orientamento consolidato: ‘va considerato che l’occupazione temporanea d’urgenza di un terreno da parte della P.A. non priva il proprietario del possesso del bene fino a quando non intervenga l’ablazione del fondo, sicché egli resta soggetto passivo dell’imposta ancorché l’immobile sia detenuto dall’occupante (Cass. Sez. 6 – 5, ordinanza n. 19041 del 27/09/2016) e che la realizzazione di un’opera pubblica su un fondo oggetto di legittima occupazione costituisce un mero fatto che non è in grado di assurgere a titolo dell’acquisto ed è, come tale, inidonea, da sé sola, a determinare il trasferimento della proprietà del fondo in favore della P.A., “come pure evidenziato dalla costante giurisprudenza della Corte EDU, che ha affermato la contrarietà della cd. espropriazione indiretta alla CEDU e negato la possibilità di individuare sistemi di acquisizione diversi da quello consensuale del contratto e da quello autoritativo del procedimento ablatorio” (Cass. Sez. 5 -, sentenza n. 19572 del 04/08/2017)”, cosicché la P.A. resta mera detentrice del fondo occupato e trasformato, fermo tuttavia il possesso del proprietario’ (Cass. 20/07/2022, n. 22691).
3.5. Ne consegue che il ricorrente doveva essere considerato soggetto passivo e, quindi, anche onerato dell’obbligo di denuncia.
3.6. Le censure sono dunque fondate e meritano accoglimento.
Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente contesta ai sensi dell’art. 360 c. 1. n. 3. c.p.c. la violazione e falsa applicazione di norme di diritto di cui agli artt. 1 e 2. D.lgs. 504/1992, con riferimento
alla ritenuta insussistenza della natura edificabile delle aree del INDIRIZZO.
4.1. Il Comune evidenzia che la CTR, avendo erroneamente escluso il possesso delle aree in capo al contribuente, ha implicitamente ritenuto assorbito il motivo d’appello riguardante la natura edificabile di tali aree. Il contribuente aveva sostenuto che le aree non potessero essere considerate edificabili in quanto designate nel Piano Regolatore Generale (PRG) come aree “AP Standard” soggette a vincoli urbanistici che impedivano qualsiasi attività edificatoria, invece le aree qualificate nel PRG come AP standard per “attrezzature di interesse generale” con destinazione a verde per gioco e sport e parchi urbani, consentivano interventi edificatori sia pubblici che privati, potenzialmente fonte di reddito (come parcheggi o impianti sportivi) e, in ogni caso, il PGT (Piano di Governo del Territorio) prevede la “perequazione urbanistica”, in base al cui meccanismo le aree AP standard possono essere cedute in cambio di diritti edificatori in altre zone del territorio comunale, mantenendo la loro qualifica di edificabilità e un valore venale equiparabile a quello delle aree direttamente edificabili.
4.2. Anche tale motivo risulta fondato.
4.3. Una volta riconosciuto che non vi era stata perdita del presupposto di imposta, la CTR avrebbe dovuto accertare la natura edificatoria o meno dell’immobile, considerato anche che la esistenza del meccanismo perequativo rende del tutto ininfluente la eventuale inedificabilità sopravvenuta del terreno.
4.4. Tale valutazione, in fatto, compete al giudice di merito, essendo preclusa al giudice di legittimità, in assenza di tutti gli elementi di fatto necessari per decidere.
Con il quarto motivo di ricorso, si deduce ai sensi dell’a rt. 360, c. 1, n. 3, c.p.c. la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’artt. 14. D.lgs. 504/1992; 13 D.lgs. 471/1997 e 12. D.lgs. 472/19971 con riferimento alla legittimità delle sanzioni applicate.
5.1. All’accoglimento dei motivi n. 1, 2 e n. 3 consegue l’assorbimento del motivo n.4 , che è strettamente dipendente.
Alla luce di quanto sopra, vanno accolti i motivi nn. 1, 2 e 3, e dichiarato assorbito il n.4.
Si rende tuttavia necessaria una pronuncia su tutte le particelle, sicché deve farsi luogo a rinvio al giudice di merito.
In conclusione, il ricorso va accolto nei sensi sopra indicati e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese di legittimità.
Così deciso in Roma, il 26/06/2025 .