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ICI contratto preliminare: chi paga le tasse?

Con la sentenza n. 34592 del 30/12/2019, la Corte di Cassazione, Sez. V, ha stabilito un principio fondamentale in materia di ICI e contratto preliminare. Il caso riguardava la richiesta di pagamento dell’imposta da parte di un Comune nei confronti di un promissario acquirente. La Corte ha chiarito che l’obbligo tributario sorge solo con il trasferimento effettivo della proprietà, che, in caso di contenzioso, coincide con il passaggio in giudicato della sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., e non con la mera stipula del preliminare o con la detenzione anticipata dell’immobile.

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Pubblicato il 8 luglio 2025 in Diritto Tributario, Giurisprudenza Tributaria

ICI contratto preliminare: chi paga le tasse prima del rogito?

La stipula di un contratto preliminare di compravendita immobiliare solleva spesso dubbi su chi debba farsi carico delle imposte sulla proprietà, come la vecchia ICI (oggi IMU). Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 34592/2019, ha fornito un chiarimento decisivo, stabilendo che il promissario acquirente non è tenuto al pagamento dell’imposta fino a quando non diventa formalmente proprietario. Analizziamo questa importante decisione per capire le sue implicazioni pratiche sul tema dell’ICI e contratto preliminare.

I fatti di causa: un preliminare e la pretesa del Fisco

Il caso ha origine dalla pretesa di un Comune che aveva emesso avvisi di accertamento per il pagamento dell’ICI, relativa agli anni dal 2006 al 2008, nei confronti di una cittadina. La contribuente aveva stipulato un contratto preliminare per l’acquisto di un immobile ma, a causa dell’inadempimento del venditore, aveva dovuto avviare un’azione legale (ex art. 2932 c.c.) per ottenere una sentenza che trasferisse la proprietà.

Durante gli anni fiscali contestati, il giudizio era ancora in corso e la contribuente non era ancora legalmente proprietaria dell’immobile. Nonostante ciò, il Comune riteneva che lei fosse il soggetto passivo dell’imposta. La Commissione Tributaria Regionale aveva dato ragione alla contribuente, annullando gli avvisi di accertamento. Il Comune ha quindi deciso di ricorrere in Cassazione.

La questione giuridica e l’obbligo di pagare l’ICI

La domanda al centro della controversia era netta: il promissario acquirente, che ha stipulato un ICI contratto preliminare, è tenuto al pagamento dell’imposta anche se non è ancora proprietario legale dell’immobile?

Il Comune sosteneva che la situazione di fatto e l’azione legale intrapresa fossero sufficienti a radicare l’obbligo tributario. La contribuente, al contrario, affermava di non essere ancora titolare del diritto di proprietà, presupposto indispensabile per l’applicazione dell’ICI.

La decisione della Cassazione e le motivazioni

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Comune, confermando la decisione di secondo grado e fornendo una spiegazione chiara e basata su principi consolidati.

La nozione di “possesso” ai fini ICI

I giudici hanno innanzitutto ribadito che, ai fini dell’ICI, il termine “possesso” non va confuso con la mera disponibilità materiale del bene (detenzione). Il presupposto dell’imposta è il possesso qualificato, inteso come titolarità della proprietà o di un altro diritto reale (es. usufrutto, uso, abitazione) sull’immobile. Il promissario acquirente, anche se immesso anticipatamente nel godimento del bene, è un semplice detentore qualificato e non un possessore ai fini fiscali. Il soggetto passivo dell’imposta rimane il proprietario-promittente venditore fino al trasferimento del diritto.

L’effetto traslativo della sentenza ex art. 2932 c.c.

Il punto cruciale della motivazione riguarda gli effetti della sentenza ottenuta ai sensi dell’art. 2932 c.c. La Corte ha precisato che tale sentenza ha natura costitutiva: non si limita ad accertare un diritto preesistente, ma crea l’effetto traslativo della proprietà che il contratto definitivo non concluso avrebbe dovuto produrre.

Di conseguenza, la proprietà si trasferisce non al momento della stipula del preliminare, né al momento della pronuncia della sentenza di primo grado, ma solo quando tale sentenza diventa definitiva e inoppugnabile, ovvero con il suo passaggio in giudicato. Poiché negli anni dal 2006 al 2008 la sentenza non era ancora passata in giudicato, la contribuente non poteva essere considerata proprietaria e, quindi, non era tenuta a versare l’ICI.

Le conclusioni: implicazioni pratiche

La sentenza consolida un principio di certezza giuridica fondamentale per chi si accinge a comprare casa.

* Per il promissario acquirente: L’obbligo di pagare le imposte sulla proprietà (come l’IMU) sorge solo dal momento del rogito notarile o, in caso di contenzioso, dal passaggio in giudicato della sentenza che trasferisce la proprietà. Avere le chiavi in mano prima di tale momento non comporta obblighi fiscali sulla proprietà.
* Per il promittente venditore: Fino al trasferimento formale della proprietà, egli rimane l’unico soggetto passivo dell’imposta e deve continuare a versarla.

Questa pronuncia chiarisce in modo definitivo che la titolarità giuridica del diritto reale è l’unico criterio valido per individuare il soggetto tenuto al pagamento dell’imposta, evitando che situazioni di fatto incerte, come quelle derivanti da un ICI contratto preliminare, possano generare obblighi fiscali impropri.

Chi deve pagare l’ICI (o l’IMU) se è stato firmato solo un contratto preliminare di vendita?
Il pagamento spetta al promittente venditore. Il promissario acquirente diventa soggetto passivo dell’imposta solo dopo essere diventato proprietario a tutti gli effetti, cioè dopo il rogito notarile o il passaggio in giudicato della sentenza che trasferisce la proprietà.

Se ottengo una sentenza che mi trasferisce la proprietà di un immobile, da quando devo iniziare a pagare le tasse?
L’obbligo di pagare le imposte sulla proprietà decorre dal momento in cui la sentenza che trasferisce la proprietà diventa definitiva e non più impugnabile (passaggio in giudicato), e non dalla data della sua emissione.

Avere la disponibilità materiale dell’immobile (le chiavi di casa) prima del rogito definitivo mi obbliga a pagare l’ICI/IMU?
No. La semplice detenzione o disponibilità materiale del bene non è sufficiente a far sorgere l’obbligo tributario. Ai fini fiscali, rileva solo la titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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