Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34592 Anno 2019
Civile Sent. Sez. 5 Num. 34592 Anno 2019
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 30/12/2019
SENTENZA
ricorso 115 19-2013 proposto da: COMUNE DI in ,eersona del Sindaco pro , GLYPH domiciliatc elettivamente GLYPH INDIRIZZO GLYPH GLYPH stuolo dell’ariocauo esse 2P NOMECOGNOME GLYPH e C,ii racoresents o = eso eall’avvocato NOME COGNOME giusta denega in calce; in pro
– ricorrente –
contro
TORI – T-7 – i NOME, electiamente conooirisea n ROMA, NOME COGNOME 1/B, cresco lc studio NOME COGNOME NOME, rappresenitata e rpi-ec NOME COGNOME gi.ista delega in ROMA
avverso la sentenza n. 1948/2014 della GG2IM.TRIB.REG. di BOLOGNA, depositata il 14/11/2314; REG
uoHta la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/1/2019 da l Dont, LIBERATO COGNOME; pubilica udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NOME COGNOME che ha concluso per :’.ettc delricorso; per 21
udito per COGNOME l’Avvoca7c COGNOME che si ricorrente rba al ricorso. si
FATTI DI CAUSA
1. – Con sentenza n. 1948/5/14, depositata il 14 novembre 2014, la Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna ha accolt l’appello proposto da COGNOME NOME nei confronti del Comune Predappio e, in integrale riforma della decisione di prime cure annullato gli avvisi di accertamento che erano stato emessi pe recupero a tassazione dell’ICI dovuta relativamente agli anni dal 2 al 2008.
Ha rilevato, in sintesi, il giudice del gravame che, relativamen periodi d’imposta in questione, la contribuente non era «anc entrata in possesso dell’immobile», così che non sussistevano condizioni per sottoporre ad ICI l’immobile in oggetto».
2. – Il comune di Predappio ricorre per la cassazione del sentenza sulla base di quattro motivi.
Resiste con controricorso COGNOME NOMECOGNOME
Le parti hanno, altresì, depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE .
1. – Il primo motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 360, c. cod. proc. civ., denuncia violazione del d.lgs. n. 546 del 1992 49, in relazione agli artt. 337 e ss. cod. proc. civ., assume sintesi, che il giudice del gravame aveva (indebitamente) consent l’eterointegrazione dei motivi di ricorso avverso gli avvi accertamento, così dando ingresso allo ius novorum in appello.
Il secondo motivo, formulato anch’esso ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., denuncia violazione ed erronea applicazione d.lgs. n. 546 del 1992, art. 18, sul rilievo che il giudice del g per un verso, aveva mal inteso il di prime cure, – che aveva decisum fondato l’inammissibilità del ricorso non sul difetto dell sottoscrizione quanto piuttosto sull’aspecificità dei relativi moti 18, c. 2, lett. e), cit.], – e, per il restante, aveva err
riformato detta statuizione di inammissibilità, così entrando merito della lite contestata.
Col terzo motivo, ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 3, cod. pro la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del d.lgs. n del 1992, art. 3, spiegando, in sintesi, che il presupposto d’im nella fattispecie, si era integrato in ragione: – della sente Tribunale di Forlì (n. 862/2006) che aveva accolto la domand proposta dalla contribuente ai sensi dell’art. 2932 c.c. (esecu specifica dell’obbligo di concludere un contratto preliminare); sentenza della Corte di Appello di Bologna (n. 1137/13 dell’Il lu 2013) che detta pronuncia di prime cure aveva confermato; – del disposizione dell’immobile in questione, per atto di donazione parte della contribuente (nell’anno 2013).
Col quarto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 5 proc. civ., la ricorrente denuncia omesso esame di un fatto deci per il giudizio in relazione alle prove (documentali) offerte al giu avuto riguardo, nello specifico, al prodotto atto di donazione.
2. – I primi due motivi, che vanno congiuntamente trattati quanto connessi, sono destituiti di fondamento.
2.1 – Va, al riguardo, premesso che:
– il giudice di prime cure, – nel dar atto, peralt l’impugnazione degli avvisi di accertamento si fondava (anche) s mancato trasferimento dell’immobile perché tutt’ora pendente, grado di appello, la controversia definita dal Tribunale di Forlì sentenza n. 862 del 23.10.2006», – rilevava l’inammissibilità ricorso perché fondato su «motivazioni» afferenti «questioni person seppur con fondati motivi» e perché, dunque, risultava privo « requisiti di cui al c. 2 lett. e) e c. 3 dell’art. 18» (d.lgs. n.
– il giudice del gravame, per suo conto, – escluso che il ri introduttivo del giudizio non risultasse sottoscritto (così come ev dalla gravata sentenza attraverso il riferimento al comma 3 dell
18, cit.), – ha, quindi, rilevato che detto ricorso recava e indicazione dei relativi motivi che erano stati esposti con riferi alla pendenza (in appello) del giudizio introdotto dalla contribuen sensi dell’art. 2932 c.c., all’acquisizione, da parte del fallim promittente venditore, dell’immobile oggetto di detto giudiz all’inutile esperimento dell’azione di rivendica (nei confron fallimento) da parte della contribuente stessa.
2.2 – In disparte, ora, che i motivi di ricorso in trat difettano di autosufficienza, con riferimento all’effettivo contenu ricorso introduttivo del giudizio, – che peraltro, come si è a anticipato, le due sentenze di merito hanno specificamente ricostr (in relazione alla deduzione involgente, in particolare, il dife titolo di proprietà), – e di quello proprio dell’atto di appello, è evidente che la gravata sentenza né ha mal interpretato il decisum di prime cure, – che, come si è detto (e sia pur confusamente), allu ad una inammissibilità del ricorso introduttivo in relazione al req prescritto (anche) dal comma 3 dell’art. 18, cit., – né ha err rilevare la specificità dei motivi di ricorso incentrati (così c resto dato atto dalla stessa sentenza della CTP di Forlì) sul d della titolarità del diritto di proprietà.
Né, come si è appena rilevato, si è dato ingresso a motivi impugnazione incentrati su di una causa petendi che non risultasse già posta a fondamento del ricorso introduttivo del giudizio, il d di nova in appello non attingendo le (mere) argomentazioni giuridiche, ovvero la qualificazione giuridica degli elemen fattispecie, né le mere difese che si risolvano nella contestazio fatti costitutivi della pretesa tributaria (v., ss., 23 ex plurimis, Ca maggio 2018, n. 12651; Cass., 22 maggio 2018, n. 12614; Cass., 2 dicembre 2017, n. 31224).
3. – Il terzo motivo di ricorso è anch’esso destitu fondamento.
3.1 – Con riferimento alle disposizioni di disciplina dell’ICI ( 30 dicembre 1992, n. 504, art. 1, c. 2, e art. 3, cc. 1 e 2) Corte ha rilevato che la nozione di «possesso» (richiamata ai fini definizione del presupposto d’imposta) non può essere identific con la mera disponibilità (sia pur per detenzione qualificata) del ma deve essere letta in correlazione alla definizione normativa soggetto passivo di imposta, così che il possesso rilevante identificarsi con «situazioni giuridiche soggettive aventi car reale» e possessore «in tale contesto normativo, è pertant proprietario o il titolare di un diritto reale di godimento sull’im (cfr., ex plurímis, Cass., 15 marzo 2019, n. 7444; Cass., 7 giugno 2017, n. 14119; Cass., 9 maggio 2013, n. 10987; Cass., 9 ottob 2009, n. 21451; Cass., 14 gennaio 2005, n. 654).
E si è, così, rimarcato (avuto riguardo allo stesso cont contrattuale che connota la lite contestata) che non può rite soggetto passivo dell’imposta il promissario acquirente (anche s base di un contratto preliminare di vendita ad effetti anticipati) mero detentore qualificato del bene, essendo diversamente tenuto pagamento dell’imposta il proprietario dell’immobile compromesso i vendita (v., in particolare, Cass., 7 giugno 2017, n. 14119; Cas maggio 2013, n. 10987).
3.2 – Nella fattispecie è incontroverso che, – concluso un contr preliminare di vendita, – il promissario acquirente erna (id est l’odi parte controricorrente) ha azionato la pretesa all’esecuzione in f specifica dell’obbligo di concludere detto contratto (ai sensi de 2932 c.c.); e che, – ancora nell’anno 2013 (quando viene pronuncia la sentenza di appello nel giudizio proposto dalla contribuente), si erano ancora prodotti «gli effetti del contratto non concluso.» 2932, c. 1, c.c.).
Come, poi, rilevato dalla Corte «il presupposto d’impos costituito dalla proprietà del bene (di cui all’art. 1 del d.lgs.
1992), in caso di esecuzione forzata dell’obbligo di conclude contratto ex art. 2932 c.c., si realizza con l’effetto traslativo dal passaggio in giudicato della relativa sentenza» (così Cass ottobre 2017, n. 25942), in quanto la sentenza pronunciata ai s della sopra ricordata disposizione codicistica ha natura, ed e costitutivi, così che l’effetto traslativo della proprietà de produce solo col relativo passaggio in giudicato, – e, per v (anche) subordinato al pagamento del prezzo da parte d promissario acquirente laddove le parti del contratto prelimi abbiano pattuito il versamento del prezzo all’atto della stipul del contratto definitivo (v. Cass., 27 ottobre 2017, n. 255 altresì, in termini generali sull’effetto traslativo in questio Sez. U., 22 febbraio 2010, n. 4059 cui adde, Cass., 26 ex plurimis, settembre 2018, n. 22997; Cass., 3 maggio 2016, n. 8693) -.
3.3 – In conclusione, risultando il relativo dispositivo confo diritto, va corretta la motivazione della gravata sentenza (art. 4, cod. proc. civ.) in quanto il possesso rilevante, ai fini del costituito (nella fattispecie) dal conseguimento della prop dell’immobile che, negli anni oggetto di recupero a tassazione 2006 al 2008), non ancora risultava in titolarità della contribuen
4. – I rilievi sin qui svolti danno, da ultimo, dell’infondatezza del quarto motivo di ricorso che è incen sull’omesso esame di un fatto decisivo, – censura, quest ricondurre alla riformulazione dell’art. 360, c. 1, n. 5, cod. p (secondo il cui disposto rileva, ora, l’«omesso esame circa un decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione parti»), qual conseguente alla novella di cui all’art. 54, c. 1 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. – e che non considera che l’esame del fatto (in tesi) decisivo ( di donazione) non avrebbe potuto determinare affatto un es diverso della controversia (cfr. Cass. Sez. U., 7 aprile 2014, n
cui adde, ex plurimis, Cass., 29 ottobre 2018, n. 27415; Cass., 13 agosto 2018, n. 20721; Cass. Sez. U., 22 settembre 2014, n. 1988 di vero l’atto in questione costituendo mera conferma, – alla st degli elementi costitutivi della fattispecie tributaria (d.lgs. n 1992, art. 1, c. 2, e art. 3, cc. 1 e 2, cit.), – del presupposto impositivo qual imputato dall’Ente locale a period imposta (di gran lunga) antecedenti il conseguimento (per giudica della titolarità del bene.
5. – Le spese del giudizio di legittimità, liquidate co dispositivo, seguono la soccombenza di parte ricorrente nei confronti ricorrono, altresì, i presupposti per il vers dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari dovuto per il ricorso principale (d.p.r. n. 115 del 2002, art. quater).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il Comune di Predappío pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giu di legittimità, liquidate in C 1.400,00, oltre rimborso spese gene difesa ed oneri accessori, come per legge. Ai sensi dell’art. 13 c 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, co della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presu processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ul importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articol se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 novembr 2019
Il Presidente
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