Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 28989 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 28989 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/11/2024
Oggetto: Patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 17047/2023 R.G. proposto da
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, presso il cui studio in INDIRIZZO INDIRIZZO, è elettivamente domiciliato.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi ope legis dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici in INDIRIZZO, sono domiciliati per legge.
-controricorrenti –
Avverso la sentenza n. 9689/2023 resa dalla Corte di RAGIONE_SOCIALE Tributaria di primo grado di Roma in data 23/6/2023, depositata il 18/7/2023 e non notificata;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 22 ottobre 2024 dalla dott.ssa NOME COGNOME;
Rilevato che:
NOME COGNOME impugnò il decreto di rigetto RAGIONE_SOCIALE‘istanza di ammissione al gratuito patrocinio, comunicata in data 11/10/2022 dalla Commissione del patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE presso la Commissione Tributaria Provinciale di Roma, sul presupposto che mancasse la dichiarazione sostitutiva di certificazione di reddito con specifica determinazione del reddito complessivo.
Si costituì in giudizio il RAGIONE_SOCIALE, eccependo l’irritualità RAGIONE_SOCIALEa proposizione del ricorso, il difetto di legittimazione attiva del ricorrente e il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo il rigetto del ricorso.
Non si costituì invece il RAGIONE_SOCIALE.
Con sentenza n. 9689/2023, depositata il 18/7/2023, la Corte di RAGIONE_SOCIALE Tributaria di primo grado di Roma dichiarò l’inammissibilità del ricorso.
Contro la predetta sentenza, NOME COGNOME propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. Si difendono con controricorso il RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE, proponendo a loro volta ricorso incidentale condizionato affidato a cinque motivi.
Considerato che :
Con l’unico motivo di ricorso principale, si lamenta la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 99 -139, d.P.R. n. 115 del 2002, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte di RAGIONE_SOCIALE Tributaria di primo grado di Roma dichiarato l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘opposizione, sostenendo che l’istante, ottenuta la reiezione RAGIONE_SOCIALEa domanda di ammissione al gratuito patrocinio, avrebbe dovuto ripresentarla al collegio incaricato RAGIONE_SOCIALEa trattazione nel merito del processo, piuttosto che impugnare il provvedimento davanti alla Commissione, non essendo il relativo provvedimento impugnabile. Il ricorrente ha, sul punto, obiettato che tale
statuizione era contraddetta dallo stesso tenore letterale RAGIONE_SOCIALEa norma richiamata dai giudici e, segnatamente, dall’art. 139, che vieta la riproposizione, al magistrato davanti al quale pende il processo o a quello competente a conoscere il merito, RAGIONE_SOCIALE‘istanza rigettata o dichiarata inammissibile, che, a mente RAGIONE_SOCIALE‘art. 99, l’interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla notizia del provvedimento di rigetto RAGIONE_SOCIALE‘istanza, davanti al Presidente del Tribunale o RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello ai quali appartiene il magistrato che lo ha emesso e che, nella specie, il decreto era stato tempestivamente opposto dinanzi al presidente RAGIONE_SOCIALEa Commissione Tributaria Provinciale (ora CGT di primo grado) di Roma.
Col primo motivo di ricorso incidentale condizionato, si lamenta la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 100 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la Corte di RAGIONE_SOCIALE Tributaria di primo grado accertato e dichiarato il difetto di legittimazione attiva RAGIONE_SOCIALEa controparte.
Col secondo motivo di ricorso incidentale condizionato, si lamenta la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 100 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la Corte di RAGIONE_SOCIALE Tributaria di primo grado accertato e dichiarato il difetto di legittimazione passiva del RAGIONE_SOCIALE.
Col terzo motivo di ricorso incidentale condizionato, si lamenta la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 101 cod. proc. civ., col correlato principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la Corte di RAGIONE_SOCIALE Tributaria di primo grado accertato e dichiarato il difetto di legittimazione attiva e passiva.
Col quarto motivo di ricorso incidentale condizionato, si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 76, 79, comma 1, 96,
comma 2, 126,136, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la Corte di RAGIONE_SOCIALE Tributaria di primo grado accertato e dichiarato infondato nel merito il ricorso di COGNOME NOME, atteso che quest’ultimo, nel proporre l’istanza, si era limitato unicamente a dichiarare che il reddito percepito nell’anno 2019 non superava l’importo limite per accedere al gratuito patrocinio, senza una specifica determinazione del reddito complessivo.
Col quinto motivo di ricorso incidentale condizionato, si lamenta la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 91 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non avere i giudici di merito condannato la controparte soccombente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese di lite.
Preliminarmente, occorre osservare come questa Sezione con l’ordinanza interlocutoria n. 9344 del 8/4/2024, abbia chiesto la rimessione alle Sezioni unite RAGIONE_SOCIALEa questione, analoga a quella di specie, relativa alla necessità di individuare il rimedio impugnatorio avverso il provvedimento di revoca RAGIONE_SOCIALE‘ammissione al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nel processo tributario, ossia se esso possa ravvisarsi nel ricorso ex art. 99 ovvero nell’opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002, in quest’ultimo caso ex art. 111 Cost., derivando dalla scelta RAGIONE_SOCIALE‘uno o RAGIONE_SOCIALE‘altro il diverso termine decadenziale rispettivamente di 20 ovvero 30 giorni dalla pronuncia del provvedimento ovvero dalla sua comunicazione ove assunto in seguito allo scioglimento RAGIONE_SOCIALEa riserva RAGIONE_SOCIALE‘organo decidente.
Ritiene allora il Collegio che sia opportuno rinviare a nuovo ruolo, in attesa che si pronuncino sulla questione le Sezioni Unite di questa Corte.
P.Q.M.
La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo in attesa RAGIONE_SOCIALEa pronuncia RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite.
Così deciso, nella camera di consiglio del 22/10/2024.