Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 29351 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 29351 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/11/2024
Oggetto: Patrocinio s spese RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 13986/2023 R.G. proposto da
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, presso il cui studio in INDIRIZZO INDIRIZZO, è elettivamente domiciliato.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi ope legis dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici in INDIRIZZO, sono domiciliati per legge.
-controricorrenti –
Avverso l’ordinanza n. 2029/2023 resa dalla Corte di RAGIONE_SOCIALE Tributaria di primo grado di Roma in data 17/2/2023, depositata il 8/6/2023 e non notificata;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 22 ottobre 2024 dalla dott.ssa NOME COGNOME;
Rilevato che:
NOME COGNOME presentò ricorso in opposizione al decreto di rigetto RAGIONE_SOCIALE‘istanza di ammissione al gratuito patrocinio, comunicata in data 11/10/2021 dalla Commissione del patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE presso la Commissione Tributaria Provinciale di Roma, sul presupposto che mancasse la certificazione RAGIONE_SOCIALEe condizioni di reddito con specifica determinazione del reddito complessivo.
Si costituì in giudizio il RAGIONE_SOCIALE, chiedendo che venisse dichiarata la carenza di legittimazione passiva RAGIONE_SOCIALE stesso, spettando essa all’ufficio finanziario, e la carenza di legittimazione ad agire del ricorrente, spettando essa al medesimo e non al suo difensore, e che la domanda venisse rigettata nel merito.
Con ordinanza n. 2029/2023, depositata il 08/06/2023, la Corte di RAGIONE_SOCIALE Tributaria di primo grado di Roma confermò il decreto di non ammissione al gratuito patrocinio, per avere l’istante omesso di allegare il documento attestante, secondo le modalità indicate nell’art. 76, le condizioni di reddito previste e complessivamente valutabili ai fini voluti, essendosi limitato a dichiarare di rientrare nel limite di legge di €11.493,82 per l’anno di imposta 2021.
Contro la predetta sentenza, NOME COGNOME propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. Si difendono con controricorso il RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE, proponendo a loro volta ricorso incidentale condizionato affidato a tre motivi.
Considerato che :
Con l’unico motivo di ricorso principale, si lamenta la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 79, comma 1, d.P.R. n. 115 del 2002, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., perché i giudici di merito avevano confermato il decreto di non ammissione al beneficio del gratuito patrocinio per non essere stato allegato alcun documento attestante le condizioni di reddito ex art.
76, essendosi l’istante limitato a dichiarare di rientrare nel limite di legge di euro 11.493,82 per l’anno di imposta 2021 (rectius 2019), senza considerare che non era necessario allegare alcun documento probante il reddito.
Col primo motivo di ricorso incidentale condizionato, si lamenta la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 100 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la Corte di RAGIONE_SOCIALE Tributaria di Roma accertato e dichiarato il difetto di legittimazione passiva del RAGIONE_SOCIALE, essendo parte necessaria del procedimento di opposizione l’Ufficio finanziario, ossia l’ente impositore che ha l’onere di verificare il possesso dei requisiti reddituali rappresentanti il presupposto per l’ammissione al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Col secondo motivo di ricorso incidentale condizionato, si lamenta la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 101 cod. proc. civ., in correlazione col principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., per non avere la Corte di RAGIONE_SOCIALE Tributaria di Roma accertato e dichiarato il difetto di legittimazione passiva del RAGIONE_SOCIALE, sebbene richiesta, essendo parte necessaria del procedimento di opposizione l’Ufficio finanziario, ossia l’RAGIONE_SOCIALE.
Col terzo motivo di ricorso incidentale condizionato, infine, si lamenta la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 91 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., perché la Corte di RAGIONE_SOCIALE Tributaria, se avesse rilevato la carenza di legittimazione passiva del RAGIONE_SOCIALE, avrebbe verosimilmente condannato la controparte alle spese, in quanto soccombente.
Preliminarmente, occorre osservare come questa Sezione con l’ordinanza interlocutoria n. 9344 del 8/4/2024, abbia chiesto la
rimessione alle Sezioni unite RAGIONE_SOCIALEa questione, analoga a quella di specie, relativa alla necessità di individuare il rimedio impugnatorio avverso il provvedimento di revoca RAGIONE_SOCIALE‘ammissione al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nel processo tributario, ossia se esso possa ravvisarsi nel ricorso ex art. 99 ovvero nell’opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002, in quest’ultimo caso ex art. 111 Cost., derivando dalla scelta RAGIONE_SOCIALE‘uno o RAGIONE_SOCIALE‘altro il diverso termine decadenziale rispettivamente di 20 ovvero 30 giorni dalla pronuncia del provvedimento ovvero dalla sua comunicazione ove assunto in seguito allo scioglimento RAGIONE_SOCIALEa riserva RAGIONE_SOCIALE‘organo decidente.
Ritiene allora il Collegio che sia opportuno rinviare a nuovo ruolo, in attesa che si pronuncino sulla questione le Sezioni Unite di questa Corte.
P.Q.M.
La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo in attesa RAGIONE_SOCIALEa pronuncia RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22/10/2024.