Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 2602 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 2602 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22566/2023 R.G. proposto da: COGNOME NOME, difeso da ll’avvocato COGNOME NOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, difeso dalla AVVOCATURA RAGIONE_SOCIALE DELLO STATO
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA I GRADO ROMA n. 12791/2023 depositata il 27/10/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ha presentato ricorso dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma avverso il decreto con cui la commissione del patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato costituita presso la predetta Corte di giustizia tributaria aveva rigettato la sua istanza di ammissione al gratuito patrocinio, poiché egli non aveva prodotto la
dichiarazione sostitutiva di certificazione di reddito con determinazione del reddito complessivo, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 79 co. 1 d.p.r. n. 115/2022. Faceva valere di aver rilasciato tal dichiarazione sostitutiva direttamente nel corpo del ricorso. Il giudice ha dichiarato il ricorso inammissibile, richiamando l’orientamento secondo cui, in materia di giustizia tributaria, possono essere oggetto di ricorso solo gli atti elencati nell’art. 19 d.lgs. n. 546/1992 o altri atti amministrativi con natura provvedimentale, capaci di incidere unilateralmente sulle situazioni giuridiche soggettive del contribuente, modificandole sotto il profilo sostanziale o processuale in relazione a rapporti tributari, creditori o debitori. Non sono invece impugnabili gli atti privi di tale natura, anche se provenienti dall’amministrazione finanziaria, salvo che costituiscano la prima comunicazione RAGIONE_SOCIALE‘esistenza di un atto tributario di natura provvedimentale, espresso, tacito o presupposto, di cui il contribuente dimostri di non aver avuto notizia, anche in via presuntiva.
Ricorre in cassazione COGNOME con un motivo. Resiste il RAGIONE_SOCIALE con controricorso. Con interlocutoria è stato disposto il rinvio a nuovo ruolo in attesa RAGIONE_SOCIALEa pronuncia RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite sulla questione RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione in materia.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Con un unico motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 99 -137 del d.p.r. 115/2002, nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 19 del d.lgs. 546/1992, COGNOME fa valere che l’impugnazione avrebbe dovuto essere dichiarata ammissibile in quanto avente ad oggetto un provvedimento (il decreto di rigetto RAGIONE_SOCIALE‘istanza di ammissione al gratuito patrocinio) che, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 99 cit., è suscettibile di opposizione innanzi al Presidente RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudiziaria cui appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto (nel caso di specie, il Presidente RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma).
– In conformità a Cass. SU 20929/2025, nel frattempo intervenuta, si dichiara d’ufficio il difetto di giurisdizione del giudice tributario e si cassa il provvedimento impugnato.
Infatti, in tema di giudizio tributario, l’impugnazione del decreto che rigetta o revoca l’ammissione al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato, emesso dalla Commissione di cui all’art. 138 del T.U. spese, dev’essere proposta con l’opposizione prevista dall’art. 170 e non già col ricorso di cui all’artt. 99 del medesimo T.U., dal momento che quest’ultimo rimedio, per il vincolo di stretta inerenza al processo penale che lo caratterizza, non può essere esteso al processo tributario.
– La Corte cassa il provvedimento impugnato dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e compensa le spese del giudizio di legittimità , stante l’assoluta novità RAGIONE_SOCIALEa questione, risolta in pendenza del ricorso dalle Sezioni unite.
-Non sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera RAGIONE_SOCIALEa parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 1-bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte cassa il provvedimento impugnato, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 28/01/2026.
Il Presidente NOME COGNOME