Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 20021 Anno 2025
Civile Ord. Sez. U Num. 20021 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/07/2025
REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE
ORDINANZA
sul conflitto negativo di giurisdizione, iscritto al n. 22244/2024 R.G., sollevato dal Giudice del lavoro presso il Tribunale di Catania con ordinanza del 23 ottobre 2024, nel procedimento iscritto al n. 9044/2023 R.G., proposto in riassunzione da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro
tempore , NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME (pec: EMAILpec.ordineavvocaticatania.it);
ricorrente nel giudizio ordinario, non costituito in questa fase –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv . NOME COGNOME
resistente
nel giudizio ordinario, non costituita in questa fase udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 aprile 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa NOME COGNOME che ha chiesto accogliersi il regolamento;
FATTI DI CAUSA
La società contribuente RAGIONE_SOCIALE, raggiunta da un’intimazione di pagamento emessa dall’Agenzia delle entrate Riscossione sulla base di diverse cartelle di pagamento che sosteneva non esserle state precedentemente notificate, proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale (ora Corte di giustizia tributaria di primo grado) di Catania premettendo che alcune delle cartelle indicate nella predetta intimazione di pagamento non erano di competenza della CTP.
Con sentenza n. 8607/13/2022 depositata il 6 dicembre 2022, la Commissione tributaria provinciale, ora Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania, sul rilievo che « Nessuno dei motivi del ricorso e della successiva istanza di sospensione è stato proposto contro i tributi iscritti a ruolo dall’Agenzia delle entrate ai fini I.V.A. ed I.R.A.P. », dichiarava il proprio difetto di giurisdizione ritenendo sussistente la giurisdizione del giudice del lavoro del Tribunale di Catania cui era stato proposto altro ricorso introduttivo per
l’annullamento dei carichi iscritti al ruolo ai fi ni INPS ed INAIL.
Riassunta la causa da parte della società contribuente dinanzi al Tribunale di Catania, il giudice del lavoro con l’ ordinanza in epigrafe indicata, sul rilievo che dal ricorso nonché dagli atti del processo tributario « parte ricorrente ha avversato innanzi alla Corte di giustizia tributaria l’intimazione di pagamento n. NUMERO_CARTA nella parte riguardante crediti di natura tributaria, nella specie IVA, IRPEF, IRAP, riportati nelle cartelle esattoriali analiticamente indicate in ricorso », ha sollevato d’ufficio conflitto chiedendo che sia regolata la giurisdizione.
Il Procuratore generale ha richiesto sia accolto il regolamento; le parti del giudizio di merito, alle quali l’ordinanza per il regolamento è stata comunicata, non si sono costituite.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevata l’ammissibilità del conflitto siccome sollevato dal giudice del lavoro del Tribunale di Catania alla prima udienza di trattazione del merito della causa, fissata a seguito di riassunzione effettuata dalla società contribuente tempestivamente, nel termine di cui all’art. 59, comma 1, della legge n. 69 del 2009, e di sostituzione dell’udienza di comparizione ex art. 127-ter c.p.c., con ordinanze del 7 marzo e del 13 giugno 2024.
Ciò posto, osserva questa Suprema Corte che la giurisdizione va regolata con l’attribuzione della controversia alla cognizione del giudice tributario.
2.1. Dagli atti di causa, in primis dall’ordinanza che ha sollevato il conflitto, ma anche dal ricorso proposto dalla società contribuente alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania e dalla sentenza di tale organo giudiziario, declinatoria della giurisdizione, emerge che la società contribuente aveva impugnato dinanzi al giudice tributario l’intimazione di pagamento delle somme portate da diverse cartelle di pagamento con espresso riferimento all’iscrizione
a ruolo dei soli tributi erariali (IVA, IRAP ed IRPEF) dal predetto contribuente dovuti in relazione a diversi anni d’imposta, avendo invece impugnato dinanzi al giudice del lavoro del Tribunale di Catania i carichi iscritti a ruolo per INPS ed INAIL.
2.2. E’ di tutta evidenza, quindi, che la controversia promossa dalla società contribuente dinanzi al giudice tributario per far valere l’irregolare notifica delle cartelle sottese all’intimazione di pagamento, nonché la prescrizione dei crediti erariali e gli ulteriori vizi pure dedotti nel ricorso, si inscrive a pieno titolo nell’ambito della giurisdizione tributaria, i cui confini sono determinati dall’art. 2 del d.lgs. del 31 dicembre 1992, n. 546 il quale, al comma 1, dopo aver previsto, nella prima parte, che «Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché’ gli interessi e ogni altro accessorio.», nella seconda parte precisa che «Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell’avviso di cui all’articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica».
2.3. La citata disposizione è assolutamente chiara nel ricomprendere nella giurisdizione tributaria «le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati» e la Corte costituzionale, con riferimento a tale disposizione, in numerose pronunce ha precisato che essa «deve ritenersi imprescindibilmente collegata» alla «natura tributaria del rapporto» (sentenza n. 130 e n. 64 del 2008, ordinanze n. 395 del 2007; n.
427, n. 94, n. 35 e n. 34 del 2006).
2.4. In tale prospettiva si pone il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Suprema Corte secondo cui l’attribuzione al giudice tributario della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie si estende ad ogni questione relativa all’ an o al quantum del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti dell’esecuzione tributaria (Cass., Sez. U, n. 8770/2016, n. 26817/2024), che però nella specie non vengono in rilievo, posto che l’intimazione di cui all’art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, che nella specie è stata pure impugnata, non è compreso tra gli atti della esecuzione forzata tributaria, ma si pone a monte dell’inizio di quest’ultima, quando viene notificato dopo il decorso del termine entro il quale poteva procedersi ad esecuzione a seguito della notifica della cartella, poiché esso assolve a sua volta alla funzione di nuovo precetto (Cass., Sez. U, n. 7822/2020, in motivazione; in termini anche Cass., Sez. U, n. 26817/2024 cit.). Principio, quest ‘ultimo, che si pone in linea con quanto affermato dalla Corte costituzionale che, con riferimento al disposto di cui all’art. 2, comma 1, seconda parte, del d.lgs. n. 546 del 1992, ha affermato che c on tale disposizione «Viene tracciata una linea di demarcazione della giurisdizione, posta dalla cartella di pagamento e dall’eventuale successivo avviso recante l’intimazione ad adempiere: fino a questo limite la cognizione degli atti dell’amministraz ione, espressione del potere di imposizione fiscale, è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario; a valle, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e segnatamente al giudice dell’esecuzione». (sentenza n. 114 del 2018).
2.5. Alla stregua delle considerazioni anzidette deve ritenersi che la società contribuente ha correttamente proposto una duplice impugnazione: la prima dinanzi al giudice tributario, con riferimento ai crediti di natura erariale risultanti dalle iscrizioni a ruolo portate
dalle cartelle sottese all’intimazione di pagamento, pure impugnata, e l’altra dinanzi al giudice del lavoro, con riferimento ai crediti non erariali risultanti dalle cartelle di pagamento sottese alla medesima intimazione di pagamento.
Va pertanto affermata la giurisdizione del giudice tributario e, per l’effetto, va cassata, nella parte declinatoria della giurisdizione, la sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania, di fronte alla quale devono rimettersi le parti.
Non deve provvedersi sulle spese processuali atteso che il conflitto è stato sollevato d’ufficio e le parti non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.
La Corte dichiara la giurisdizione del giudice tributario, cassa la sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania, avanti alla quale rimette le parti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni unite