Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5352 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5   Num. 5352  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 28/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15645/2017 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE,  domiciliata  ex  lege  in  ROMA,  INDIRIZZO,  presso  la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
 contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente  domiciliatz  in  INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE CODICE_FISCALE la rappresenta e difende
-controricorrente-
-CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI RAGIONE_SOCIALE;
–RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO,  presso  lo  studio  dell’avvocato  COGNOME  NOME (CODICE_FISCALE)  che  lo  rappresenta  e  difende  unitamente
agli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), SCIPLINO ESTER ADA (CODICE_FISCALE)
-intimati- avverso  SENTENZA  di  COMM.TRIB.REG.  del  RAGIONE_SOCIALE  n.  2618/2017 depositata il 10/05/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
 Il  3  novembre  2014  la RAGIONE_SOCIALE era  attinta  dalla  intimazione  di pagamento n. 09720149139821044/000, con la quale RAGIONE_SOCIALE  le  intimava  il  pagamento  della  somma  di  €  329.473,79 inerente  la  cartella  n.  097  2005  0017297355  501,  relativa  a contributi dovuti all’RAGIONE_SOCIALE dalla RAGIONE_SOCIALE in riferimento all’anno 1997.
Con ricorso  alla  CTP  di  Roma  del  2  aprile  2015,  iscritto  al  n. NUMERO_DOCUMENTO R.G., la  contribuente  chiedeva  l’annullamento:  (i)  della cartella  n.  097  2005  0017297355  501,  asseritamente  notificata  il 30.06.2005; (ii) della intimazione di pagamento n. 09720149139821044/000;  (iii)  dell’atto  di  diniego  dell’RAGIONE_SOCIALE  del 18.11.2014 all’accoglimento della proposta istanza di autotutela.
Con  sentenza  n.  6400/2016,  pubblicata  il  17  marzo  2016,  la CTP di Roma, premesso che ‘la cartella impugnata è stata emessa per richiedere il pagamento di un credito vantato dall’RAGIONE_SOCIALE che non forma  oggetto  della  competenza  delle  Commissioni  Tributarie’, dichiarava il difetto di giurisdizione.
1.2.  Il  17  giugno  2015,  la  contribuente  era  attinta  dalla intimazione  di  pagamento  n.  09720159093259260/000,  con  la
quale  RAGIONE_SOCIALE  le  intimava  il  pagamento  della  stessa  somma  di euro 329.473,79  in forza della stessa cartella n.  097  2005 0017297355 501.
Con  ricorso  alla  CTP  di  Roma  dell’11.7.2015,  iscritto  al  n. NUMERO_DOCUMENTO  R.G.,  la  contribuente  impugnava  anche  detta  seconda intimazione.
Con  sentenza  n.  6401/2016,  pubblicata  il  17  marzo  2016,  la CTP di Roma, sulle medesime premesse della sentenza ‘gemella’ n. 6400/2016, parimenti dichiarava il difetto di giurisdizione.
La contribuente, con separati ricorsi, adiva in appello la CTR di Roma, che, riunitili, con la sentenza in epigrafe, li accoglieva, osservando, nei limiti di quel che nella presente sede rileva, che, ‘per stessa ammissione dell’RAGIONE_SOCIALE nell’atto di costituzione nel giudizio di primo grado’, ‘la materia del contendere’ ‘è da riferire a contributi al RAGIONE_SOCIALE da maggio a dicembre 1997. Dalla natura tributaria della pretesa sottesa agli atti impugnati discende la giurisdizione tributaria e la competenza di questa Commissione in sede di gravame’.
Propone ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE (subentrata ad RAGIONE_SOCIALE in forza di atto di fusione per incorporazione del 17 giugno 2016) con due motivi. Resiste la contribuente con controricorso.
CARTOLARIZZAZIONE  DEI  CREDITI  RAGIONE_SOCIALE  e  RAGIONE_SOCIALE restano intimati.
3.1. Il AVV_NOTAIO Ministero deposita telematicamente requisitoria datata 8 gennaio 2024, mediante la quale ‘chiede che la Corte di Cassazione voglia accogliere il ricorso limitatamente al suo secondo motivo. Conseguenze di legge’.
RAGIONE_SOCIALE deposita telematicamente memoria, anche in chiave di replica alle osservazioni del AVV_NOTAIO Ministero nella requisitoria.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 D.Lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 1, cod. proc. civ.
1.1. L’estratto di ruolo depositato nei gradi di merito e nuovamente allegato al ricorso ‘rende incontroverso che la pretesa azionata con la cartella di pagamento  in  riferimento attiene esclusivamente a crediti per omesso pagamento  ‘Modello DM 10/s 1999-1001’ (codice 8052) e  ‘somme aggiuntive 1999 -1001′ (codice 8055) e, dunque, a crediti extratributari’. Le somme del Modello DM ‘sono di natura previdenziale’.
Con il secondo motivo si denuncia: nullità della sentenza per violazione  e/o  falsa  applicazione  dell’art.  59,  comma  1,  lett.  a), D.Lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.
2.1. Le sentenze di primo grado avevano declinato la giurisdizione. La CTR, in applicazione di giurisprudenza di legittimità, anziché pronunciare nel merito, avrebbe dovuto rimettere le parti dinanzi la CTP.
Il primo motivo, pur ammissibile, è infondato.
3.1. Preliminarmente deve rilevarsi che, benché esso impinga su una questione di giurisdizione, questa ben può essere esaminata e decisa dal Collegio nella presente udienza camerale, in quanto pacificamente delibabile -come sarà chiaro nel successivo sviluppo motivazionale -alla luce di consolidata giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Suprema Corte. Al riguardo, infatti, vale principio secondo cui ‘l’art. 374 c.p.c. va interpretato nel senso che, tranne nei casi di impugnazione delle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, i ricorsi che pongono questioni di giurisdizione possono essere trattati dalle sezioni semplici allorché sulla regola finale di riparto della giurisdizione “si sono già pronunciate le sezioni unite”, ovvero sussistono ragioni di inammissibilità inerenti alla modalità di formulazione del motivo (ad esempio, per
inosservanza  dei  requisiti di cui all’art. 366  c.p.c., difetto di specificità,  di  interesse  etc.)  ed  all’esistenza  di  un  giudicato  sulla giurisdizione  (esterno  o  interno,  esplicito  o  implicito),  costituendo questione di giurisdizione anche la verifica in ordine alla formazione del giudicato’ (Sez. U, n. 1599 del 19/01/2022, Rv. 663733 -01).
3.2. Detto ciò, come correttamente rilevato dal AVV_NOTAIO Ministero nella requisitoria, ed a differenza di quanto invece opinato dalla contribuente in controricorso, non osta all’ammissibilità in sé del motivo la circostanza che esso, nel denunciare la violazione dell’art. 2 D.Lgs. n. 546 del 1992, solleciti altresì un controllo sulla prodromica -rispetto alla questione di giurisdizione vera e propria -valutazione delle evidenze istruttorie compiuta dalla CTR circa la natura delle pretese rassegnate in cartella.
Invero, sulle questioni di giurisdizione, la Corte di cassazione è giudice (anche) del fatto e quindi (anche) delle valutazioni in fatto prodromiche all’individuazione della giurisdizione.
In tal senso depone consolidato insegnamento giurisdizionale (cfr., segnatamente, per l’ampiezza del principio, Sez. U, n. 8095 del 02/04/2007, Rv. 596807 -01, a termini della quale, ‘expressis verbis’, ‘in ordine alle questioni di giurisdizione, le Sezioni Unite della Corte di cassazione sono anche giudice del fatto e pertanto hanno il potere di procedere direttamente all’apprezzamento delle risultanze istruttorie, traendone conseguenze in piena autonomia e indipendenza sia dalle deduzioni delle parti che dalle valutazioni del giudice del merito’).
3.3.  Il  motivo  mira  ad  ottenerne  una  riqualificazione  delle pretese nel senso di contributi previdenziali, estranei alla giurisdizione  tributaria,  in  luogo  della  classificazione  di  esse  alla stregua di contributi al SSN, rientranti invece in tale giurisdizione, che  la  CTR  ha  ritenuto  sulla  base  del  rilievo  a  termini  del  quale, ‘per stessa ammissione  dell’RAGIONE_SOCIALE  nell’atto di costituzione nel
giudizio di primo grado’, ‘la materia del contendere’ ‘è da riferire a contributi  al  RAGIONE_SOCIALE  da  maggio  a  dicembre 1997′.
3.3.1. Tale rilievo della CTR va scevro da censure alla luce dell’insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui ‘le dichiarazioni contenute nella comparsa di risposta, contenenti affermazioni relative a fatti sfavorevoli al proprio rappresentato e favorevoli all’altra parte, non hanno efficacia di confessione ma possono soltanto fornire elementi indiziari qualora l’atto sia sottoscritto dal difensore e non dalla parte personalmente’ (Sez. 1, n. 4908, del 27/02/2017, Rv. 644313 -02). Nella specie, l’RAGIONE_SOCIALE, titolare del credito, evocato dinanzi al giudice tributario, e dunque avente astrattamente interesse, in chiave difensiva, a contestare la ‘postestas iudicandi’ dello stesso, ha invece ‘ammesso’ (per utilizzare la terminologia della CTR) la ‘riferibilità’ del credito ‘ a contributi al RAGIONE_SOCIALE‘, così fornendo un di per sé decisivo (perché riguardante la natura delle pretese) elemento (all’RAGIONE_SOCIALE sfavorevole) per radicare la giurisdizione del giudice tributario.
3.3.2.  A  ciò  RAGIONE_SOCIALE  oppone  che,  dall’esame  dell’estratto  di ruolo (altresì fotoriprodotto, per autosufficienza, in ricorso: cfr. pp. 13-15), emerge come, in realtà, la cartella di pagamento riguardasse contributi previdenziali, contraddistinti dai codici 8052 e 8055 del Modello DM 10/s.
Nondimeno,  in  primo  luogo,  laddove  essa  scrive  (p.  14  ric.) ‘che le somme indicate nel Modello DM sono di natura previdenziale  e  che  le  somme  aggiuntive  sono  una  conseguenza automatica dell’inadempimento o del ritardo nel versamento dell’obbligazione contributiva’, compie un salto logico, perciò incorrendo in difetto di precisione, anche sotto il profilo dell’autosufficienza,  giacché  dà  per  scontato,  senza  dimostrarlo, che il Modello DM si riferisca a somme di natura previdenziale.
In  secondo  luogo -ed  in  ciò  il  motivo  si  dimostra  comunque infondato -v’è da rilevare che si verte, pacificamente, di somme iscritte,  non  già  al  Modello  NUMERO_DOCUMENTO,  ma  al  NUMERO_DOCUMENTO,  come riconosciuto nello stesso ricorso  e come sottolineato dal AVV_NOTAIO Ministero nella requisitoria.
A mente di ciò, la circolare dell’RAGIONE_SOCIALE n. 3 del 26 febbraio 1993, introduttiva del NUMERO_DOCUMENTO, espressamente dispone che ‘i l nuovo modulo di denuncia (NUMERO_DOCUMENTO) deve essere utilizzato esclusivamente per il versamento dei contributi per le prestazioni del RAGIONE_SOCIALE. Per l’esatta individuazione di detti contributi deve farsi riferimento al precedente punto 1 ‘. Confermativamente, la circolare dell’RAGIONE_SOCIALE n. 291 del 22 dicembre 1993 esordisce affermando che ‘come già precisato con la circolare n. 53 del 26 febbraio 1993, i contributi per le prestazioni del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, versati per ciascun mese, distintamente per ciascuna regione interessata, con i modd. NUMERO_DOCUMENTO, devono essere riepilogati in una apposita denuncia annuale per la quale è stato istituito un nuovo modulo a lettura ottica, denominato DM 10/sr’.
Sicché il Modello NUMERO_DOCUMENTO si riferisce a ‘contributi per le prestazioni del RAGIONE_SOCIALE‘.
3.4. Ed allora non resta che concludere rammentando come l e Sezioni Unite di questa Suprema Corte, con l’ordinanza n. 123 del 09/01/2007,  Rv.  600673 -01,  abbiano  già  avuto  modo  di  statuire che ‘in applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, come sostituito dalla L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 12 -il quale ha  previsto  l’attribuzione  alla  giurisdizione  tributaria  di  tutte  le controversie  aventi  ad  oggetto  i  tributi  di  ogni  genere  e  specie,
compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il RAGIONE_SOCIALE, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio -è devoluta alla giurisdizione delle commissioni tributarie la controversia relativa all’impugnazione di una cartella di pagamento recante l’iscrizione a ruolo di contributi per il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e delle relative sanzioni’. Il Massimo Consesso, nell’affermare tale principio, ha riconosciuto la natura tributaria del contributo predetto, poiché si tratta di prestazione che non trova giustificazione né in una finalità punitiva perseguita dal soggetto pubblico, né in un rapporto sinallagmatico tra la prestazione ed il beneficio ricevuto dal singolo, sussistendo tale imposizione anche se l’interessato, che pure ha il potenziale diritto ad ottenere l’assistenza sanitaria, non vi ricorre, con conseguente infondatezza della questione di costituzionalità sollevata in riferimento agli artt. 25 e 102 Cost., sul rilievo del mancato superamento del limite rappresentato dall’esigenza di non snaturare le materie attribuite alle commissioni tributarie, secondo il monito della Corte costituzionale nell’ordinanza n. 144 del 1998.
Il principio trovasi ulteriormente confermato da Sez. U, n. 2871 del 06/02/2009, Rv. 606586 -01 e da Sez. U, n. 1987 del 13/02/2012, Rv. 621283 -01, le quali hanno ribadito la natura tributaria dell’abrogato contributo al SSN, stabilendo che le controversie ad esso relative rientravano nella giurisdizione tributaria anche prima della, ed indipendentemente dalla, emanazione dell’art. 12 l. n. 448 del 2001, la quale, nel confermare espressamente tale attribuzione, non ha perciò violato alcuna norma costituzionale, data, per l’appunto, la natura fiscale dei rapporti concernenti il tributo.
4. Il secondo motivo -su cui peraltro la contribuente si rimette -è invece fondato.
4.1. Costituisce principio recetto quello a termini del quale, ‘qualora il giudice di primo grado dichiari il difetto di giurisdizione sulla domanda, ritenendo che questa solleciti una pronuncia del giudice amministrativo, il giudice di secondo grado, che affermi la giurisdizione negata dalla prima sentenza, deve fare applicazione dell’art. 353 c.p.c., indipendentemente dal fatto che le parti abbiano formulato conclusioni di merito, e rimettere la causa al primo giudice, con la conseguenza che, ove a ciò non provveda, statuendo nel merito, la cassazione della relativa decisione deve essere disposta direttamente con rinvio al primo giudice, vertendosi in tema di violazione del principio di ordine pubblico del doppio grado di giurisdizione, senza che in ciò possa ravvisarsi una lesione della ragionevole durata del processo’ (così già Cass., Sez. U, n. 11027 del 2014, ribadita, da ultimo, da Cass., Sez. U, n. 29592 del 2022).
4.2. Ora, l’art. 3, comma 26, lett. m.), D.Lgs. n. 149 del 2022, ha abrogato l’art. 353 cod. proc. civ., e, innovando la preesistente disciplina  in  tema  di  impugnazioni,  ha  escluso  che  ‘ragioni  di giurisdizione’ costituiscano ipotesi di remissione al primo giudice.
4.2.1. Nondimeno – come correttamente rilevato da RAGIONE_SOCIALE nella memoria – da un lato, nello specifico ambito del giudizio tributario, è rimasta immutata la previsione dell’art. 59, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 546 del 1992, secondo cui ‘la corte di giustizia tributaria di secondo grado rimette la causa alla commissione provinciale che ha emesso la sentenza impugnata nei seguenti casi: a) quando dichiara la competenza declinata o la giurisdizione negata dal primo giudice’; dall’altro lato, il suddetto art. 3, comma 26, lett. m), D.Lgs. n. 149 del 2022, giusta l’art. 35, comma 4, del medesimo D.Lgs., trova applicazione per le ‘impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023’.
 Conclusivamente,  in  accoglimento  del  secondo  motivo  di ricorso,  rigettato  il  primo,  la  sentenza  impugnata  va  cassata,  con rimessione degli atti al giudice di primo grado per la celebrazione del  giudizio.  Detto  giudice,  all’esito,  dovrà  altresì  provvedere  alla regolazione tra le parti delle spese, comprese quelle del presente grado.
P.Q.M.
Accoglie  il  secondo  motivo  di  ricorso,  rigettato  il  primo,  e,  in relazione al motivo accolto, cassa la sentenza impugnata, rimettendo gli atti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma per il giudizio e per le spese.
Così deciso a Roma, lì 13 febbraio 2024.