Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 26698 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 26698 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 03/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10175/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE dello STATO (P_IVA)
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. SICILIA n. 1515/2016 depositata il 18/04/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/09/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La controversia ha origine dalla formazione, con atto amministrativo unilaterale, di una nuova particella – attraverso un frazionamento RAGIONE_SOCIALE porzione esistente -nella zona di demarcazione tra una proprietà privata e la contigua fascia demaniale marittima, che ha determinato una variazione RAGIONE_SOCIALE consistenza RAGIONE_SOCIALE risultanze catastali e precisamente il “frazionamento” RAGIONE_SOCIALE particella 4357 RAGIONE_SOCIALE originaria part. 403 del Foglio di mappa 27/A Sez. l del Comune di Campobello di Mazara, ubicata in viale NOME COGNOME di Tre Fontane (INDIRIZZO.
L’ informatizzazione del Demanio marittimo avviata nel 1993 con la realizzazione del sistema informativo Demanio marittimo (S.I.D.) veniva affidata dall’ex RAGIONE_SOCIALE, oggi RAGIONE_SOCIALE, al RAGIONE_SOCIALE. Con Convenzione n. 111999 del 14/12/1999, stipulata tra il predetto RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, il sistema veniva esteso alle aree demaniali marittime RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE stessa ed alla fascia costiera di rispetto.
Il Co. RAGIONE_SOCIALE. svolgeva un’attività di verificazione straordinaria volta all’aggiornamento RAGIONE_SOCIALE cartografia e degli atti catastali del territorio costiero RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, trasmettendo all’Ufficio di Trapani le mappe RAGIONE_SOCIALE nuova cartografia revisionata e i prospetti di variazione per l’aggiornamento censuario ai fini RAGIONE_SOCIALE pubblicazione per la successiva entrata in conservazione RAGIONE_SOCIALE nuova cartografia revisionata.
Nell’ambito del sopra descritto procedimento, la sig.ra COGNOME presentava reclamo avverso l’entrata in conservazione degli archivi
catastali esponendo che era stata formata una nuova particella attraverso un frazionamento RAGIONE_SOCIALE porzione esistente- su di una zona di demarcazione tra una proprietà privata e la contigua fascia demaniale marittima alterando la regolarità RAGIONE_SOCIALE consistenza RAGIONE_SOCIALE risultanze catastali. Con nota prot. n 17589/2007, l’ufficio trasmetteva per competenza il reclamo all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che, con nota 92302 del 19/12/2007, dichiarava la propria incompetenza. Preso atto di ciò, con nota prot. n. 1634 del 04.02.2009, l’Ufficio respingeva il reclamo, il quale veniva impugnato innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Trapani, con la richiesta di annullare il frazionamento operato dall’amministrazione .
Con sentenza n. 360/2/11, la C.T.P. di Trapani, in accoglimento del ricorso annullava il provvedimento impugnato ed il frazionamento RAGIONE_SOCIALE particella 2104 del foglio 29/A del Comune di Campobello di Mazara (TP) e condannava l’Ufficio al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali.
Avverso la suddetta sentenza, l’RAGIONE_SOCIALE interponeva appello innanzi alla CTR di Palermo, eccependo l’insussistenza RAGIONE_SOCIALE giurisdizione tributaria.
Con sentenza n. 1515/29/16, la Commissione Tributaria regionale di Palermo, nel confermare la decisione di prime cure, respingeva il gravame proposto, statuendo che l’RAGIONE_SOCIALE era tenuta non solo alla pubblicazione degli atti catastali, ma anche alla trattazione dei relativi reclami secondo le norme del testo unico richiamato (R.D. n.1572 del 1931) e secondo le modalità stabilite dall’art. 10 legge 679 del 1969, ritenendo comunque decisivo quanto statuito nelle due sentenze del Tribunale di Marsala e RAGIONE_SOCIALE Corte di Appello di Palermo passate in giudicato che hanno accertato la delimitazione del Demanio Marittimo in località Tre Fontane del Comune di Campobello di Mazzara.
L’RAGIONE_SOCIALE ricorre avverso la sentenza menzionata svolgendo due motivi.
Replica con controricorso la contribuente.
Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive.
Depositata, ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ., proposta di definizione accelerata del giudizio, comunicata alla ricorrente, quest’ultima ha depositato memoria, ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ., con la quale, ha insistito «nell’annullamento dell’impugnata sentenza chiedendo la decisione del ricorso.
Quindi, è stata disposta la trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis 1., terzo comma, cod. proc. civ..
MOTIVI DI DIRITTO
1.La prima censura deduce .
Si afferma che, per la stessa tematica concernente il difetto di giurisdizione era stato riconosciuto sia dalla Commissione Tributaria Provinciale di Trapani, con sentenze nn. 130/04/14 e 1376/03/15, che dalla stessa Commissione Tributaria Regionale, con le sentenze nn. 251/01/13, 121/01/14, 122/01/14, 123/01/14, 124/01/14, 125/01/14, 27/01/14, 28/01/14, 29/01114, 30/01/14, 2194/29/15, 2319/35/15 e 4166/29/15; tale orientamento giurisprudenziale, è stato ribaltato con le successive sentenze RAGIONE_SOCIALE Commissione Tributaria Regionale, le cui motivazioni, sono sostanzialmente contrastanti con quelle RAGIONE_SOCIALE sopraccitate sentenze.
Si osserva che ulteriore contraddizione rispetto alle decisioni sia RAGIONE_SOCIALE Commissione Tributaria Provinciale che del Giudice di Appello, in base ai quali emerge dalla nota prot. n. 18322 del 18 aprile 2014 dell’RAGIONE_SOCIALE con la quale, lo stesso Ente rivendica la propria competenza in materia di delimitazione demaniale, proprio facendo riferimento alle procedure ex art. 32 C.N. laddove si verifichino incertezze in merito all’esatto posizionamento RAGIONE_SOCIALE dividente demaniale rispetto alla reale situazione dei luoghi.
RAGIONE_SOCIALE denuncia, quindi, il difetto di giurisdizione del giudice tributario, alla luce dell’art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione agli artt. 32 del cod. nav. e 950 cod. civ., essendo del tutto improprio il riferimento ad un atto di frazionamento catastale, in quanto si tratta piuttosto del ripristino in cartografia RAGIONE_SOCIALE linea di demarcazione demaniale, da effettuarsi in base all’art. 32 cod. nav., in un giudizio in cui deve essere coinvolto l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ed essendo infondato il riferimento alle sentenze n. 8 del 2002 del Tribunale di MarsalaSezione distaccata di Castelvetrano e n. 66/2007 RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Palermo.
Assume l’amministrazione che il procedimento di delimitazione di zone del demanio marittimo previsto dall’art. 32 del Codice RAGIONE_SOCIALE Navigazione costituisce il corrispondente amministrativo di quello giurisdizionale di cui all’art. 950 c.c., ossia dell’azione di regolamento di confini, e si svolge davanti all’autorità marittima con l’intervento RAGIONE_SOCIALE amministrazioni pubbliche e dei privati che possono avervi interesse. Si obietta che la linea individuata con l’azione di regolamento di confine di cui all’ art.950 cod. civ. viene a costituire limite tra i due proprietari, mentre nella procedura RAGIONE_SOCIALE delimitazione questo “regolamento di confine” non esiste in quanto non v’è alcuna vindicatio dalle parti, anzi nella delimitazione
occorre porre in essere tutte le norme RAGIONE_SOCIALE navigazione per la soluzione dei problemi e non quelle civilistiche.
Il secondo motivo di ricorso per cassazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. è così rubricato: ; per avere i giudici regionali ritenuto privo di ogni fondamento l’assunto dell’appellante, secondo il quale nell’ambito del procedimento amministrativo disciplinato dalle norme tributarie avrebbe dovuto intervenire l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per la rettifica catastale.
Si afferma che la tesi RAGIONE_SOCIALE Regionale si pone in contrasto con la nota prot. n. 18322 del 18 aprile 2014 dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con la quale, in primis lo stesso Ente rivendica la propria competenza in materia di delimitazione demaniale, proprio facendo riferimento alle procedure ex art. 32 C.N. laddove si verifichino incertezze in merito all’esatto posizionamento RAGIONE_SOCIALE dividente demaniale rispetto alla reale situazione dei luoghi.
Infatti, in attuazione dell’art.32 dello Statuto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la materia del Demanio Marittimo, trasferita dallo Stato alla RAGIONE_SOCIALE con d.P.R. n. 684 del 1977, rientra nell’ambito RAGIONE_SOCIALE competenza regionale.
Il consigliere delegato ha dichiarato la manifesta infondatezza del ricorso per cassazione.
4.Con l’istanza ex art. 380 -bis c.p.c. parte ricorrente ha proposto opposizione assumendo di avere interesse alla decisone RAGIONE_SOCIALE Corte sul ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza d’appello.
5.Preliminarmente il Collegio prende atto di quanto statuito dalla sentenza RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite n. 9611/2024 in ordine all’assenza di incompatibilità tra il deposito RAGIONE_SOCIALE proposta di definizione accelerata da parte del Presidente di sezione o del Consigliere
delegato e la composizione degli stessi quali parte del Collegio o eventualmente la loro nomina quali relatori del Collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ.
6.La proposta di definizione accelerata deve essere confermata.
Il primo strumento di ricorso non merita accoglimento.
7.1.Il motivo, che si limita a sottoporre al giudice di legittimità la questione di giurisdizione, riportando, solo a fini descrittivi, l’ulteriore questione, trattata in sede di merito, RAGIONE_SOCIALE necessaria partecipazione al giudizio dell’RAGIONE_SOCIALE (oggetto RAGIONE_SOCIALE successiva censura), è infondato. Secondo l’orientamento di questa Corte, ricadono nella giurisdizione tributaria le controversie relative agli atti di aggiornamento RAGIONE_SOCIALE risultanze catastali, anche all’esito dell’accertamento ad opera del giudice ordinario del confine fra un’area privata e un’area appartenente al demanio marittimo, venendo in rilievo la diretta incidenza degli atti catastali sulla determinazione dei tributi ed essendo rispetto ad esse irrilevante la mancata partecipazione dell’RAGIONE_SOCIALE entrate al giudizio di accertamento dei confini, atteso il suo mancato interesse domenicale nella causa (così Cass., Sez. 5, 25 febbraio 2020, n. 5007, che ha confermato la giurisdizione del giudice tributario nella controversia avente ad oggetto l’aggiornamento cartografico conseguente all’individuazione di una diversa posizione RAGIONE_SOCIALE linea di demarcazione del confine tra la proprietà privata e la contigua fascia demaniale marittima; Cass, n. 12396/2021).
7.2. Le Sezioni Unite hanno, difatti, chiarito che appartiene al giudice ordinario la giurisdizione sulle controversie tra privati, o tra privati e P.A., aventi ad oggetto l’esistenza ed estensione del diritto di proprietà e nelle quali le risultanze catastali possono essere utilizzate a fini probatori; tuttavia, qualora tali risultanze siano contestate per ottenerne la variazione, anche al fine di adeguarle all’esito di un’azione di rivendica o regolamento di confini, la
giurisdizione spetta al giudice tributario, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 e in ragione RAGIONE_SOCIALE diretta incidenza degli atti catastali sulla determinazione dei tributi (Cass., Sez. U., 23 luglio 2018, n. 19524, che ha confermato la giurisdizione del giudice tributario sull’impugnazione da parte dei privati del provvedimento, con cui la P.A. ha disposto il frazionamento d’ufficio di una precedente particella posta nella zona di demarcazione tra il demanio marittimo e la proprietà degli stessi privati, come accertata all’esito di un giudizio dinanzi al giudice ordinario; v. anche Cass.SU n.25316/16). Né rilevano, ai fini RAGIONE_SOCIALE verifica RAGIONE_SOCIALE giurisdizione, gli artt. 32 cod. nav. e 950 cod. civ., posto che, nel presente giudizio, non sono state svolte contestazioni circa i confini, piuttosto circa la conformità RAGIONE_SOCIALE operazioni catastali ai confini accertati in altra sede (cfr. per la medesima questione Cass. n.29834/2024; Cass. n. 2950/2016).
7.3 Dunque, appartiene al giudice ordinario la giurisdizione sulle controversie tra privati, o anche tra privati e pubblica amministrazione, aventi ad oggetto la verifica dell’esistenza e dell’estensione del diritto di proprietà, nel corso RAGIONE_SOCIALE quali le risultanze catastali ben possono essere utilizzate a fini probatori, come, ad esempio, le mappe catastali in caso di azione di regolamento di confini.
7.4. Qualora, invece, si intendano contestare, nei confronti degli organi competenti, le risultanze catastali esistenti ed ottenere la variazione degli atti relativi alle operazioni elencate nell’articolo 2, comma 2, menzionato, anche al fine di adeguarli all’esito di un’azione di rivendica o di regolamento di confini, la giurisdizione non può che spettare al giudice tributario, in forza RAGIONE_SOCIALE norma de qua e in ragione RAGIONE_SOCIALE diretta incidenza di tali atti sulla determinazione dei tributi (Cass., SU, n. 19524 del 23 luglio 2018). 7.5. Ciò perché la disposizione dell’articolo 2, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, che attribuisce alla giurisdizione tributaria le
contro
versie promosse dai singoli possessori concernenti l’intestazione, la delimitazione, la figura, l’estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell’estimo tra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella nonché quelle relative alla consistenza, al classamento RAGIONE_SOCIALE singole unità immobiliari e all’attribuzione RAGIONE_SOCIALE rendita catastale, si applica esclusivamente alle controversie tributarie in senso stretto, quali sono quelle instaurate dai privati possessori che abbiano ad oggetto operazioni di intestazione o di variazione catastale operate dall’amministrazione e necessarie al fine RAGIONE_SOCIALE imposizione di tributi. Sussiste, invece, la giurisdizione del giudice ordinario qualora la controversia riguardi l’accertamento, sic et simpliciter, RAGIONE_SOCIALE titolarità del diritto di proprietà invocato dal privato nei confronti RAGIONE_SOCIALE P.A. (Cass., SU, n. 16429 del 26 luglio 2007).
7.6. Si tratta di orientamento che si pone nel solco di una tradizione giurisprudenziale remota (Cass., SU, n. 3369 del 14 novembre 1972) e, poi, consolidatasi (Cass., SU, n. 16429 del 26 luglio 2007; Cass., SU, n. 13691 del 14 giugno 2006), laddove spetta al giudice ordinario, e non a quello tributario, l’accertamento dei confini tra terreno privato ed aree demaniali o, comunque, di proprietà pubblica, avendo tali domande per oggetto la verifica dell’esistenza ed estensione di un diritto soggettivo dell’attore in contrapposizione al diritto di proprietà dello Stato o di altro ente pubblico (Cass., SU, n. 26906 del 23 dicembre 2016; Cass., SU, n. 25316 del 12 dicembre 2016).
8.Nella specie, la contribuente, dopo avere presentato inutilmente reclamo amministrativo, chiedendo all’ufficio competente di correggere le risultanze RAGIONE_SOCIALE cartografia catastale revisionata nella parte in cui incideva, a suo avviso in maniera erronea, sulla sua proprietà privata, alterandone la superficie con la creazione di una nuova particella, ha dedotto e dimostrato (il fatto non è contestato e risulta pure dalla sentenza gravata) che il suo diritto
sull’immobile de quo era stato affermato con decisione ormai definitiva del giudice ordinario. Se ne ricava che il giudice tributario è stato chiamato a verificare la correttezza o meno RAGIONE_SOCIALE nuova cartografia catastale dei luoghi in confronto al separato e presupposto giudicato civile sulla non demanialità dell’area controversa.
8.1. Il contribuente, pertanto, ha contestato le sole risultanze catastali esistenti, per ottenere la variazione degli atti relativi e al fine di adeguarli al detto giudicato civile formatosi in confronto RAGIONE_SOCIALE autorità regionali preposte al demanio marittimo siciliano.
Ne discende l’applicazione del principio di diritto enunciato da codesta Corte per cui «la giurisdizione non può che spettare al giudice tributario, in forza dell’articolo 2, comma 2, e dell’articolo 19, lett. f) menzionati e in ragione RAGIONE_SOCIALE diretta incidenza di tali atti sul rapporto censuario e sulla determinazione dei carichi fiscali conseguenti, secondo i parametri già individuati dalle Sezioni unite in via generale (Cass., SU, n. 2950 del 16 febbraio 2016), come, peraltro, già accertato dalla S.C. in fattispecie analoga (Cass., SU, n. 33658 del 28 dicembre 2018; Cass., SU, n. 19524 del 23 luglio 2018, entrambe non massimate; Cass., Sez. 5, n. 5007 del 25 febbraio 2020; Corte di Cass. ord. 12396/21 cit.).
10.La seconda doglianza è infondata.
10.1. In primo luogo, come riferito dalla stessa RAGIONE_SOCIALE, il reclamo RAGIONE_SOCIALE contribuente è stato trasmesso all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che ha dichiarato la propria incompetenza con nota n. 92302 del 19 dicembre 2007 (v.p. 2 del ricorso), ed è stato, pertanto, rigettato dall’ufficio di Trapani. Dinanzi ai giudici di prime cure è stato, dunque, impugnato proprio il provvedimento di rigetto emesso dall’Amministrazione finanziaria, senza alcun coinvolgimento dell’RAGIONE_SOCIALE, per cui non avrebbe mai potuto essere legittimata passivamente la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Inoltre, come già evidenziato, il
giudizio in esame non riguarda l’accertamento RAGIONE_SOCIALE proprietà, avvenuto in diverso processo, ma l’avvenuto posizionamento, ad opera RAGIONE_SOCIALE P.A., RAGIONE_SOCIALE linea di demarcazione fra la proprietà privata RAGIONE_SOCIALE contribuente ed il demanio marittimo, finalizzata all’aggiornamento cartografico censuario, assimilabile ad un nuovo impianto del Catasto. Né può essere applicato il disposto dell’articolo 14 del d.lgs. n. 546 del 1992, il quale prescrive, ai commi 1 e 3, qui rilevanti, che «Se l’oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi» e che «possono intervenire volontariamente o essere chiamati in giudizio i soggetti che, insieme al ricorrente, sono destinatari dell’atto impugnato o parti del rapporto tributario controverso».
10.2. Ciò perché, come rilevato, nel presente giudizio non viene in riguardo l’accertamento RAGIONE_SOCIALE proprietà del bene, ma solo l’aspetto censuario, ovverosia quella materiale rappresentazione catastale del medesimo bene, la quale non può costituire, regolare o estinguere alcun diritto dominicale sul sito interessato (v. anche Cass. n. 5007/20 cit.).
11.In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.
Occorre dar conto che, poiché il giudizio è stato deciso in piena conformità alla proposta ex art. 380 bis cod. proc. civ. del presidente delegato comunicata all’amministrazione la quali ha invece insistito per la decisione, alla pronuncia sulle spese si affiancano la condanna del soccombente, ai sensi dell’art. 96 commi 3 e 4 cod. proc. civ., al pagamento in favore RAGIONE_SOCIALE controparte di una somma equitativamente determinata, nonché la condanna al pagamento di una somma in favore RAGIONE_SOCIALE cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, anch’esse liquidate in dispositivo.
11.1. Invero, come precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte (nelle ordinanze n. 27195 e 27433/2023), l’art. 380 bis cit.
costituisce una novità normativa (introdotta dall’art. 3, comma 28, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 18 ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 1, del medesimo d.lgs. n. 149/2022) che contiene, nei casi di conformità tra proposta e decisione finale, «una valutazione legale tipica, ad opera del legislatore, RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per la condanna di una somma equitativamente determinata a favore RAGIONE_SOCIALE controparte (art. 96 terzo comma) e di una ulteriore somma di denaro non inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00 (art. 96 quarto comma)»; risulta così «codificata una ipotesi di abuso del processo, peraltro da iscrivere nel generale istituto del divieto di lite temeraria nel sistema processuale», tant’è che l’opzione interpretativa, sulla disciplina intertemporale, ne ha fatto applicazione -in deroga alla previsione generale contenuta nell’art. 35, comma 1, d. lgs. 149/2022 ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non era stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio; anche ai fini RAGIONE_SOCIALE reattività ordinamentale, l’istituto si è puntualizzato – integra il «corredo di incentivi e di fattori di dissuasione contenuto nella norma in esame (che sono finalizzati a rimarcare, come chiarito nella relazione illustrativa al d.lgs. n. 149/2022, la limitatezza RAGIONE_SOCIALE risorsa giustizia, essendo giustificato che colui che abbia contribuito a dissiparla, nonostante una prima delibazione negativa, sostenga un costo aggiuntivo)».
12.Va ricordato che, nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l’obbligo di versare, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALE l. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti RAGIONE_SOCIALE Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo RAGIONE_SOCIALE prenotazione a debito,
sono esentate dal pagamento RAGIONE_SOCIALE imposte e tasse che gravano sul processo
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la parte soccombente alla refusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite che liquida in complessivi euro 5.513,00 per compensi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge; nonché euro 2.750,00 in favore RAGIONE_SOCIALE controricorrente, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c..
Condanna, inoltre, la ricorrente al versamento di euro 1.400,00 in favore RAGIONE_SOCIALE C assa RAGIONE_SOCIALE ammende, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c.
Così deciso nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE sezione tributaria RAGIONE_SOCIALE corte di cassazione del 18 settembre 2025.
IL PRESIDENTE NOME COGNOME