Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 20260 Anno 2025
Civile Ord. Sez. U Num. 20260 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/07/2025
REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE
ORDINANZA
sul conflitto negativo di giurisdizione, iscritto al n. 18206/2024 R.G., sollevato dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania con ordinanza n. 119/2023 depositata il 16 gennaio 2023, nel procedimento iscritto al n. 797/2017 R.G. proposto in riassunzione da:
MOBILIA NOME COGNOME rappresentata e difesa dagli avv.ti NOME COGNOME (pec: v.mirennaEMAILpec.avvocativcatania.it) e NOME COGNOME (pec:
NOMEEMAILpec.ordineavvocaticataniaEMAIL);
ricorrente nel giudizio tributario, non costituita in questa fase –
contro
RAGIONE_SOCIALE , ATO RAGIONE_SOCIALE, in liquidazione , RAGIONE_SOCIALE
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore ;
– resistenti nel giudizio tributario, non costituiti in questa fase udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 aprile 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario.
Fatti di causa
Con atto di citazione notificato il 04/02/2011 alla ATO RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, alla RAGIONE_SOCIALE ed al RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME impugnò dinanzi al Giudice di pace di Paternò l’atto di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO emesso nei suoi confronti per infedele o omessa dichiarazione della TIA (tariffa igiene ambientale) per l’anno 2005, relativamente ad immobile di sua proprietà.
Il giudice adito con sentenza n. 465/2011, depositata il 20/06/20 11, accolse la domanda ed annullò l’atto impugnato.
Su appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE, il Tribunale di Catania con sentenza n. 5339 del 31/12/2015 dichiarò il proprio difetto di giurisdizione, per essere la controversia devoluta alla giurisdizione del giudice tributario.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania, davanti al quale il giudizio venne riassunto, ed iscritto al n. 797/2017, con ordinanza n. 119/2023, depositata il 16 gennaio 2023, richiamando il principio affermato da queste Sezioni unite nella sentenza n. 1839/2020, ha sollevato d’ufficio conflitto ed ha chiesto sia regolata la giurisdizione.
Il Procuratore generale ha richiesto sia dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.
Le parti del giudizio di merito, alle quali l’ordinanza per il regolamento è stata comunicata, non si sono costituite.
Ragioni della decisione
Preliminarmente va rilevata l’ammissibilità del conflitto siccome sollevato dal giudice tributario alla prima udienza utile e a seguito di riassunzione effettuata da NOME COGNOME tempestivamente, entro il termine ultimo di cui dall’art. 59 della legge n. 69 del 2009.
Ciò posto, osserva questa Suprema Corte che la giurisdizione va regolata con l’attribuzione della controversia alla cognizione del giudice tributario.
Al riguardo, si rende necessario ricostruire l’evoluzione normativa della ‘tariffa’ in questione, da effettuarsi sulla base di quanto già fatto da questa Suprema Corte in plurime pronunce, tra cui meritano di essere segnalate Cass., Sez. U, n. 17113/2017 e Cass., Sez. U, n. 19896/2019.
In attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, con il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49, successivamente modificato dall’art. 1, comma 28, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e dall’art. 33 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Finanziaria 2000), venne istituita la «tariffa per la gestione dei rifiuti urbani», comunemente denominata Tia1.
4.1. Tale tariffa è stata soppressa dall ‘ art. 238 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (cd. Codice dell’ambiente), che ha istituito una diversa tariffa, pure denominata nella rubrica dell’articolo come «Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani», ma successivamente denominata, dall’ art. 5, comma 2-quater, del d.l. 30 dicembre 2008, n. 208, conv, con modif., dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, come «Tariffa Integrata Ambientale», comunemente detta Tia2.
4.2. Il comma 11 del citato art. 238 del d.lgs. 152/2006 ha però differito la soppressione della precedente Tia1 stabilendo che, fino alla completa attuazione della Tia2, attraverso l’emanazione di un regolamento ministeriale e il compimento dei successivi adempimenti per l’applicazione della tariffa, «continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti».
4.3. In attesa dell’adozione del detto regolamento ministeriale (invero mai avvenuta), l’art. 1, comma 184, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’art. 5, commi da 1 a 2-quinquies, del d.l. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, ha stabilito che il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l’anno 2006 restasse invariato anche per l’anno 2007.
4.4. Il blocco dei precedenti regimi Tarsu e Tia1 è stato esteso dal legislatore agli anni 2008 e 2009, prima con l’art. 1, comma 166, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e poi col suddetto art. 5, comma 1, del d.l. n. 208/08, come convertito.
4.5. Tale ultima disposizione, al comma 2-quater ha previsto, inoltre, che, nel caso in cui il regolamento ministeriale non fosse stato adottato entro il 30 giugno 2009, i comuni avrebbero potuto liberamente adottare la Tia2; detto termine, peraltro, è stato
successivamente prorogato, dapprima fino al 31 dicembre 2009 e poi fino al 30 giugno 2010.
4.6. Non essendo stato adottato alcun regolamento alla scadenza del termine del 30 giugno 2010, i comuni che avevano applicato la TARSU continuarono a mantenere il detto regime, e parimenti, i comuni che avevano già sperimentato la Tia1 la mantennero.
4.7. Successivamente, il Legislatore con l’art. 14, comma 33, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, conv, con modif., dalla legge n. 122 del 2010, ha previsto che « Le disposizioni di cui all’articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, » cd. Codice dell’ambiente, istitutiva della Tia2, «si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto (30 maggio 2010) , rientrano nella giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria ».
La ricordata evoluzione normativa in materia di Tia ha indirizzato la giurisprudenza di queste Sezioni unite sul riparto di giurisdizione.
Con riferimento alla cd. Tia1, si è ripetutamente affermato che «spettano alla giurisdizione tributaria le controversie aventi ad oggetto la debenza della tariffa di igiene ambientale (TIA), in quanto, come evidenziato anche dall’ordinanza della Corte costituzionale n. 64 del 2010, tale tariffa non costituisce una entrata patrimoniale di diritto privato, ma una mera variante della TARSU, disciplinata dal Decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1993, n. 507, di cui conserva la qualifica di tributo» (tra le tante, Cass., Sez. U, n. 23114/2015, n. 26268/2016, n. 8822/2018, n. 16341/2019 e n. 19896/2019).
Invece, con riferimento alla Tia2, tenuto conto: a) della norma di interpretazione autentica di cui al citato art. 14, comma 33, del d.l.
n. 78/2010, conv, con modif., dalla legge n. 122/2010; b) della «risolutezza delle formule utilizzate dal legislatore per il passaggio dal vecchio al nuovo sistema, disegnato dall ‘ art. 238 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152», in base alle quali «Chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo locali, o aree scoperte che producano rifiuti urbani, è tenuto al pagamento di una tariffa» che «costituisce il corrispettivo per il servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani», c) della soppressione della Tia1 a decorrere dal 31 maggio 2010, data di entrata in vigore del l’art. 238 del d.lgs. n. 152/2006 , salvo quanto previsto dal comma 11, vale a dire che sino all’emanazione del regolamento interministeriale di cui al comma 6 «e fino al compimento degli adempimenti per l’applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti», questa S uprema Corte, con l’ordinanza n. 1839 del 27 gennaio 2020 ha affermato il seguente principio: «Spettano alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie sorte successivamente al 31 maggio 2010 (data di entrata in vigore del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010) aventi ad oggetto la debenza della tariffa integrata ambientale di cui all’art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006 (cd. TIA-2), nonché le controversie, sorte successivamente alla medesima data, aventi ad oggetto la debenza della soppressa tariffa di igiene ambientale, in regime transitorio, di cui all’art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997 (cd. TIA-1)».
In definitiva, la giurisdizione in tema di Tia va così ripartita:
spettano alla giurisdizione tributaria le controversie in materia di Tia1 aventi ad oggetto la debenza della tariffa dovuta ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997 nel periodo di vigenza della predetta disposizione e, pertanto, fino alla data del 31 maggio 2010, di entrata in vigore del l’art. 14 del d.l. n. 78/2010, convertito, indipendentemente dalla data in cui tali controversie sono sorte;
spettano alla giurisdizione ordinaria le controversie in materia di Tia2 sorte successivamente al 31 maggio 2010, data di entrata in vigore del citato art. 14 del d.l. 78/2010, convertito, che hanno ad oggetto la debenza della tariffa dovuta ai sensi dell’art. 238 del d.lgs. n. 152/2006;
spettano alla giurisdizione ordinaria le controversie in materia di Tia1 sorte successivamente alla data del 31 maggio 2010 che hanno ad oggetto la debenza della tariffa dovuta per il periodo successivo all’abrogazione dell’art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997 (ad opera dell’art. 238 del d .lgs. n. 152/2006), ma comunque applicata «in regime transitorio».
Orbene, la controversia in esame ha ad oggetto un avviso di accertamento dell’11/11/2010 per la debenza della Tia1 dovuta dalla contribuente per l’anno 2005, ovvero per un periodo d’imposta ricadente interamente nell’ambito applicativo dell’art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997, anteriormente alla sua abrogazione, con la conseguenza che, per quanto sopra detto, la giurisdizione su tale controversia spetta al giudice tributario, che va, quindi, affermata.
Non deve provvedersi sulle spese processuali atteso che il conflitto è stato sollevato d’ufficio e le parti non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.
La Corte dichiara la giurisdizione del giudice tributario e cassa l ‘ordinanza n. 119/2023 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania, avanti alla quale rimette le parti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni unite