Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21686 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21686 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data pubblicazione: 28/07/2025
– SEZIONE TRIBUTARIA –
OGGETTO
composta dai seguenti magistrati:
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
Consigliere – rel.-
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
Ud. 30/05/2025
GIURISDIZIONE
TIA 1-TIA 2
ha deliberato di pronunciare la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18137/2020 del ruolo generale, proposto
DA
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE, in persona del suo legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in ragione di procura speciale e nomina da intendersi poste in calce al ricorso, dall’avv. NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– RICORRENTE –
CONTRO
NOME RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE -concessionaria del Comune di Tivoli per il servizio di accertamento della TIA – in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in ragione di procura speciale e nomina da intendersi poste in calce al controricorso, dagli avv.ti NOME COGNOME
(codice fiscale CODICE_FISCALE) ed NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE. Numero sezionale 3983/2025 Numero di raccolta generale 21686/2025 Data pubblicazione 28/07/2025
– CONTRORICORRENTE –
NONCHÉ
RAGIONE_SOCIALEcodice fiscale CODICE_FISCALE, in persona del suo legale rappresentante pro tempore .
E
il COMUNE DI COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE, in persona del suo legale rappresentante pro tempore .
– INTIMATI – per la cassazione della sentenza n. 1709/3/2020 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata in data 18 giugno 2020. UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio celebratasi in data 30 maggio 2025.
FATTI DI CAUSA
Oggetto di controversia è l’ingiunzione di pagamento in atti con cui il citato concessionario chiese il versamento della somma di 10.662,94 € a titolo di TIA per l’anno d’imposta 2012.
Con l’impugnata sentenza la Commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva l’appello proposto dalla concessionaria, ritenendo che «L’individuazione della natura della somma ingiunta appare chiara dalle fatture emesse dalla odierna appellante in quanto comprensiva di IVA, che denotano inequivocabilmente la natura non tributaria della pretesa», aggiungendo che «Conferma la consapevolezza della natura della soma ingiunta l’avviso di pagamento del 21.1.2016 che espressamente richiama la TIA 2 ed, in virtù della conseguente
Numero sezionale 3983/2025
disciplina normativa, richiede il pagamento della stessa somma ingiunta». Numero di raccolta generale 21686/2025 Data pubblicazione 28/07/2025
Avverso tale sentenza RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione, notificandolo in data 9 luglio 2020, formulando un unico motivo d’impugnazione, successivamente illustrato con memoria depositata in data 12 maggio 2025.
RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso notificato il 18 settembre 2020, depositando poi memoria in data 19 maggio 2025.
RAGIONE_SOCIALE ed il Comune di Tivoli sono restate intimate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unica censura l’istante ha eccepito, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 1, c.p.c., l’erronea declinatoria della giurisdizione del giudice tributario, contestando alla Commissione di non aver esaminato il contenuto dell’intimazione di pagamento impugnata, unico atto -a dire della ricorrente – ad assumere rilevanza ai fini che occupano, che si riferiva, anche attraverso richiami normativi ed al regolamento comunale, alla TIA 1, la quale integra una pretesa di pacifica natura tributaria.
La contribuente ha aggiunto che erroneamente i Giudici di appello avevano fondato la loro decisione sul precedente avviso di pagamento, che non costituiva l’atto impugnato, il quale invece come sopra esposto- era riferito alla TIA 1, così come non aveva rilevanza la circostanza che nel predetto avviso bonario fosse presente anche la richiesta a titolo di IVA.
Il ricorso non può essere accolto.
3. A norma dell’art. 14 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, come convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, le controversie relative alla tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (poi denominata tariffa integrata ambientale) istituita con l’art. 238 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sorte successivamente alla data di entrata in vigore del decreto (31 maggio 2010), “rientrano nella giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria”. Numero sezionale 3983/2025 Numero di raccolta generale 21686/2025 Data pubblicazione 28/07/2025
La tariffa di igiene ambientale (cd. TIA) è stata istituita con l’art. 49 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio) ed aveva inizialmente natura tributaria (Corte cost., sent. n. 238 del 2009 e Cass., sez. un., 10 aprile 2018, n. 8822).
Essa venne poi sostituita dalla tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (cd. TIA 2) ex art. 238 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), prestazione patrimoniale ritenuta di natura non tributaria (Cass. n. 16332 del 2018), al pari della tariffa per il servizio di fognatura e depurazione (Corte cost. n. 335 del 2008).
Le Sezioni unite di questa Corte, ai cui più ampi contenuti si rinvia, hanno chiarito, che, in base alla previsione dell’art. 14 citato, «Spettano perciò alla cognizione del giudice ordinario le controversie sorte successivamente alla data del 31 maggio 2010 aventi ad oggetto la debenza della tariffa integrata ambientale, cd. TIA2, di cui all’art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006, e le controversie sorte successivamente alla medesima data aventi ad oggetto la debenza della soppressa tariffa di igiene ambientale, in regime transitorio, di cui all’art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997» (v. Cass., Sez. Un., 27 gennaio 2020, n. 1839).
Numero sezionale 3983/2025
Il giudizio in oggetto è stato introdotto davanti al giudice tributario con ricorso notificato nell’anno 2017 diretto all’impugnazione di un atto relativo a TIA per l’anno 2012. Numero di raccolta generale 21686/2025 Data pubblicazione 28/07/2025
Correttamente, quindi, alla luce dei suindicati principi, il Giudice regionale ha declinato la propria giurisdizione in favore di quella del giudice ordinario.
4.1. Appena aggiungendo sul punto che non può assumere alcuna rilevanza ai fini che occupano il giudicato di cui alla sentenza 1989/2025 resa il 25 marzo 2025 dalla Corte di giustizia di secondo grado del Lazio, invocato dalla ricorrente nell’ultima memoria difensiva.
E ciò perché, secondo l’orientamento, più volte espresso da questa Corte, il giudicato può formarsi ed essere invocato solo sulle circostanze che hanno costituito oggetto di apprezzamenti di fatto e non anche su questioni giuridiche.
L’attività interpretativa delle norme giuridiche compiuta da un giudice, in quanto consustanziale allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale, non può, infatti, mai costituire limite all’attività esegetica esercitata da un altro giudice, dovendosi richiamare a tal proposito il distinto modo in cui opera il vincolo determinato dalla efficacia oggettiva del giudicato ex art. 2909 c.p.c. rispetto a quello imposto, in altri ordinamenti giuridici, dal principio dello ” stare decisis ” (cioè del precedente giurisprudenziale vincolante”), che non trova riconoscimento nell’attuale ordinamento processuale (così Cass., Sez. V, 7 aprile 2022, n. 11331, che richiama Cass., Sez. 5, 21 ottobre 2013, n. 23723; Cass., Sez. 5, 15 luglio 2016, n. 14509 e Cass., Sez. T., 1° giugno 2021, n. 15215, cui adde , Cass., Sez. I, 4 gennaio 2024, n. 211 e Cass., Sez. T., 5 marzo 2024, n. 5822).
Numero di raccolta generale 21686/2025
Ne consegue che l’interpretazione e l’individuazione della norma giuridica posta a fondamento della pronuncia sulla domanda/eccezione non limita il giudice dell’impugnazione nell’esercizio del suo potere di individuare ed interpretare la disposizione applicabile al caso controverso e non sono, quindi, suscettibili di passare in giudicato autonomamente dalla domanda o dal capo di essa cui si riferiscono, assolvendo ad una funzione meramente strumentale rispetto alla decisione (così sempre, Cass. Sez. V, 7 aprile 2022, n. 11331, che richiama Cass. I sez. 29 aprile 1976 n 1531; Cass., Sez. L., 23 dicembre 2003, n. 19679; Cass. Sez. III, 20 ottobre 2010, n, 216561; Cass., Sez. V, 21 ottobre 2013, n. 23723; nello stesso senso Cass. Sez. T. 23 marzo 2023, n. 8417). Data pubblicazione 28/07/2025
4.2. Tanto meno assume rilevanza -all’evidenza – ai fini che occupano, il dedotto pagamento della somma pretesa.
Alla stregua delle riflessioni sopra svolte, che assumono valore assorbente rispetto alle questioni agitate dalle parti, il ricorso va respinto.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza.
Sussistono, infine, le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte della ricorrente di una somma ulteriore pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in favore di RAGIONE_SOCIALE nella misura di 3.082,00 € per competenze, oltre accessori di legge ed all’importo di 200,00 € per spese vive.
Dà dato che sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte della ricorrente di una somma ulteriore pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato. Numero di raccolta generale 21686/2025 Data pubblicazione 28/07/2025
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 maggio 2025.
IL PRESIDENTE
NOME COGNOME