Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 6896 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 6896 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18376/2024 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE , domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis
– ricorrente –
contro
– intimata – avverso la sentenza n. 430/2024 della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia Romagna , depositata il 7.5.2024;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4.12.2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE impugnò davanti alla Commissione tributaria provinciale (così allora denominata) di
Rimini la comunicazione di scarto dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto previsto dall’art. 1, commi da 16 a 27, del d.l. n. 73 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021) e il successivo provvedimento di diniego di autotutela opposto d all’ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE all’istanza della società .
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado accolse l’impugnazione del diniego di autotutela (avendo rilevato la tardività dell’impugnazione dell a comunicazione di scarto), ordinando all’RAGIONE_SOCIALE di procedere all’erogazione del contributo .
Impugnata la sentenza di primo grado davanti alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia Romagna , quest’ultima respinse il gravame , dichiarando anche di accogliere l’appello incidentale della società, salvo poi pronunciare un dispositivo di semplice conferma della sentenza impugnata.
Contro la sentenza della corte di secondo grado l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi.
RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
Il ricorso è trattato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si denuncia «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 d.l. n. 73/21, dell’art. 25 d.l. n. 34/2020 e degli artt. 2 e 19 d.lgs. n. 546/92, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c.».
La ricorrente contesta la giurisdizione del giudice tributario, invocando il seguente principio di diritto, sancito dalle Sezioni unite: « In tema di contributo a fondo perduto previsto
dall’art. 25 del d.l. n. 34 del 2020 a favore dei soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica ‘Covid -19′, il comma dodicesimo di tale disposizione, nella parte in cui prevede, all’ultimo periodo, che per le controversie relative all’atto di recupero si applicano le disposizioni previste dal d.lgs. n. 546 del 1992, non trova applicazione ai giudizi aventi ad oggetto l’impugnazione del provvedimento di diniego del contributo adottato dall’RAGIONE_SOCIALE entrate (c.d. scarto telematico) » (Cass. S.u. n. 34851/2023).
L’RAGIONE_SOCIALE rileva , altresì, che le Sezioni unite non hanno mancato di sottolineare che « A tale conclusione dovrebbe peraltro pervenirsi anche con riferimento ad altre disposizioni, successive all’art. 25 del d.l. n. 34 del 2020, che hanno previsto l’erogazione di analoghi contributi a fondo perduto », tra le quali dovrebbe annoverarsi la disposizione di cui intende avvalersi la società attuale intimata.
Il motivo è fondato e questa sezione semplice è abilitata ad accoglierlo, proprio perché «sulla questione di giurisdizione proposta si sono già pronunciate le sezioni unite» (art. 374 c.p.c.), con la sentenza citata dalla ricorrente.
Non è di ostacolo all’accoglimento del primo motivo la circostanza che il difetto di giurisdizione sia stato eccepito soltanto con il ricorso per cassazione, non essendo stato rilevato in precedenza dai giudici tributari.
Infatti, l’art. 3 del d.lgs. n. 546 del 1992 dispone che «Il difetto di giurisdizione RAGIONE_SOCIALE corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado è rilevato, anche d ‘ ufficio, in ogni stato e grado del processo» e la recente sentenza n. 24172/2025 RAGIONE_SOCIALE Sezioni unite, occupandosi funditus del giudicato implicito sulle
questioni pregiudiziali di rito, ha pronunciato il seguente principio di diritto:
« qualora il giudice di primo grado abbia deciso la controversia nel merito, omettendo di pronunciare espressamente su un vizio processuale rilevabile d’ufficio (in base alla norma del processo o desumibile dallo scopo di interesse pubblico, indisponibile dalle parti, sotteso alla norma processuale che stabilisce un requisito formale, prescrive un termine di decadenza o prevede il compimento di una determinata attività), la parte che abbia interesse a far valere detto vizio è onerata di proporre, nel grado successivo, impugnazione sul punto, la cui omissione determina la formazione del giudicato interno sulla questione processuale in applicazione del principio di conversione del vizio in motivo di gravame ex art. 161, comma primo, c.p.c., rimanendo precluso tanto al giudice del gravame, quanto alla Corte di cassazione, il potere di rilevare, per la prima volta, tale vizio ex officio .
A tale regola si sottraggono, così da consentire al giudice dei gradi successivi di esercitare il potere di rilievo officioso, i vizi processuali rilevabili, in base ad espressa previsione legale, ‘in ogni stato e grado’ e i vizi relativi a questioni ‘fondanti’, la cui omessa rilevazione si risolverebbe in una sentenza inutiliter data , ovvero le ipotesi in cui il giudice abbia esternato la propria decisione come fondata su una ragione più liquida, che impedisce di ravvisare una decisione implicita sulla questione processuale implicata ».
Ebbene, il difetto di giurisdizione del giudice tributario è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio «in base ad espressa previsione legale», ovverosia in base al citato art. 3 del d.lgs.
n. 546 del 1992, che pone una regola diversa da quelle che riguardano il rilievo del difetto di giurisdizione del giudice ordinario (art. 37 c.p.c., novellato da ll’art. 3 del d.lgs. n. 149 del 2022) e del giudice amministrativo (art. 9 del d.lgs. n. 104 del 2010: cd. codice del processo amministrativo).
Il dichiarato ossequio di Sezioni unite n. 24172/2025 per la scelta discrezionale del legislatore di indicare espressamente le questioni processuali che sono rilevabili , anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo (e dunque sottratte al giudicato implicito) supera la precedente giurisprudenza (Cass. S.u. n. 24883/2008 e altre conformi successive) che invece ammetteva il giudicato implicito sulla giurisdizione , nonostante all’epoca il testo dell’art. 37 c.p.c. fosse del tutto analogo a quello dell’attuale art. 3 del d.lgs. n. 546 del 1992 . Con il risultato che, in base alle differenziate discipline attualmente vigenti, il difetto di giurisdizione del giudice tributario è rilevabile, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo, mentre lo stesso non vale per il difetto di giurisdizione del giudice ordinario (e del giudice amministrativo).
L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l’assorbimento di tutti gli altri motivi, dovendosi cassare la sentenza impugnata e dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario, il quale provvederà a un nuovo esame dell’intera controversia e dovrà decidere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte:
accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti;
cassa l ‘ impugnata sentenza e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario avanti al quale rimette le parti anche ai fini della liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4.12.2025.
Il Presidente NOME COGNOME