Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 3757 Anno 2024
Civile Ord. Sez. U Num. 3757 Anno 2024
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso 13775-2023 per regolamento di giurisdizione proposto d’ufficio dal:
TRIBUNALE DI NAPOLI, con provvedimento emesso il 09/05/2023 (r.g. 29263/22) nella causa tra:
CAPASSO NOME;
– ricorrente non costituita in questa fase –
contro
RAGIONE_SOCIALE – RISCOSSIONE;
– resistente non costituita in questa fase –
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 21/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME COGNOME, il quale conclude per il dichiararsi la giurisdizione del giudice tributario.
Rilevato che:
Oggetto
REGOLAMENTI DI GIURISDIZIONE –
Giudice Tributario
R.G.N. 13775/NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 21/11/2023
CC
La signora NOME COGNOME impugnò dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Napoli avviso d’intimazione di pagamento fondata su diverse cartelle di pagamento.
Limitatamente ad alcune di esse, precisamente le cartelle identificate dai numeri: CODICE_FISCALE; CODICE_FISCALE; CODICE_FISCALE; CODICE_FISCALE; CODICE_FISCALE, aventi ad oggetto il pagamento RAGIONE_SOCIALEa quota annuale dovuta nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, il giudice tributario adito, con sentenza n. 7915/2022, depositata il 26 luglio 2022, dichiarò il proprio difetto di giurisdizione, sostenendo la natura non tributaria dei crediti ad esse relativi, ritenendo sussistente quindi la giurisdizione del giudice ordinario.
Riassunto il giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, il giudice adito, rilevata la tempestività RAGIONE_SOCIALEa riassunzione contestata dalla controparte RAGIONE_SOCIALE, che, quanto alla giurisdizione, ribadiva comunque appartenere la giurisdizione al giudice tributario, con ordinanza depositata il 9 maggio 2023, sollevò, quindi, conflitto negativo di giurisdizione, sospendendo il giudizio di merito e rimettendo gli atti alle Sezioni Unite di questa Corte, affinché dichiarassero la sussistenza RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione del giudice tributario sulla controversia in esame.
In vista RAGIONE_SOCIALE‘odierna adunanza camerale il Pubblico Ministero ha depositato le proprie conclusioni scritte ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 ter cod. proc. civ., chiedendo dichiararsi la giurisdizione del giudice tributario.
Le parti del giudizio di merito non hanno svolto difese in questa fase.
Considerato che:
Queste Sezioni Unite hanno, già, quantunque con riferimento alla quota annuale dovuta per l’iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE (cfr. Cass. SU, ordinanze nn. 1782, depositata il 26 gennaio 2011; 5689, depositata il 10 marzo 2011; 6601, depositata il 23 marzo 2011) affermato la sussistenza RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione del giudice tributario, perché -di là dal termine adoperato di ‘contributo’ dalla norma di cui all’art. 14 del decreto legislativo luogotenenziale 23 gennaio 1944, n. 382, deve rilevarsi, con riferimento al pagamento RAGIONE_SOCIALEa prescritta quota annuale, individuato, peraltro, come tassa, dall’art. 7 del medesimo decreto luogotenenziale, la doverosità RAGIONE_SOCIALEa prestazione imposta, finalizzata alla necessità di fornire la provvista dei mezzi finanziari necessari al funzionamento RAGIONE_SOCIALE‘ente delegato dall’ordinamento per il controllo RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE professionale.
Più di recente, il medesimo indirizzo è stato riaffermato, sia pure indirettamente, in controversia attinente all’incidenza del mancato pagamento del contributo sul diritto al mantenimento RAGIONE_SOCIALE‘efficacia RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE professionale sempre del RAGIONE_SOCIALE, da Cass. SU, 24 marzo 2017, n. 7666, nonché, ancora, specificamente, da Cass. SU, ord. 18 giugno 2019, n. 16340.
Non vi è ragione di discostarsi dal citato orientamento anche con riferimento alla quota annuale per l’iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE, ove sono individuabili i medesimi caratteri RAGIONE_SOCIALEa prestazione come sopra indicati, tanto più che l’evoluzione in materia RAGIONE_SOCIALEa relativa disciplina, approdata nella legge 11 gennaio 2018, n. 3, di riordino RAGIONE_SOCIALEa disciplina RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, tra i quali l’RAGIONE_SOCIALE (art. 4), nell’individuazione dei compiti RAGIONE_SOCIALE‘organo del RAGIONE_SOCIALE direttivo (art. 3, lett. f ) come risultante dalla riforma, conferma la suddetta qualificazione come ‘tassa annuale’, in relazione alla medesima finalità di copertura RAGIONE_SOCIALEa spese di gestione RAGIONE_SOCIALE‘ente.
Va, pertanto, ribadito che, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 del d. lgs. n.
546/1992, come modificato dall’art. 12 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 448/2001, che ha esteso la giurisdizione tributaria a tutte le cause aventi ad oggetto tributi di ogni genere, le controversie, relative alla riscossione RAGIONE_SOCIALEa quota annuale d’iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE professionale, come, nella fattispecie in esame, RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, sono devolute alla giurisdizione del giudice tributario.
5. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di conflitto negativo di giurisdizione nel quale le parti non hanno svolto attività difensiva, restando rimesse al merito per le fasi precedenti.
P.Q.M.
Dichiara la giurisdizione del giudice tributario, dinanzi al quale rimette le parti. Cassa la sentenza declinatoria resa dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite