Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 32539 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 32539 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 14/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4027/2023 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentate in carica, domiciliato per legge in ROMA alla INDIRIZZO presso la Cancelleria della Corte di Cassazione rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE, domiciliazione telematica come in atti
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona dei rispettivi legali rappresentai in carica, domiciliati per legge in ROMA alla INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (80224030587), che li rappresenta e difende, domiciliazione telematica in atti
– controricorrenti – avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE n. 1897/2022 depositata il 20/12/2022.
Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 15/10/2024, dal Consigliere relatore NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La RAGIONE_SOCIALE propose opposizione all’esecuzione avverso due cartelle esattoriali per imposta sul valore aggiunto e (IVA) e imposta sui redditi delle società (IRES), davanti al Giudice di pace di Cava de’ Tirreni, convenendo in giudizio l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate Riscossione .
Entrambe le Agenzie convenute si costituirono in causa, contestando la giurisdizione ordinaria in favore di quella del giudice tributario e resistendo all’opposizione .
Il Giudice di pace , ritenuta la propria giurisdizione, con sentenza n. 881 del 18/05/2022 annullò le due cartelle esattoriali, ritenendo maturata la prescrizione.
L’A genzia delle Entrate Riscossione propose impugnazione avverso la sentenza di primo grado.
La RAGIONE_SOCIALE si costituì in giudizio e Tribunale di Nocera Inferiore, nel ricostituito contraddittorio anche con l ‘Agenzia delle Entrate, pure appellata, ha, con sentenza n. 1897 del 20/12/2022, accolto l’appello e ha dichiarato la carenza di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario, con condanna alle spese della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione nella misura di un terzo per ciascun grado di giudizio, compensati i restanti due terzi.
Avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore ricorre per cassazione la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, con atto affidato a un unico articolato motivo di ricorso.
Rispondono con un unico controricorso, a patrocinio della difesa erariale, l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate Riscossione.
Il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni per l’adunanza camerale del 15/10/2024, al quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
R.g. n. 4027 del 2023 15/10/2024; estensore: NOME. Valle
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il motivo di ricorso, unico, è così formulato: ai sensi dell’art . 360, comma 1, n. 1 c.p.c. violazione della giurisdizione del giudice ordinario.
La ricorrente afferma che la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore ha erroneamente individuato il discrimine tra la giurisdizione ordinaria e quella tributaria nella notifica del pignoramento, così declinando la propria giurisdizione e tanto sulla base del disposto dell’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 31/12/1992 , nell’interpretazione che ne hanno dato la prevalente giurisprudenza di questa Corte.
Il ricorso, che può essere trattato da questa Sezione semplice, ai sensi dell’art. 374, comma primo, cod. proc. civ., per essersi in materia di giurisdizione già pronunciate le Sezioni Unite di questa Corte, come di seguito precisato, è infondato.
Il Collegio della giurisdizione ha, invero, affermato che (Sez. U n. 16986 del 25/05/2022 Rv. 664756 -01, in sede di regolamento preventivo di giurisdizione), in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l’eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all’esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva.
Nella specie, la società che propose l’opposizione fece valere, indiscutibilmente, con riferimento a cartelle esattoriale per IVA e
R.g. n. 4027 del 2023 15/10/2024; estensore: NOME. Valle
IRES, la prescrizione compiutasi dopo la notificazione della cartella e la domanda venne accolta, da parte del Giudice di pace, sulla base della ritenuta maturata prescrizione.
Alla stregua della richiamata pronuncia del Giudice della giurisdizione, la domanda proposta dalla società, basata sulla questione di prescrizione, in quanto non di carattere meramente esecutivo (Sez. U n. 16986 del 2020, in motivazione: « l’insussistenza di una situazione di ‘definitività̀’ delle cartelle di pagamento osta alla qualificazione delle questioni controverse come meramente esecutive, radicando pertanto la giurisdizione del giudice tributario»), doveva essere conosciuta dal giudice tributario e non dal giudice ordinario, quale giudice dell’esecuzione , trattandosi di questione suscettibile di incidere sulla pretesa tributaria in quanto tale e non afferente ad atti dell’esecuzione forzata, non venendo ancora in rilievo un atto di pignoramento.
In termini si è già espressa, dopo la richiamata pronuncia delle Sezioni Unite, la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 23894 del 4/08/2023 Rv. 668578 -01), alla quale il Collegio presta adesione e intende assicurare continuità.
La motivazione del Tribunale è, pertanto, da ritenersi logica, coerente e suffragata dai richiami – anche a confutazione delle tesi dell’odierna ricorrente – della giurisprudenza di questa Corte .
Il ricorso della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione è, quindi, infondato e deve, in conclusione, essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza della società ricorrente e, tenuto conto dell’attività processuale espletata, in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo, in favore di entrambe le Agenzie controricorrenti, che si sono difese con unico atto a ministero dell’Avvocatura dello Stato.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, quater del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, e in favore del competente
Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore di entrambe le controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi oltre alle spese eventualmente prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte di