Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14626 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14626 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 31/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29666/2022 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege da ll’Avv ocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO
-ricorrente – contro
ATTO DI PIGNORAMENTO
NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE, elettivamente domiciliata nel giudizio di appello presso l’Avv. NOME COGNOME
-intimata –
e nei confronti di
Agenzia delle Entrate-Riscossione, in persona del Direttore pro tempore , elettivamente domiciliata nel giudizio di appello presso l’Avv. NOME COGNOME
-intimata –
Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, n. 4957/7/2022, depositata in data 27/5/2022; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. NOME COGNOME nella camera di consiglio del 19 marzo 2025;
Fatti di causa
Il 27 giugno 2017 l’Agente della Riscossione per la provincia di Enna notificava alla contribuente atto di pignoramento di crediti verso terzi/ordine di pagamento redatto dall’Ufficiale di riscossione ai sensi dell’articolo 72 -bis del DPR n. 602/73.
Con detto atto di pignoramento l’Agente della Riscossione chiedeva le medesime somme portate dai prodromici avvisi di accertamento asseritamente regolarmente notificati alla contribuente.
Tra i motivi di ricorso, vi era anche l’o messa notifica della cartella di pagamento.
L’Agenzia delle Entrate eccepì la carenza di giurisdizione in capo al giudice tributario.
La C.T.P. di Enna accolse il ricorso della contribuente.
L’appello dell’Agenzia delle Entrate fu rigettato dalla C.T.R. territoriale. Avverso la sentenza di appello, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo.
La contribuente e l’agente della riscossione sono rimaste intimate.
Ragioni della decisione
1.Con l’unico motivo di ricorso, rubricato ‘Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 49, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973, art. 9/2 C.C. per carenza di giurisdizione circa i vizi dell’atto di pignoramento presso terzi di competenza del giudice ordinario’ , l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza in punto di giurisdizione.
Sostiene parte ricorrente che, essendo stato impugnato un atto di pignoramento di crediti verso terzi, di cui all’art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973, la giurisdizione spetterebbe al giudice ordinario.
1.1. Il motivo è infondato.
Risulta dalla sentenza di primo grado che l’annullamento dell’atto di pignoramento è stato pronunciato, dai giudici di primo grado, in via consequenziale rispetto all’annullamento degli avvisi di accertamento prodromici, la cui impugnazione era stata trattata nella stessa udienza di quella in cui venne deciso il ricorso contro l’atto di pignoramento.
E’ vero che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 114 del 2018, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 57, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 602 del 1973 limitatamente alla parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell’esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella d i pagamento o all’avviso di cui all’art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, sono ammesse le opposizioni regolate dall’art. 615 c.p.c. ; ma nondimeno è vero che sussiste la giurisdi zione tributaria nel caso in cui i vizi dell’atto di pignoramento derivino dai vizi degli atti tributari a monte, come l’avviso di accertamento o la cartella di pagamento (Cass., Sez. U., n. 7822/2020).
Ne consegue che, avendo i giudici tributari annullato l’atto di pignoramento per la carenza dei presupposti atti tributari, il ricorso deve essere rigettato.
Il mancato svolgimento di attività difensiva da parte della contribuente e dell’Agenzia delle Entrate -Riscossione esime il collegio dal regolare le spese di lite.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, d à atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 marzo 2025.