Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 23355 Anno 2025
Civile Ord. Sez. U Num. 23355 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 16/08/2025
Pignoramento presso terzi ex art. 72 bis d.P.R. n. 602/1973 – Giurisdizione Regolamento d’ufficio
ORDINANZA
sul regolamento di giurisdizione, iscritto nel R.G. al n. 14743 del 2024, sollevato dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli con ordinanza n. 2670/27/2021, depositata l’11 ottobre 2021 nel procedimento vertente tra:
ARPAIA Candeloro , c.f. RPACDL52H20B076Z –
Ricorrente non costituito in questa fase CONTRO
RAGIONE_SOCIALE p.i. P_IVA, in persona del legale rappresentante p.t. –
Resistente non costituito in questa fase
Udita la relazione della causa svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 27 maggio 2025;
lette le conclusioni scritte della Procura Generale, che ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del Giudice ordinario.
FATTI DI CAUSA
La RAGIONE_SOCIALE, quale concessionario per la riscossione dei crediti del Comune di Scafati, eseguì un pignoramento presso terzi nelle forme speciali disciplinate da ll’art. 72 bis , d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 , aggredendo il credito che Arpaia Candeloro -che il predetto Comune riteneva suo debitore per omesso pagamento d ell’ICI relativa agli anni d’imposta 2003 e 2004vantava presso l’istituto di credito ‘CheBancaRAGIONE_SOCIALEpRAGIONE_SOCIALE Poiché su quel conto l’INPS accreditava i ratei di pensione dell’Arpaia, i relativi importi , pari ad € 1.731,60, furono richiesti dall’esattore alla banca, che provvide al loro versamento.
Il debitore propose opposizione all’esecuzione dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata, che con ordinanza n. 4238 del 13.07.2020 dichiarò il proprio difetto di giurisdizione, sostenendo che la controversia rientrava in quella del giudice tributario.
Il ricorrente riassunse il giudizio dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Napoli, che con ordinanza n. 2670/2021 ha sollevato d’ufficio regolamento di giurisdizione ai sensi degli artt. 11, comma 3, d.lgs. n. 104 del 2010 e 59, comma 3, l. n. 69 del 2009.
La commissione provinciale ha rilevato che con l’opposizione il ricorrente aveva contestato la legittimità del procedimento di pignoramento presso terzi in relazione alle modalità d ‘ esecuzione, in particolare eccependo l’ impignorabilità delle somme esistenti sul conto corrente. Nel richiamare giurisprudenza di legittimità (Sez. U, 24 dicembre 2019, n. 34447), ha ritenuto che, ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice tributario e giudice ordinario, la linea di confine va identificata nella notifica della cartella di pagamento, rispetto alla quale i fatti successivamente intervenuti, estintivi o modificativi del credito tributario ormai cristallizzato nella cartella, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.
Nessuna delle parti ha depositato atti difensivi. Il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario.
Nell’adunanza camerale del 27 maggio 2025 il regolamento è stato discusso e deciso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.La questione proposta dalla Commissione tributaria con il regolamento di giurisdizione afferisce al criterio di riparto tra giudice ordinario e giudice tributario a fronte dell ‘ attività esecutiva intrapresa dall’ agente della riscossione -nella vicenda qui esaminata un concessionario della riscossione- per crediti tributari.
1.1.- Nel caso di specie la vicenda è lineare.
Il concessionario per conto del Comune di Scafati ha eseguito un pignoramento presso terzi, regolato dall ‘art. 72 bis, d.P.R. n. 602 del 1973 , per il recupero d ell’Ici pretesa dal Comune nei confronti di Arpaia Candeloro per le annualità 2003 e 2004, e a tal fine ha aggredito crediti pensionistici dell’esecutato .
Il ricorrente ha proposto opposizione e, nell’ordine e ‘gradatamente’ come esplicitato, ha denunciato l’illegittimo ricorso alla forma di pignoramento speciale, improcedibile rispetto a crediti pensionistici. Ha quindi lamentato che, anche qualora si fosse fatto ricorso alla disciplina ordinaria dell’ espropriazione presso terzi, il pignoramento eseguito sull’intero importo del rateo pensionistico sarebbe stato in ogni caso illegittimo alla luce dei limiti fissati dai commi terzo, quarto e quinto dell’art. 545 c.p.c. Per ultimo, sul piano sostanziale e con evidente valenza subordinata della censura, ha invocato la decadenza o prescrizione del credito vantato dal Comune di Scafati per l’ultradecennalità del debito fiscale e in assenza di atti interruttivi della prescrizione quinquennale.
2.- Questo il perimetro entro il quale vagliare il regolamento d’ufficio del quale questa Corte è stata investita, va intanto ricordato che il pignoramento presso terzi, previsto dall’art. 72 bis citat o, è una forma speciale di esecuzione, con procedimento semplificato interamente stragiudiziale, la quale non prevede l’intervento del giudice dell’esecuzione se al comando segue l’adempimento del terzo pignorato, il quale ha immediato effetto satisfattivo del credito (Cass., 10 dicembre 2019, n. 32203; 14 novembre 2017, n. 26830; 9 agosto 2018, n. 20706; vedi anche 13 febbraio 2015, n.
2857).
2.1.- Ciò non esclude l’intervento del giudice dell’esecuzione qualora siano proposte opposizioni all’esecuzione o agli atti esecutivi (20706/2018; 32203/2019 cit.), e in questo alveo va individuato il plesso giurisdizionale al quale l’opponente deve rivolgere le proprie istanze di tutela.
2.3.- A tal fine costituisce principio ormai consolidato quello secondo cui: «a)- alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all’atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell’intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell’atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all’esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l’avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto);
b)- alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell’atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell’intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell’atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in excutivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell’intimazione, o successivi – nell’ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica – all’atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell’intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria)» (Sez. U, 14 aprile 2020, n. 7822; cfr. anche 5 giugno 2017, n. 13913; 28 giugno 2018, n. 17126).
2.4.- Inoltre , e per l’ipotesi di più questioni per le quali l’opponente invoca la tutela giudiziaria, si è affermato che in caso di proposizione di plurime domande legate da nesso di subordinazione, il giudice adito deve valutare la giurisdizione con riferimento alla domanda proposta in via pregiudiziale, venendo in rilievo la questione di giurisdizione sulla domanda subordinata soltanto quando sia sciolto il nesso di subordinazione, il che accade se la domanda principale sia rigettata nel merito o per ragioni di rito ma senza chiusura del processo innanzi al giudice emittente; qualora sia pronunciata declinatoria di giurisdizione sulla domanda principale, senza scioglimento del nesso di subordinazione, e la causa venga riassunta dinanzi al giudice indicato, quest’ultimo può sollevare conflitto di giurisdizione unicamente sulla domanda principale (Sez. U, 7822/2020 cit.).
Tale principio è stato ulteriormente ribadito, chiarendosi che in caso di proposizione di plurime domande legate da nesso di subordinazione, il giudice adito deve valutare la giurisdizione con riferimento alla domanda proposta in via pregiudiziale, venendo in rilievo la questione di giurisdizione sulla domanda subordinata soltanto quando sia stato sciolto il nesso di subordinazione, il che accade se la domanda principale sia rigettata nel merito o per ragioni di rito ma senza chiusura del processo innanzi al giudice adito (Sez. U, 23 luglio 2021, n. 21165). Peraltro, proprio per evitare una pluralità di regolamenti d’ufficio, da sollevarsi in tempi diversi in relazione all’esito sulle domande principali e subordinate, le Sezioni unite hanno anche opportunamente chiarito che, qualora venga sollevato conflitto negativo di giurisdizione su domande cumulate, avvinte da nesso di subordinazione, il potere delle Sezioni unite di regolare la giurisdizione va esercitato con riferimento a tutte le domande – attesa l’esigenza di risolvere la questione di giurisdizione una volta per tutte sull’intera controversia – ma senza sciogliere il nesso di subordinazione voluto dalla parte; ne consegue che il conflitto va risolto rimettendo le parti innanzi al giudice munito di giurisdizione sulla domanda principale e dichiarando la giurisdizione, eventualmente diversa, sulla domanda subordinata, declaratoria, quest’ultima, rilevante solo condizionatamente alla definizione della domanda pregiudiziale (Sez. U, n. 7822/2020 cit.).
2.5.- Resta fermo il principio secondo cui nelle controversie su atti di riscossione coattiva per entrate di natura tributaria, l’eccezione di prescrizione della pretesa impositiva, maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti dell’esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all’esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva (Sez. U, 25 maggio 2022, n. 16986).
3.- Segnate le regole in ragione delle quali deve decidersi sul sollevato regolamento d’ufficio , nel caso di specie è evidente che la questione, che assumeva natura pregiudiziale, era la denunciata impignorabilità di crediti pe nsionistici dell’esecutato nelle form e del pignoramento disciplinato dall’art. 72 bis cit. Si trattava dunque di questione rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario per quanto già chiarito nei precedenti richiamati, afferendo l’opposizione alla possibilità stessa di fare ri corso a tale forma di esecuzione, senza coinvolgere alcun aspetto fiscale.
3.1.- Le conclusioni non mutano sulla seconda questione, già proposta in via gradata, con cui è stata denunciata l’ impignorabilità di somme di denaro in misura superiore ai limiti prescritti dall’art. 545 c.p.c. , secondo la disciplina ordinaria dell’espropriazione presso terzi, rientrando anche questa nella giurisdizione del giudice ordinario.
3.2.- Infine, anche in riferimento al terzo motivo risulta pacifica la giurisdizione del giudice ordinario. L ‘esecutato ha infatti semplicemente affermato che l’ICI pretesa per le annualità 2003 e 2004 si era ampiamente prescritta nel termine quinquennale (applicabile all’imposta de quo) , senza dunque porre questioni relative a vizi di notifica di cartelle o più in generale di atti impositivi.
4.- Deve pertanto dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale il processo va riassunto nei termini di legge dalla parte interessata.
4.1.- La assenza di partecipazione delle parti, pur costituite nel giudizio di merito, al procedimento per regolamento d’ufficio della giurisdizione, dispensa dalla regolazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte a Sezioni Unite dichiara la giurisdizione del giudice ordinario. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle sezioni unite del 27