Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18870 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18870 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 10/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23674/2020 R.G., proposto
DA
Agenzia delle Entrate RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, in persona del Presidente del Comitato di Gestione pro tempore , in qualità di successore a titolo universale di ‘ RAGIONE_SOCIALE, già con sede in Roma, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: EMAIL );
RICORRENTE
CONTRO
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME con studio in Orvieto (TR), ove è elettivamente domiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: EMAIL ), giusta procura in allegato al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
CONTRORICORRENTE/RICORRENTE INCIDENTALE
PREAVVISO DI ISCRIZIONE IPOTECARIA GIURISDIZIONE CARTELLE DI PAGAMENTO PER CREDITI PREVIDENZIALI
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Toscana il 13 dicembre 2019, n. 1827/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28 maggio 2025 dal Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
L’Agenzia delle Entrate RAGIONE_SOCIALE, in qualità di successore a titolo universale ex lege di ‘ RAGIONE_SOCIALE, ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Toscana il 13 dicembre 2019, n. 1827/03/2019 che, in controversia su impugnazione di avviso di iscrizione ipotecaria n. NUMERO_DOCUMENTO nei confronti di NOME COGNOME da parte di ‘ RAGIONE_SOCIALE, in qualità di agente della riscossione per la Provincia di Siena, notificatale il 21 settembre 2017, per l’importo complessivo di € 411.075,50, in dipendenza di n. 35 cartelle di pagamento, n. 1 avviso di addebito e di n. 1 avviso di accertamento, ha parzialmente accolto l’appello proposto da NOME COGNOME nei confronti dell’ Agenzia delle Entrate -Riscossione (succeduta ex lege ad ‘ RAGIONE_SOCIALE ) avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Terni il 26 aprile 2018, n. 75/01/2018, con la compensazione delle spese giudiziali.
La Commissione tributaria regionale ha parzialmente riformato la decisione di prime cure -che aveva rigettato il ricorso originario – nel senso di annullare le cartelle di pagamento, con l’eccezione della cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA e « delle cartelle non incluse nell’atto di appello », sul presupposto che « per le cartelle sopra indicate
incluse nell’iscrizione ipotecaria è da ritenere già maturato alla data di notifica della comunicazione preventiva della medesima iscrizione (maggio 2016), il termine di prescrizione breve per tutti i debiti diversi dalla cartella contenente imposte erariali, soggetti a prescrizione decennale (cartella n. NUMERO_DOCUMENTO notificata il 24.12.2008), essendo per esse già decorso, dalla data di notifica delle cartelle, interruttiva del termine prescrizionale pendente sulla pretesa impositiva derivante dagli atti degli enti impositori, a quella della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione, il nuovo termine prescrizionale breve (quinquennale) relativo ai debiti per contributi INPS (art. 3, commi 9 e 10, legge n. 335 dell’8 agosto 1995) e ai tributi dovuti agli enti locali (ICI, TARSU, contributi consorzi bonifica, diritti camerali: art. 1, comma 161 della legge n. 296 del 27 dicembre del 2006 ».
NOME COGNOME ha resistito con controricorso, proponendo ricorso incidentale avverso la medesima sentenza.
CONSIDERATO CHE:
Il ricorso principale è affidato a due motivi.
1.1 Preliminarmente, l’Agenzia delle Entrate Riscossione ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere per i crediti fino ad € 1.000,00 ex art. 4 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, essendo state oggetto le relative cartelle di pagamento di discarico amministrativo.
1.2 C ome è noto, l’art. 4, comma 1, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, prevede che: « I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti
della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all’articolo 3, sono automaticamente annullati. L’annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili ».
In seguito, l’art. 1, commi 222, 227 e 229, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha esteso il suddetto beneficio ai carichi affidati agli agenti della riscossione fino al 31 dicembre 2015, ma ha dettato una disciplina differenziata, da un lato, per i crediti delle amministrazioni statali, delle agenzie fiscali e degli enti pubblici previdenziali, per i quali l’annullamento automatico opera anche per il capitale, e, dall’altro lato, per i crediti degli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (comprensivi degli enti locali), per i quali l’annullamento automatico opera soltanto per gli accessori, sempre che questi ultimi enti non abbiano stabilito l’inapplicabilità di tale annullamento entro il 31 gennaio 2023. Difatti, è stato disposto che: « 222. Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi ne lle definizioni di cui all’articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all’articolo 16-bis del decreto- legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 8 giugno 2019, n. 58, e all’articolo
1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. (…) 227. Fermo restando quanto disposto dai commi 225, 226 e 228, relativamente ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dag li enti pubblici previdenziali, l’annullamento automatico di cui al comma 222 opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti. (…) 229. Gli enti creditori di cui al comma 227 possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato da essi entro il 31 gennaio 2023 nelle forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti e comunicato, entro la medesima data, all’agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine del 31 gennaio 2023, i medesimi enti danno notizia dell’adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali ».
1.3 Nella specie, i debiti in esame -posto che la verifica dell’importo condonabile deve essere riferita all’ammontare dei
singoli carichi, che sono scissi in base alle diverse causali -rientrano nello stralcio, giacché il valore di ciascuno è inferiore al limite legale di € 1.000,00; inoltre, i carichi sono stati affidati all’agente della riscossione entro i termini previsti dalla medesima disposizione; infatti, la riscossione coattiva può, come è noto, avvenire mediante: a) la formazione di un ruolo esecutivo e la conseguente emissione di una cartella di pagamento tramite l’agente della riscossione; b) l’emissione di un’ingiunzione di pagamento da parte dell’ente impositore; c) l’emissione di un’ingiunzione di pagamento tramite un concessionario abilitato; tuttavia, la menzionata disposizione fa riferimento ai « singoli carichi affidati agli agenti della riscossione », a prescindere cioè dalla data in cui effettivamente questi ultimi provvedono alla emissione della cartella di pagamento o alla emissione della ingiunzione di pagamento (Cass., Sez. 5^, 14 novembre 2019, n. 29653)
1.4 S econdo l’orientamento di questa Corte, l’annullamento ai sensi dell’art. 4, comma 1, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, dei debiti tributari inferiori ad € 1.000,00, la cui riscossione sia stata affidata agli agenti di riscossione nel periodo compreso tra l’1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, opera automaticamente ipso iure in presenza dei presupposti di legge e, con riferimento ai debiti litigiosi, determina l’estinzione del processo per cessata materia del contendere, senza che assuma rilievo la mancata adozione del provvedimento di sgravio, trattandosi di atto dovuto meramente dichiarativo, previsto solo per consentire i necessari adempimenti tecnici e contabili nell’ambito dei rapporti tra agenti di riscossione ed enti impositori (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 7 giugno 2019, n. 15471; Cass., Sez.
Trib., 27 settembre 2022, n. 28069; Cass., Sez. Trib., 12 dicembre 2022, n. 36234; Cass., Sez. Trib., 1 marzo 2023, n. 6102; Cass., Sez. Trib., 29 ottobre 2024, n. 27947; Cass., Sez. Trib., 20 marzo 2025, n. 7493).
1.5 Pertanto, le pretese impositive elencate alla pagina 7 del ricorso per cassazione (cartelle di pagamento n. NUMERO_CARTA, n. NUMERO_CARTA, n. NUMERO_CARTA, n. NUMERO_CARTA, n. NUMERO_CARTA, n. NUMERO_CARTA, n. NUMERO_CARTA, n. NUMERO_CARTA, n. 10420090011273945000, n. 10420090013323581000, n. NUMERO_CARTA e n. NUMERO_CARTA) rientrano, per natura, ammontare e risalenza, nell’ambito operativo della citata disposizione, il che impone – e lo avrebbe imposto anche d’ufficio – di dichiarare la cessazione della materia del contendere in relazione alle pretese portate dalle suindicate cartelle di pagamento, in quanto riferite a debiti tributari annullati ex lege .
1.6 Pertanto, il ricorso principale è stato espressamente limitato al sindacato dei crediti portati dalle cartelle n. NUMERO_CARTA e n. NUMERO_CARTA
Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 1), cod. proc. civ., per non essere stato dichiarato dal giudice di secondo grado il difetto di giurisdizione del giudice tributario a favore del giudice ordinario in ordine ai crediti di natura non tributaria. La ricorrente ha riproposto l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice tributario in ordine ai crediti non tributari, che il giudice di appello aveva rigettato sul presupposto che la cognizione del giudice tributario era limitata all’iscrizione
ipotecaria, attenendo la prescrizione alle prodromiche cartelle di pagamento, che erano oggetto di cognizione solo incidentale. Invero, secondo la sentenza impugnata: « Il fatto che la questione della prescrizione investa tale iscrizione in via derivata, accedendo alle cartelle che ne costituiscono il presupposto, non sposta la giurisdizione del giudice perché si tratta di profilo che in questo giudizio non investe l’atto impositivo che ne sta alla base né vizi propri delle cartelle medesime. A ciò va aggiunto che in base all’u.c. dell’art. 19 cit., il giudice tributario può risolvere in via incidentale ogni questione da cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione, fatta eccezione per questioni di querela di falso e stato e capacità delle persone diversa da quella di stare in giudizio ».
2.1 Il predetto motivo è fondato.
2.2 Secondo questa Corte, con riferimento alle controversie aventi per oggetto l’iscrizione ipotecaria di cui all’art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, anche a seguito delle modifiche apportate all’art. 19, comma 1, lett. e)bis , del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dall’art. 35, comma 26 -quinquies , del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, applicabile ratione temporis , ai fini della giurisdizione rileva la natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento di iscrizione suddetta, con la conseguenza che la giurisdizione spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria, o meno, dei crediti, ovvero ad entrambi – ciascuno per il proprio ambito come appena individuato – se quel provvedimento si riferisce in parte a crediti tributari ed in parte a crediti non tributari (in termini: Cass., Sez. Un., 11 luglio 2017, n. 17111; Cass., Sez. Trib., 7 maggio 2024, n. 12397).
2.3 Pertanto, trattandosi di crediti previdenziali, le cartelle di pagamento n. NUMERO_CARTA e n. NUMERO_CARTA sono sottratte alla cognizione del giudice tributario, essendone riservata in via esclusiva la cognizione al giudice ordinario.
Con il secondo motivo, si denuncia omesso esame di fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo co mma, n. 5), cod. proc. civ., per essere stato ritenuto dal giudice di secondo grado che i crediti portati dalle cartelle di pagamento (non annullate ex lege ) si erano estinti per prescrizione quinquennale, senza rilevare la sussistenza di « atti esattoriali successivi all’invio delle cartelle di pagamento , depositati in giudizio dall’Ente di esazione, idonei a determinare l’effetto interruttivo della prescrizione » (pagina 11 del ricorso principale).
3.1 Il predetto motivo è assorbito dall’accoglimento del primo motivo, risultandone superfluo ed ultroneo lo scrutinio alla luce del l’accertato difetto di giurisdizione del giudice tributario .
Il ricorso incidentale è affidato a due motivi.
Con il primo motivo (contraddistinto in rubrica con la lettera ‘ d) ‘) , si denuncia nullità della sentenza impugnata o del relativo procedimento per violazione degli artt. 112 e 132, n. 4), cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunciarsi sui motivi di appello di NOME COGNOME rilevando la parziale acquiescenza alla decisione di prime cure sulle cartelle di pagamento non espressamente richiamate, con conseguente formazione del giudicato interno sul punto.
5.1 Il predetto motivo è inammissibile.
5.2 A ben vedere, non c’è stata alcuna omissione di pronuncia sul punto da parte della sentenza impugnata, che ha
implicitamente rigettato l’appello in parte qua proprio in ragione della rilevata formazione del giudicato interno.
5.3 Invero, pur contenendo nel suo frontespizio il richiamo all’elenco delle cartelle di pagamento sottese all’avviso di iscrizione ipotecaria (riprodotto alla pagina 3 del controricorso), l’atto di appello (allegato alla documentazione prodotta nel fascicolo telematico) si era limitato a censurare la decisione di primo grado in relazione alla denegata prescrizione, che era stata eccepita sin dal giudizio di prima istanza soltanto con riguardo alle cartelle di pagamento dalla n. 1) alla n. 15) (come si può evincere anche da un sommario confronto con il ricorso originario, anch’esso allegato alla documentazione prodotta nel fascicolo telematico).
In proposito, il giudice del gravame ha correttamente rilevato che: « Nell’atto di appello parte contribuente insiste sul motivo di prescrizione limitatamente a 15 cartelle, meglio specificate nell’atto stesso, diversamente dalle 31 cartelle elencate nella comunicazione di iscrizione ipotecaria ». Difatti, l’appello non aveva reiterato la censura contenuta nel ricorso originario in ordine alla omissione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, che evidentemente minava la validità delle restanti 16 cartelle del predetto elenco (vale a dire, dalla n. 16 alla n. 31). Di qui la coerente conclusione che: « Il Collegio deve interpretare tale limitazione come acquiescenza parziale alla sentenza appellata e, quindi, come rinuncia all’appello per le cartelle non espressamente richiamate, con conseguente formazione del giudicato interno per le cartelle diverse da quelle specificamente indicate nell’atto di appello ».
5.4 Invero, in tema di appello, la mancata impugnazione di una o più affermazioni contenute nella sentenza può dar luogo alla formazione del giudicato interno (in relazione agli artt. 324 e
329 cod. proc. civ., 2909 cod. civ.) soltanto se le stesse siano configurabili come capi completamente autonomi, avendo risolto questioni controverse che, in quanto dotate di propria individualità ed autonomia, integrino una decisione del tutto indipendente, e non anche quando si tratti di mere argomentazioni oppure della valutazione di presupposti necessari di fatto che, unitamente ad altri, concorrano a formare un capo unico della decisione. Si configura, di conseguenza, acquiescenza parziale, e dunque giudicato interno, ogni qualvolta la parte interessata non proponga impugnazione avverso una statuizione che esaurisca un tema che abbia formato oggetto di discussione tra le parti (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 18 settembre 2017, n. 21566; Cass., Sez. 5^, 5 ottobre 2018, nn. 24441 e 24442; Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2019, n. 3610; Cass., Sez. 5^, 7 dicembre 2020, nn. 27960, 27970 e 27971; Cass., Sez. 1^, 15 dicembre 2021, n. 40276; Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2022, n. 20951; Cass., Sez. Trib., 17 dicembre 2024, n. 32980; Cass., Sez. 2^, 27 dicembre 2024, n. 34596).
5.5 Dunque, nel caso di specie, la decisione di primo grado non era stata attinta dall’appello in ordine all’accertamento « dell’avvenuta comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria » , la cui autonomia rispetto all’accertamento della prescrizione quinquennale (anche in relazione alle diversità delle cartelle di pagamento che erano interessate dalle rispettive pronunce) consentiva la formazione del giudicato interno in parte qua per acquiescenza da parte della contribuente soccombente.
6. Con il secondo motivo (contraddistinto in rubrica con lettera ‘ e) ‘) , si denuncia nullità della sentenza o del relativo procedimento per violazione e falsa applicazione degli artt.
2948 e 2953 cod. civ. , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado, nonostante l’affermata soggezione in generale delle obbligazioni tributarie alla prescrizione quinquennale, che la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA per crediti erariali fosse soggetta alla prescrizione decennale.
6.1 Il predetto motivo è infondato.
6.2 Il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la c.d. ” conversione ” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 cod. civ., si applica con riguardo a tutti gli atti – in ogni modo denominati di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via; pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo (Cass., Sez. Un., 17 novembre 2016, n. 23397); in successive pronunce, questa Corte ha ribadito che, in tema di riscossione mediante ruolo, la scadenza del termine perentorio per proporre opposizione alla cartella di
pagamento di cui all’art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, non produce la c.d. ” conversione ” del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 cod. civ. (Cass., Sez. 6^-5, 3 maggio 2019, n. 11760); tuttavia, deve rilevarsi che i diversi tributi soggiacciono al termine ordinario decennale di prescrizione, se la legge non prevede termini prescrizionali differenti; con riferimento ad IRPEF, IRES, IRAP ed IVA, il diritto alla riscossione dei tributi erariali, in mancanza di un’espressa disposizione di legge in senso contrario, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni (art. 2946 cod. civ.) e non nel più breve termine quinquennale (art. 2948, n. 4, cod. civ.), non costituendo detti crediti erariali prestazioni periodiche, ma dovendo la sussistenza dei relativi presupposti valutarsi in relazione a ciascun anno d’imposta (tra le tante: Cass. Sez. 6^-5, 11 maggio 2018, n. 11555; Cass., Sez. 6^-5, 11 dicembre 2019, n. 32308; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2019, n. 10547; Cass., Sez. 6^- 5, 26 giugno 2020, n. 12740; Cass., Sez. Un., 25 marzo 2021, n. 8500; Cass., Sez. 6^-5, 25 maggio 2021, n. 14346; Cass., Sez. 6^-5, 6 luglio 2021, n. 19106; Cass., Sez. 5^, 19 luglio 2021, n. 20638; Cass., Sez. 6^5, 20 maggio 2022, n. 16395; Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2023, n. 33213; Cass., Sez. Trib., 17 dicembre 2024, n. 32900; Cass., Sez. Trib., 11 maggio 2025, n. 12509).
6.3 Nella specie, quindi, il giudice di appello si è uniformato a tale orientamento, avendo ritenuto « che, conformemente al principio affermato ormai costantemente dalla Cassazione, debba essere applicato il termine prescrizionale breve per i debiti diversi dalle imposte erariali » e pervenendo alla conclusione che la cartella di pagamento n.
NUMERO_CARTA non fosse soggetta alla prescrizione quinquennale.
Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, ferma la dichiarazione di cessazione della materia del contendere in relazione ai crediti portati dalle cartelle di pagamento per importo inferiore ad € 1.000,00, valutandosi la fondatezza del primo motivo e l’assorbimento del secondo motivo del ricorso princip ale, nonché l’ infondatezza/inammissibilità dei motivi del ricorso incidentale, il ricorso principale può trovare accoglimento entro tali limiti, mentre il ricorso incidentale deve essere respinto; per cui, ai sensi dell’art. 382, primo comma e terzo comma, cod. proc. civ., la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio in relazione al ricorso accolto con la dichiarazione del difetto di giurisdizione del giudice tributario a favore del giudice ordinario sui crediti portati dalle cartelle di pagamento n. NUMERO_CARTA e n. NUMERO_CARTA e confermata per il resto.
Le spese dei giudizi di merito possono essere compensate tra le parti in ragione dell’andamento processuale , mentre le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo
A i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte da parte della controricorrente/ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere con riguardo ai crediti portati dalle cartelle di pagamento n.
10420070000174837000, n. 10420080009164276000, n. 10420080010382677000, n. 10420090000408919000, n. 104200900020044875000, n. 10420090003332452000, n. 10420090006507800000, n. 10420090008194938000, n. 10420090011273945000, n. 10420090013323581000, n. 10420090015243631000 e n. 10420100000150724000; accoglie il primo motivo e dichiara l’assorbimento del secondo motivo del ricorso principale; rigetta il ricorso incidentale; cassa senza rinvio la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e dichiara il difetto di giurisdizione del giudice tributario, a favore del giudice ordinario, sui crediti portati dalle cartelle di pagamento n. NUMERO_CARTA e n. NUMERO_CARTA conferma per il resto la sentenza impugnata; compensa tra le parti le spese dei giudizi di merito; condanna la controricorrente/ricorrente incidentale alla rifusione delle spese giudiziali in favore della ricorrente principale, liquidandole nella misura di € 2.500,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte da parte della controricorrente/ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale, se dovuto.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 28 maggio