Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 1527 Anno 2026
Civile Ord. Sez. U Num. 1527 Anno 2026
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/01/2026
Sul ricorso iscritto al n. r.g. 18169/2024 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
PROCURATORE REGIONALE PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA CORTE DEI CONTI PER RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso la Procura Generale RAGIONE_SOCIALEa Corte dei Conti;
– controricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione giudiziale;
– intimata –
Per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 32011/2024 RAGIONE_SOCIALEa CORTE DEI CONTI di VENEZIA.
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 07/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME COGNOME, la quale chiede che le Sezioni Unite rigettino il ricorso ed affermino la giurisdizione del giudice contabile.
Fatti di causa
La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale RAGIONE_SOCIALEa Corte dei conti per il Veneto ha citato la RAGIONE_SOCIALE in liquidazione giudiziale e NOME COGNOME, in qualità di amministratore unico ed ex legale rappresentante RAGIONE_SOCIALEa citata società, dinanzi alla Sezione giurisdizionale per il Veneto per sentirli condannare, in solido fra loro, al pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 114.165,57 o, in subordine, di euro 51.655,50, oltre accessori, in favore del Comune di Montegrotto Terme, a titolo di danno erariale corrispondente all’ammontare RAGIONE_SOCIALE‘imposta di soggiorno pagata dai clienti RAGIONE_SOCIALEa struttura alberghiera RAGIONE_SOCIALE di Montegrotto Terme negli anni 2022 (terzo, quarto, quinto e sesto bimestre) e 2023 (secondo bimestre) e non versata al Comune.
L’atto di citazione dà conto che, con sentenza del Tribunale di Ravenna n. 32 del 29.5.2023, è stata dichiarata aperta la procedura di liquidazione giudiziale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEe società del gruppo, tra cui la RAGIONE_SOCIALE; che il Comune di Montegrotto ha formulato istanza di ammissione del credito al passivo RAGIONE_SOCIALEa procedura, in via privilegiata ai sensi degli artt. 2752, comma 4, e 2778, comma 1 n. 20 c.c., per un importo complessivo di euro 124.279,00; che nel progetto di stato passivo del 4.12.2023 e in quello del 15.4.2024 il credito è stato ammesso con declassamento a chirografo.
NOME COGNOME, nella qualità sopra descritta, ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 16 del codice di giustizia contabile e RAGIONE_SOCIALE‘art. 41 c.p.c., affidato ad unico motivo, ed ha chiesto di dichiarare il difetto di giurisdizione RAGIONE_SOCIALEa Corte dei conti in favore del giudice tributario territorialmente competente, la Corte di Giustizia tributaria di Venezia. Ha resistito con controricorso la Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale RAGIONE_SOCIALEa Corte dei conti per il Veneto. La RAGIONE_SOCIALE in liquidazione giudiziale non ha svolto difese.
La Procura generale presso la Corte Suprema di Cassazione ha depositato conclusioni scritte, chiedendo dichiararsi la giurisdizione RAGIONE_SOCIALEa Corte dei conti. È stata depositata memoria nell’interesse del ricorrente.
Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione
Il ricorso è ammissibile, poiché proposto prima che la causa venisse decisa nel merito in primo grado (v. art. 41, comma 1, c.p.c.).
Con il ricorso NOME COGNOME chiede che sia dichiarato il difetto di giurisdizione RAGIONE_SOCIALEa Corte dei conti in favore del giudice tributario, argomentando sulla qualifica del gestore RAGIONE_SOCIALEa struttura alberghiera come mero responsabile del versamento RAGIONE_SOCIALE‘imposta di soggiorno e non più quale agente contabile, alla luce del decretolegge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che ha aggiunto il comma 1ter al l’art. 4 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e RAGIONE_SOCIALE‘interpretazione autentica offerta dall’art. 5 -quinquies del decreto-legge n. 146 del 2021, convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.
L’istanza è fondata.
L’art. 4 (Imposta di soggiorno) del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, prevede, al primo comma, che «1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALEtà turistiche o RAGIONE_SOCIALE d’arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo . Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno RAGIONE_SOCIALEe strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali RAGIONE_SOCIALE e dei relativi servizi pubblici RAGIONE_SOCIALE, nonché i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti» (testo così integrato dall’art. 1, comma 493, RAGIONE_SOCIALEa legge 30 dicembre 2023, n. 213).
Il terzo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 affida ad un regolamento, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 17, comma 1, RAGIONE_SOCIALEa l. 23 agosto 1988, n. 400, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, la disciplina generale di attuazione RAGIONE_SOCIALE‘imposta di soggiorno, regolamento in realtà mai emanato.
4.1. L’art. 180, comma 3, del decreto -legge 34/2020, convertito con modifiche nella legge 77/2020, ha aggiunto il comma 1ter a ll’art. 4 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, stabilendo che: «1ter . Il gestore RAGIONE_SOCIALEa struttura ricettiva è responsabile del pagamento RAGIONE_SOCIALE‘imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all’articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, RAGIONE_SOCIALEa presentazione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento
comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno RAGIONE_SOCIALE‘anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE, sentita la RAGIONE_SOCIALE, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa presente disposizione. Per l’omessa o infedele presentazione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento RAGIONE_SOCIALE‘importo dovuto. Per l’omesso, ritardato o parziale versamento RAGIONE_SOCIALE‘imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471».
4.2. Successivamente, l’art. 5 -quinquies del decreto-legge n. 146 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 215 del 2021 (in vigore dal 21 dicembre 2021), rubricato ‘Interpretazione autentica del comma 1 -ter RAGIONE_SOCIALE‘articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23’, ha disposto: «1. Il comma 1 -ter RAGIONE_SOCIALE‘articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ai sensi del quale si attribuisce la qualifica di responsabile del pagamento RAGIONE_SOCIALE‘imposta di soggiorno al gestore RAGIONE_SOCIALEa struttura ricettiva con diritto di rivalsa sui soggetti passivi e si definisce la relativa disciplina sanzionatoria, si intende applicabile anche ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020».
Queste Sezioni unite, con ordinanza del 24 luglio 2018, n. 19654, occupandosi RAGIONE_SOCIALE‘originaria disciplina di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 23/2011, hanno affermato che, ai fini RAGIONE_SOCIALEa imposta di soggiorno, «il rapporto tributario intercorre esclusivamente tra il Comune che ha istituito l’imposta (soggetto attivo) e colui che alloggia nella struttura ricettiva e su cui ex art. 4, comma 1, d.lgs. n. 23 del 2011 essa grava (soggetto passivo). Il gestore RAGIONE_SOCIALEa struttura ricettiva (o “albergatore”) è pertanto del tutto estraneo al rapporto tributario e, nel silenzio RAGIONE_SOCIALEa norma primaria, non può assumere la funzione di ‘sostituto’ o ‘responsabile d’imposta’, né tale ruolo potrebbe essergli attribuito dai regolamenti comunali». Con l’anzidetta pronuncia si è, quindi, riconosciuto che tra il gestore ed il Comune si instaura un rapporto di servizio pubblico, con compiti eminentemente contabili funzionali alla riscossione RAGIONE_SOCIALE‘imposta ed al suo riversamento nelle casse comunali e tali attività di riscossione e riversamento, interne al rapporto di servizio, implicano il ‘maneggio di denaro pubblico’ che ‘genera ex se l’obbligo RAGIONE_SOCIALEa resa del conto’ (v. Corte Cost.,
21.5.1975, n. 114 e Corte Cost., 25.7.2001, n. 292 ), dal che discende l ‘a ppartenenza alla giurisdizione contabile.
6. Con la successiva ordinanza del 21.5.2024, n. 14028, le Sezioni unite hanno esaminato la disciplina di cui al comma 1ter RAGIONE_SOCIALE‘art. 4, d.lgs., n. 23 del 2011, introdotto dall’art. 180, comma 3, decreto-legge n. 34 del 2020, che individua il gestore quale responsabile del pagamento RAGIONE_SOCIALE‘imposta, con specifico riferimento ai problemi di diritto intertemporale derivanti dall’ar t. 5quinquies decreto-legge n. 146 del 2021, che ne ha esteso l’efficacia ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020.
L’ordinanza evidenzia come sia il comma 1 -ter RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 del d.lgs. n. 23 del 2011, sia l’art. 5 -quinquies del decreto-legge n. 146 del 2021, hanno dettato norme di natura esclusivamente sostanziale (l’una relativa alla qualificazione legale del rapporto, l’altra all’efficacia nel tempo RAGIONE_SOCIALEa stessa qualificazione), con ricadute indirette sulla attribuzione RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione, che deve ritenersi attratta al giudice tributario a far tempo dalla loro rispettiva entrata in vigore (nello stesso senso v. Cass., Sez. U., 9.8.2025, n. 22963).
All’interno RAGIONE_SOCIALEa cornice normativa come finora ricostruita deve essere esaminata la fattispecie per cui è causa.
Oggetto del regolamento preventivo è l’individuazione del giudice munito di competenza giurisdizionale a conoscere la causa avente ad oggetto il mancato versamento al Comune RAGIONE_SOCIALE‘imposta di soggiorno pagata dai clienti RAGIONE_SOCIALEa struttura alberghiera RAGIONE_SOCIALE di Montegrotto Terme negli anni 2022 (terzo, quarto, quinto e sesto bimestre) e 2023 (secondo bimestre). Tale fattispecie rientra, a pieno titolo, nel regime di cui all’art. 4, comma 1 -ter , del d.lgs., n. 23 del 2011, come modificato dall’art. 180, comma 3, decreto-legge n. 34 del 2020.
8. Fino alla riforma attuata col decreto-legge n. 34 del 2020, che ha introdotto il comma 1ter RAGIONE_SOCIALE‘art. 4, d.lgs., n. 23 del 2011, la giurisprudenza era concorde nel ricondurre la responsabilità dei gestori RAGIONE_SOCIALEe strutture ricettive, per mancato o parziale versamento RAGIONE_SOCIALE‘imposta di soggiorno in favore dei Comuni, nell’alveo RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione contabile; ciò sul presupposto RAGIONE_SOCIALEa qualificazione degli ‘albergatori’ come agenti contabili, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 178, r.d. n. 827 del 1924, in mancanza di una diversa definizione normativa (Cass., Sez. U., 24.7.2024, n. 19654 evidenzia come il ‘silenzio RAGIONE_SOCIALEa norma primaria’ sia ostativo alla qualificazione del gestore come responsabile d’imposta).
Anche dopo la riforma del 2020, che ha assegnato al gestore RAGIONE_SOCIALEa struttura ricettiva la qualificazione giuridica di responsabile per il pagamento RAGIONE_SOCIALE‘imposta, una parte RAGIONE_SOCIALEa dottrina e RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza contabile non ha condiviso la tesi RAGIONE_SOCIALEa natura esclusivamente tributaria del rapporto fra l’ente locale impositore e il gestore RAGIONE_SOCIALEa struttura ricettiva ed ha sostenuto il permanere RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione contabile, sul rilievo che le attività svolte dal gestore e gli obblighi sullo stesso incombenti abbiano mantenuto natura pubblicistica, pure dopo l’aggiunta del comma 1ter RAGIONE_SOCIALE‘art. 4.
In quest’ultimo senso sono le argomentazioni RAGIONE_SOCIALEa Procura regionale controricorrente e le conclusioni depositate dal AVV_NOTAIO Procuratore generale, che fanno leva sul perdurante obbligo del gestore RAGIONE_SOCIALEa struttura di incamerare l’imposta versata dai clienti e di riversarla all’Ente, sul carattere pubblico del denaro in tal modo incassato che genera ex se l’obbligo RAGIONE_SOCIALEa resa del conto, idoneo a fondare la responsabilità erariale in ipotesi di mancato o parziale versamento.
10. Le Sezioni unite ritengono che, a seguito RAGIONE_SOCIALEa novella del 2020, l’obbligo dei gestori RAGIONE_SOCIALEe strutture ricettive di versare l’imposta di soggiorno abbia natura esclusivamente tributaria e che ciò determini il venir meno RAGIONE_SOCIALEa loro qualifica come agenti contabili, con conseguente attrazione RAGIONE_SOCIALEe liti tra Ente impositore e responsabile d’imposta nella esclusiva sfera RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione tributaria.
Conducono a tale conclusione le seguenti considerazioni.
11 .1. Deve, anzitutto, rilevarsi come l’espressa qualificazione normativa RAGIONE_SOCIALE‘albergatore quale ‘responsabile d’imposta’, ad opera del citato comma 1 -ter aggiunto all’art. 4, abbia fatto venir meno quel ‘silenzio normativo’ che era stato colmato facendo ricorso, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘inquadramento giuridico, alla figura RAGIONE_SOCIALE‘agente contabile. La costruzione qualificatoria e sistematica deve ora partire dall’esplicito dato normativo che rinvia al ruolo definito e tratteggiato dall’art. 64, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973. Non solo, l’efficacia retroattiva assegnata alla novella dall’art. 5 -bis cit. costituisce preciso indice RAGIONE_SOCIALEa voluntas legis di un mutamento di paradigma nei rapporti tra albergatore ed E nte impositore avente un’ampia estensione anche temporale.
11.2. Dalla qualifica del gestore come responsabile di imposta discendono una serie di implicazioni, sia sul piano sostanziale e sia su quello procedurale.
Dal punto di vista sostanziale, il responsabile d’imposta, «obbligato al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘imposta insieme con altri, per fatti o situazioni esclusivamente riferibili a questi», è persona estranea al presupposto impositivo, che concerne invece
unicamente l’ospite, e la sua responsabilità è insita nel ruolo di garanzia a lui assegnato ex lege nel rafforzamento RAGIONE_SOCIALEa pretesa RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione finanziaria e RAGIONE_SOCIALEa sua satisfattività (v. Cass., Sez. V., 12.3.2015, n. 5016; Cass., sez. V, 21.6.2016, n. 12759, Cass., sez. V, 19.8.2020, n. 17357; Cass., sez. V, 24.3.2022, n. 9538, a proposito del notaio nella qualità di responsabile d’imposta ex art. 57 d.P.R. 131/86;). L’affiancamento RAGIONE_SOCIALEa responsabilità del responsabile d’imposta a quella RAGIONE_SOCIALE‘effettivo contribuente (obbligato ‘insieme con altri’) genera una forma di solidarietà passiva che muove da una relazione non paritetica, ma secondaria o dipendente rispetto a quella del soggetto passivo RAGIONE_SOCIALE‘imposta, tale da legittimare l’esercizio, nei confronti di quest’ultimo, del diritto di rivalsa per l’intero ammontare di quanto pagato, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 64 cit. (v. Cass., sez. V, 21.6.2016, n. 12759 cit.; v. anche Cass., Sez. U., 24.5.2023, n. 14432).
L’obbligazione che grava sul responsabile d’imposta, in quanto solidale “dipendente”, partecipa RAGIONE_SOCIALEa stessa natura tributaria RAGIONE_SOCIALE‘obbligo che fa carico al soggetto passivo RAGIONE_SOCIALE‘imposta, nel caso di specie gli ospiti RAGIONE_SOCIALEa struttura ricettiva; la responsa bilità RAGIONE_SOCIALE‘albergatore non è limitata, come invece quella RAGIONE_SOCIALE‘agente contabile, alle somme versate dai clienti e da riversare al Comune, ma è calibrata sull’imposta dovuta dai clienti, a prescindere dall’effettivo pagamento da essi eseguito, e salvo il diritto di rivalsa.
Sotto il profilo procedurale, il legislatore del 2020, dopo aver qualificato l’albergatore come responsabile d’imposta, ha procedimentalizzato l’attuazione in autotassazione del tributo, ponendo a carico del gestore l’obbligo di presentazione di una dichiarazione a cadenza periodica. Ha, inoltre, previsto specifiche sanzioni per il caso di dichiarazione infedele o omessa, secondo i meccanismi di quantificazione propri RAGIONE_SOCIALEa normativa tributaria (sanzione corrispondente ad una somma dal 100 al 200 per cento RAGIONE_SOCIALE‘imposta evasa), e per la condotta di omesso, ritardato o carente versamento RAGIONE_SOCIALE‘imposta ha rinviato alle sanzioni di cui al d.lgs. n. 471/1997, che disciplina, appunto, le sanzioni amministrative tributarie.
11.3. Con la qualifica del l’albergatore come responsabile d’imposta, il legislatore ha sterilizzato il dato del maneggio di denaro pubblico e del connesso obbligo di conto, ponendo a carico del predetto una obbligazione solidale discendente che prescinde del tutto dall’avvenuto versamento RAGIONE_SOCIALE‘imposta ad opera del cliente. Come osservato dalla dottrina, la veste di responsabile solidale muta il titolo in base al quale il soggetto risponde verso l’ Ente impositore e colloca il rapporto su un piano diverso, spostando il focus dal maneggio del denaro (pubblico) incassato
per conto RAGIONE_SOCIALE‘Ente alla responsabilità solidale RAGIONE_SOCIALE‘albergatore per l’intera imposta dovuta dal cliente. È quindi mutato l’approccio normativo volto a sancire in modo inequivoco che l’attuazione RAGIONE_SOCIALE‘imposta di soggiorno debba svolgersi secondo l’assetto proprio RAGIONE_SOCIALEa normativa fiscale, sia dal punto di vista procedurale di accertamento e riscossione, sia quanto alla irrogazione RAGIONE_SOCIALEe sanzioni.
La novella rappresentata dall’art. 180 del decreto-legge n. 34 del 2020 ha modificato i compiti affidati al gestore RAGIONE_SOCIALEa struttura ricettiva nella riscossione del tributo, che da ausiliario RAGIONE_SOCIALE‘Ente locale tenuto alla riscossione è divenuto soggetto responsabile del pagamento RAGIONE_SOCIALE‘imposta e del contributo di soggiorno, con diritto di rivalsa sul fruitore del servizio, secondo lo schema ricavabile dall’art. 64, comma 3, TUIR.
12. Non ha rilievo dirimente, ai fini RAGIONE_SOCIALEa persistente qualificazione RAGIONE_SOCIALE‘albergatore come agente contabile, il fatto che i regolamenti comunali, emanati ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 4, comma 3, decreto -legge n. 34 del 2011 nelle more RAGIONE_SOCIALE‘approvazione del regolamento statale di attuazione RAGIONE_SOCIALE‘imposta di soggiorno, demandino al medesimo una serie di adempimenti funzionali allo svolgimento del rapporto di servizio con la struttura pubblica. In proposito, queste Sezioni unite (ordinanza del 19.8.2024, n. 22891) hanno già chiarito che le controversie aventi ad oggetto l’opposizione alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per violazione RAGIONE_SOCIALEe prescrizioni del regolamento comunale in materia di tassa di soggiorno appartengono alla giurisdizione del giudice tributario allorquando la contestazione involga l’omesso o parziale versamento (o “riversamento”) RAGIONE_SOCIALE‘imposta e, invece, a quella del giudice ordinario nel caso in cui le disposizioni violate abbiano ad oggetto meri obblighi procedurali.
13. La tesi RAGIONE_SOCIALEa coesistenza RAGIONE_SOCIALEe due giurisdizioni è stata argomentata anche sostenendo che la giurisdizione tributaria opererebbe nei casi in cui il ricorso investe i provvedimenti assunti dall’amministrazione finanziaria ex art. 19 del d. lgs. n. 546/1992 (accertamenti, irrogazione di sanzioni, ecc.) mentre le altre controversie sarebbero attratte nella giurisdizione contabile, ferma restando la necessità di evitare – in sede esecutiva e nelle ipotesi di concorrenza di strumenti di tutela azionati nelle due giurisdizioni – eventuali indebiti arricchimenti per le casse comunali.
Una simile opzione interpretativa, come già evidenziato da questa Corte (v. Cass., Sez. U., 21.5.2024, n. 14028), trova un ostacolo nei limiti alla risarcibilità del danno causato dall’evasione fiscale. In particolare, con la sentenza RAGIONE_SOCIALEe Sezioni
unite del 12.10.2022, n. 29862, si è escluso che il danno causato dall’evasione fiscale, allorché questa integri gli estremi di un reato commesso dal contribuente o da persona che del fatto di quest’ultimo debba rispondere direttamente nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘erario, possa farsi coincidere automaticamente con il tributo evaso, ma deve necessariamente consistere in un pregiudizio “ulteriore e diverso”, ricorrente qualora l’evasore abbia con la propria condotta provocato l’impossibilità di riscuotere il credito erariale. Difatti, nei rapporti tra l’erario ed il contribuente che abbia commesso un reato tributario, il capitale dovuto da quest’ultimo a titolo d’imposta costituisce l’oggetto RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione tributaria, non un “danno” che a detta obbligazione si aggiunga ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1218 c.c.
14. Merita, inoltre, osservare come, ove pure si rimarcasse il carattere sanzionatorio RAGIONE_SOCIALEa responsabilità erariale, così superando l’ostacolo legato alla difficoltà di configurare una responsabilità aquiliana, si concretizzerebbe il rischio di una proliferazione RAGIONE_SOCIALEa risposta sanzionatoria per le stesse violazioni in materia di imposta di soggiorno (sul piano contabile, tributario e amministrativo, quest’ultimo derivante dalla violazione dei regolamenti comunali), in contrasto con il principio di ragionevolezza e proporzionalità RAGIONE_SOCIALEa sanzione ampiamente predicato dalla giurisprudenza costituzionale (v. Corte cost., sentenza n. 46 del 2023) e unionale (v. giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea in tema di proporzionalità RAGIONE_SOCIALEe sanzioni tributarie relative ai tributi armonizzati: Corte di giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea, sentenza 26 aprile 2017, in causa C-564/15, COGNOME ; 26 novembre 2015, in causa C-487/14, RAGIONE_SOCIALE ; 16 luglio 2015, in causa C-255/14, COGNOME ; 17 luglio 2014, in causa C-272/13, Equoland ; 18 dicembre 1997, nelle cause riunite C-286/94, C-340/95, C-401/95 e C-47/96, RAGIONE_SOCIALE e altri ).
15. Infine, l a natura esclusivamente tributaria RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione RAGIONE_SOCIALE‘albergatore come responsabile d’imposta è stata già affermata dalla Sezione tributaria di questa Suprema Corte . L’ordinanza del 7.3.2024, n. 6187 ha puntualizzato che, a seguito del riconoscimento come responsabili d’imposta, con diritto di rivalsa nei confronti del turista, i gestori RAGIONE_SOCIALEe strutture ricettive «sono obbligati a versare il tributo anche qualora il soggetto che ha alloggiato non abbia versato loro l’ammontare corrispondente. Per tale motivo, in caso di omesso versamento del tributo, il Comune può rivolgersi anche solo al gestore, pretendendo il pagamento RAGIONE_SOCIALE‘imposta e RAGIONE_SOCIALEa sanzione del 30%, ex arti colo 13, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471». La stessa anzidetta pronuncia ha aggiunto che il responsabile RAGIONE_SOCIALEa struttura
ricettiva, nella veste di responsabile d’imposta, «incassa e riversa l’imposta pagata dal turista, in quanto risulta essere in ogni caso incluso nel novero dei soggetti passivi RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione tributaria (ovverosia il soggetto tenuto all’adempimento), de stinatario di precisi obblighi dichiarativi e di versamento RAGIONE_SOCIALE‘imposta, riconducibile ad un rapporto trilatero gestore-cliente-ente locale, di natura esclusivamente tributaria, con conseguenti ricadute in termini di giurisdizione, come anche desumibile dal richiamo alla disciplina RAGIONE_SOCIALEe sanzioni tributarie non penali di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicabili in caso di omesso, ritardato o parziale versamento RAGIONE_SOCIALE‘imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno».
15.1. Sulla stessa scia si è posta la Sezione penale RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione che con plurime pronunce (Cass. pen., Sez. VI, n. 30227 del 2020, n. 36317 del 2020; Cass. pen., Sez. I, n. 41793 del 2021), ha escluso, dopo il decreto-legge n. 34 del 2020, che il mancato riversamento RAGIONE_SOCIALE‘imposta di soggiorno da parte RAGIONE_SOCIALE‘alberga -tore possa integrare il reato di peculato e ciò per la ragione che il gestore è debitore in proprio nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘ Ente impositore, e non di somme appartenenti a quest’ultimo.
Va, dunque, affermata la sussistenza RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione del giudice tributario, con conseguente difetto, nella specie, RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione del giudice contabile.
Le spese del presente regolamento preventivo vanno interamente compensate tra il ricorrente e l’intimata RAGIONE_SOCIALE , in liquidazione giudiziale, in ragione RAGIONE_SOCIALEa novità RAGIONE_SOCIALEa questione di giurisdizione esaminata.
Non vi è luogo a pronuncia sulle anzidette spese nei confronti del Procuratore regionale RAGIONE_SOCIALEa Corte dei conti, stante la sua posizione di parte solo in senso formale. In questa sede, il Procuratore regionale, infatti, così come non può essere destinatario di una pronuncia attributiva RAGIONE_SOCIALEa rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese quando soccombenti risultino i suoi contraddittori, così non può sostenere l’onere RAGIONE_SOCIALEe spese processuali nel caso, di specie, di sua soccombenza, al pari di ogni altro ufficio del pubblico ministero (Cass. Sez. U., 17/05/2022, n. 15893).
P.Q.M.
La Corte dichiara il difetto di giurisdizione RAGIONE_SOCIALEa Corte dei conti. Spese interamente compensate tra il ricorrente e la RAGIONE_SOCIALE Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 ottobre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME