Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 15388 Anno 2024
Civile Ord. Sez. U Num. 15388 Anno 2024
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/06/2024
R.G. 21094/2023
COGNOME.
Rep.
C.C. 9/4/2024
Corte dei conti imposta di soggiorno giurisdizione
O R D I N A N Z A
sul ricorso iscritto al NRG NUMERO_DOCUMENTO del 2023 promosso da: COGNOME NOME, in proprio e quale legale rappresentante pro tempore della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, entrambe rappresentate e difese dall’AVV_NOTAIO ;
– ricorrenti –
contro
PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, domiciliato presso l’Ufficio in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente – per la cassazione della sentenza della Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale centrale d’appello , n. 107/2023, depositata il 16 marzo 2023.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 aprile 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
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lette le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO Generale della Corte di cassazione, in persona del AVV_NOTAIO Generale AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. -Con atto di citazione del 23 gennaio 2020, la Procura regionale contabile ha convenuto, innanzi alla Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana della Corte dei conti, la RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, in persona della liquidatrice, nonché presidente e legale rappresentante pro tempore , NOME COGNOME, e del liquidatore NOME COGNOME, insieme a NOME COGNOME e a NOME COGNOME in proprio, per sentirne pronunciare la condanna in via solidale al pagamento, in favore del Comune di Firenze, della somma di € 209.423,70, oltre accessori, a titolo di risarcimento del danno erariale derivante dal mancato riversamento, in favore della suddetta Amministrazione comunale, dell’imposta di soggiorno riscossa dai convenuti, nei periodi gennaio -dicembre 2016 e gennaio -maggio 2018, nella gestione dell’RAGIONE_SOCIALE.
Esclusa la responsabilità di NOME COGNOME in ragione dell’acclarata assenza, al tempo dei fatti, di poteri gestionali societari, la Sezione territoriale, con sentenza n. 177/2021 pubblicata in data 27 aprile 2021, in parziale accoglimento della domanda, ha condannato la RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, nonché NOME COGNOME in proprio, al pagamento, in solido, della somma di euro 209.423,70.
La Sezione territoriale ha escluso che il decreto-legge n. 34 del 2020, che ha assegnato al gestore della struttura ricettiva la veste di responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno, sia suscettibile di spiegare ‘effetti sulle condotte pregresse in bonam partem ‘ . La previsione è stata ritenuta non applicabile alla fattispecie in esame, giacché, avuto riguardo al carattere risarcitorio della responsabilità erariale, ‘non è ipotizzabile un meccanismo di abolitio criminis assimilabile all’art. 2 cod. pen.’.
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2. -La Corte dei conti, S ezione Prima Giurisdizionale centrale d’appello, con sentenza n. 107/2023 depositata in segreteria il 16 marzo 2023, ha rigettato il gravame delle soccombenti.
In via pregiudiziale di rito, la Sezione ha scrutinato la sollevata questione circa , l’ipotizzato, sopravvenuto difetto di giurisdizione della Corte dei conti , derivante dall’entrata in vigore, medio tempore , dell’art. 5 -quinquies del decreto-legge n. 146 del 2021 -non ancora emanato al tempo della proposizione dell’appello e, pertanto, richiamato dalla difesa delle appellanti solo in sede di udienza di discussione -del seguente tenore: ‘ Il comma 1ter dell’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ai sensi del quale si attribuisce la qualifica di responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno al gestore della struttura ricettiva con diritto di rivalsa sui soggetti passivi e si definisce la relativa disciplina sanzionatoria, si intende applicabile anche ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020. ‘ .
Secondo la Corte dei conti, si tratta di una norma di interpretazione autentica della pregressa disciplina, avente efficacia ex tunc sui processi tuttora in corso. Tale disposizione, pertanto: (a) è suscettibile di schermare la regola generale della perpetuatio iurisdictionis scolpita nell’art. 13 del codice di giustizia contabile , circa l’insensibilità della potestas iudicandi del giudice adito rispetto (tra l’altro) ai mutamenti normativi sopravvenuti, imponendo di verificare la sussistenza di quella potestas nonostante la domanda giudiziale sia stata introdotta prima dell’entrata in vigore del citato art. 5quinquies ; (b) impone, ancora, di escludere l’operatività di preclusioni processuali circa la deduzione del difetto di giurisdizione, diversamente da quanto generalmente stabilito dal combinato disposto degli artt. 15 e 193 del codice di giustizia contabile.
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Secondo la Corte dei conti, il mutato quadro normativo supera l’originario orientamento giurisprudenziale, formatosi nell’ambito dell’omologa responsabilità penale per i medesimi fatti, secondo cui la cessazione del ruolo di incaricato di pubblico servizio, derivante dall’in troduzione dell’art. 180 del decreto-legge n. 34 del 2020 (di modifica dell’art. 4 del d.lgs. n. 23 del 2011), non avrebbe comportato un fenomeno di abolitio criminis delle condotte di peculato commesse in precedenza. A tale riguardo, la Corte dei conti richiama l’indirizzo, formatosi nella giurisprudenza penale della Corte di cassazione, con il quale, prendendosi atto della predetta norma di interpretazione autentica, si è ribaltato il precedente orientamento.
Nondimeno, la Sezione Prima Giurisdizionale ritiene di dover ribadire il proprio indirizzo, alla cui stregua i richiamati mutamenti normativi (art. 180 del decreto-legge n. 34 del 2020, prima, e art. 5quinquies del decreto-legge n. 146 del 2021, poi) non hanno intaccato il rapporto di servizio intercorrente tra gestore e Comune, discendente dagli ulteriori compiti previsti, a carico del primo, dall’art. 4, comma 1 -ter , del d.lgs. n. 23 del 2011. Il gestore della struttura ricettiva, difatti, è responsabile degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.
Di qui, la ritenuta permanenza della sottoposizione allo statuto della responsabilità amministrativo-contabile, con la conseguente configurabilità della giurisdizione della Corte dei conti.
Nel merito, la Corte dei conti ha osservato che la quantificazione dell’ammanco, in cui si sostanzia l’inadempimento della RAGIONE_SOCIALE all’obbligazione restitutoria derivante dalla responsabilità quale agente contabile, è stata correttamente operata attraverso l’utilizzo di uno specifico metodo statistico-comparativo a carattere induttivo (il tasso medio di occupazione derivante dalla posizione della struttura, dalla tipologia e categoria della stessa e dalle stagioni turistiche), fondato su
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circostanze idonee ad assurgere, per la loro gravità, precisione e concordanza, a presunzione semplice ex art. 2729 cod. civ., perfettamente atta a sostenere un giudizio di responsabilità amministrativo-contabile. Siffatta presunzione risulta corroborata dalla comunicazione effettuata, dalla stessa società, ai fini fiscali, all’Agenzia delle entrate , circa il monte complessivo di pernottamenti nell’annualità 2016 .
La Corte dei conti ha ritenuto sussistente anche l’elemento soggettivo della responsabilità per danno erariale, sotto il profilo del dolo o, comunque, della colpa grave.
-Per la cassazione della sentenza della Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale centrale d’appello , la signora NOME COGNOME, in proprio e quale legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE liquidazione, ha proposto ricorso, con atto notificato il 16 ottobre 2023, sulla base di un motivo.
Il AVV_NOTAIO Generale rappresentante il Pubblico Ministero della Corte dei conti ha resistito, con controricorso , concludendo per l’inammissibilità e, comunque, per il rigetto del ricorso, previa, ove occorra, rimessione degli atti alla Corte costituzionale.
-Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ., in prossimità della quale il AVV_NOTAIO generale della Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte e i ricorrenti hanno presentato una memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Con il motivo (art. 362 cod. proc. civ. e art. 111, ottavo comma, Cost., in relazione all’art. 207 del codice di giustizia contabile per violazione del decreto-legge n. 23 del 2020, ed in particolare degli artt. 180, comma 3, e 4, comma 1ter , del d.lgs. n. 23 del 2011, nonché dell’art. 5 -quinquies del decreto-legge n. 146 del 2021, aggiunto dalla relativa legge di conversione, n. 215 del 2021, recante interpretazione autentica dell’art. 4, comma 1 -ter , del d.lgs. n. 23 del
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2011) le ricorrenti deducono il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, rientrando, a loro avviso, la controversia nell’ambito della competenza giurisdizionale del giudice tributario.
Le ricorrenti, richiamando alcune pronunce di Sezioni giurisdizionali territoriali della Corte dei conti, sostengono che, a seguito del mutato quadro normativo conseguente all’ introduzione della norma di cui all’ art. 180, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020,
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on versa quanto incassato si configura una forma di responsabilità erariale e sussiste la giurisdizione della Corte dei conti.
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poiché ogni statuizione di merito comporta una
pronuncia implicita sulla giurisdizione, il giudice dell’impugnazione non può riesaminare d ‘ ufficio quest ‘ ultima, in assenza di specifico gravame sul punto, né le parti possono limitarsi a sollecitare in tal senso il giudice, rimanendo irrilevante, pertanto, che nella sentenza d ‘ appello la questione di giurisdizione sia stata egualmente trattata (Cass., Sez. Un., 22 aprile 2013, n. 9693; Cass., Sez. Un., 20 dicembre 2016, n. 26266).
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5. -La ragione di inammissibilità esime il Collegio dall’affrontare la questione se l’art. 5 -quinquies , che ha esteso retroattivamente anche ‘ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020’ il riconoscimento legale della qualifica di responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno al gestore della struttura ricettiva (qualifica che le ricorrenti individuano quale criterio di collegamento della controversia alla giurisdizione tributaria), sia in grado di inibire la regola generale della perpetuatio iurisdictionis (fissata nell’art. 5 cod. proc. civ. e ripresa, quanto al processo che si svolge dinanzi alla Corte dei conti, dall’art. 13 del codice di giustizia contabile), circa l’insensibilità della potestas iudicandi del giudice adito rispetto ai mutamenti normativi sopravvenuti.
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della sussistenza
dei presupposti processuali circa l’obbligo di versamento, da parte de lle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Dichiara che ricorrono i presupposti processuali per dare atto della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte de lle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 aprile 2024.