SENTENZA TRIBUNALE DI PESCARA N. 26 2025 – N. R.G. 00003830 2023 DEL 10 01 2025 PUBBLICATA IL 10 01 2025
N. R.G. 3830/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RAGIONE_SOCIALE ALTRO CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3830/2023
tra
ATTORE
e
CONVENUTA
Oggi 10 gennaio 2025 ad ore 9:28 innanzi al dott. NOME COGNOME sono comparsi:
Per l’avv. COGNOME il aderisce all’eccezione di carenza di giurisdizione formulata dall chiedendo termine per la riassunzione.
Per l’ è presente l’Avv. NOME COGNOME in sostituzione e per delega dell’Avv. NOME COGNOME la quale, nel riportarsi ai propri scritti e verbali di causa, da ultimo alla memoria depositata in data 2/12/2024, insiste nell’accoglimento dell’eccezione preliminare concernente la giurisdizione del giudice adito in favore della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pescara. Fa osservare che nessuna memoria è stata depositata da parte opponente nei termini assegnati pertanto si insiste per la sua condanna alle spese di lite.
È altresì presente ai fini della pratica forense il Dott. , tirocinante ex art 73 DL 69/2013 nonché l’Avv. NOME COGNOME ai fini del Tirocinio per la nomina a Giudice di Pace. Il Giudice, sentite le parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. NOME COGNOME
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA
RESPONSABILITA’ AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NOME COGNOME ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3830/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell’avv. COGNOME elettivamente domiciliato in INDIRIZZO 420 65125 PESCARA presso il difensore avv. COGNOME C.F.
ATTORE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell’avv. COGNOME elettivamente domiciliata in INDIRIZZO ANCONA presso il difensore avv. COGNOME.
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d’udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in data 15.11.2023 ha chiesto l’annullamento della cartella esattoriale n. NUMERO_CARTA notificata il 17/10/2023
dell’importo di €. 43.518,85, avente ad oggetto il pagamento di due distinte cartelle:
la n. 083200700000150000, notificata il 03/03/2007 per €. 43.452,25 per omesso pagamento di importi dovuti a titolo di IRPEF ed IVA per l’anno 2003, oltre oneri aggiuntivi;
la n. NUMERO_DOCUMENTO, notificata il 09/03/2022, per l’importo di €. 66,60, per omesso pagamento della tassa automobilistica per l’anno 2017.
A sostegno dell’opposizione ha eccepito l’intervenuta prescrizione del credito, posto alla base della prima cartella, atteso il superamento del termine di anni dieci dalla notifica ricevuta il 03/03/2007.
2.
Con comparsa depositata in data 4.4.2024 si è costituita l’
eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario,
considerato che la pretesa, sottesa
all’impugnato atto di intimazione, deriva dall’iscrizione a ruolo di IRPEF, IVA e tasse automobilistiche non versate, che rientrano nella giurisdizione della Commissioni Tributarie.
Nel merito ha contestato la fondatezza dell’eccezione di intervenuta prescrizione assumendo che l’attore aveva ricevuto rituale la notifica delle cartelle di pagamento e delle successive intimazioni di pagamento, che avevano interrotto il decorso della prescrizione.
All’esito dell’udienza del 15.5.2024, fissata ex art. 171 ter cpc, la causa è stata riservata per la decisone e, con ordinanza depositata il 15.5.2024, rinviata per la discussione all’udienza del 10.1.2025, per la decisione sull’eccezione preliminare di carenza di giurisdizione del giudice adito, in favore di quello tributario, sollevata dalla convenuta.
*
L’opponente ha impugnato la cartella esattoriale n. NUMERO_CARTA notificata il 17/10/2023 dell’importo di €. 43.518,85, avente ad oggetto il pagamento di due distinte cartelle.
La n. 083200700000150000, notificata il 03/03/2007 per €. 43.452,25 per omesso pagamento di importi dovuti a titolo di IRPEF ed IVA per l’anno 2003, oltre oneri aggiuntivi e la n. , notificata il 09/03/2022, per l’importo di €. 66,60, per omesso pagamento della tassa automobilistica per l’anno 2017.
In relazione alla prima cartella ha eccepito l’estinzione del credito per intervenuta prescrizione, atteso il superamento del termine di dieci anni dall’ultima notifica ricevuta il 03/03/2007.
B. In relazione alla giurisdizione del giudice adito, va evidenziato che, a norma dell’art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall’art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001 n. 448, è attribuita alle commissioni tributarie la cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto tributi di ogni genere e specie, ivi incluse quelle in materia di tasse automobilistiche.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, richiamando recenti arresti giurisprudenziali, tra i quali l’ordinanza SS. UU. n. 12642/2021 nonché le nn. 1394 e 8465 del 2022, hanno ribadito che, quando il contribuente demanda al Giudice l’esame della definitività o meno delle cartelle di pagamento, contestualmente prospettando la prescrizione del debito, anche nel caso di ritenuta validità delle notifiche delle stesse, la giurisdizione sulla vicenda va necessariamente attribuita al giudice tributario, in quanto l’insussistenza di una situazione di ‘ definitività ‘ delle cartelle di pagamento osta alla qualificazione delle questioni controverse come meramente esecutive, radicando pertanto la giurisdizione del giudice tributario.
Il tutto, nel solco dell’art. 2 del D. Lgs. n. 546/1992, il quale precisa che ‘ Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento’.
Non può quindi essere esaminata dal giudice ordinario l’opposizione avente ad oggetto la cartella esattoriale n. 08320239001956811000, notificata il 17/10/2023 dell’importo di €. 43.518,85, avente ad oggetto anche il pagamento della cartella esattoriale n. 083200700000150000, notificata il 03/03/2007 per €. 43.452,25 per omesso pagamento di importi dovuti a titolo di IRPEF ed IVA per l’anno 2003, oltre oneri aggiuntivi, considerato che, come eccepito dalla convenuta, l’intervenuta prescrizione del credito, per superamento del termine di anni dieci dalla notifica, rientra nella giurisdizione del giudice tributario.
Nessuna opposizione è stata invece formulata dal ricorrente con riguardo alla cartella esattoriale n. 08320220000056301000, notificata il 09/03/2022, per l’importo di €. 66,60, per omesso pagamento della tassa automobilistica
L’accoglimento della questione pregiudiziale di rito impedisce l’esame delle questioni di merito.
Le spese seguono la soccombenza dell’attore e si liquidano come in dispositivo, considerato il valore della controversia, con applicazione dei parametri minimi, attesa la semplicità delle questioni trattate e la natura documentale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione all’opposizione formulata dall’attore avverso la cartella esattoriale n. 083200700000150000 dell’importo di €. 43.452,25.
Condanna l’attore alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 3.809,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Pescara, 10 gennaio 2025
Il Giudice dott. NOME COGNOME