Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 10936 Anno 2025
Civile Ord. Sez. U Num. 10936 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di giurisdizione n. r.g. 12897/2024 proposto d’ufficio dal Tribunale di Roma, con ordinanza n. 7747/2024 emessa il 27/05/2024 nella causa tra:
NOME
– ricorrente non costituito in questa fase –
contro
ROMA COGNOME, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura Capitolina, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– resistente –
AGENZIA ENTRATE -RISCOSSIONE, CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ROMA, REGIONE LAZIO, RAGIONE_SOCIALE -ISTITUTO NAZIONALE DELLA RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
– resistenti non costituiti in questa fase –
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/3/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME il quale chiede che la Corte accolga il conflitto negativo di giurisdizione sollevato dal Tribunale di Roma e dichiari la sussistenza della giurisdizione della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma;
fatti di causa
La Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con sentenza n. 5530/2021 – pronunciata a seguito di ricorso di NOME COGNOME impugnante un atto di iscrizione ipotecaria del 27 agosto 2019 e una serie di cartelle di pagamento ad esso sottese in base all’eccezione di prescrizione dei crediti in queste portati, costituitosi poi quali controparti Agenzia delle Entrate Riscossione, Regione Lazio, Roma Capitale, Camera di Commercio di Roma, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE , ritenuto che il ricorso non prospettava ‘questione di profili antecedenti alla definitiva formazione e accertamento del carico fiscale’ e rilevato che l’eccezione di prescrizione di credito tributario maturata dopo la notifica della cartella di pagamento rientra nella giurisdizione del giudice ordinario (S.U. 34447/2019 e S.U. ord. 7822/2020), dichiarava difetto di giurisdizione a favore del giudice ordinario, ricorrendo nella fattispecie soltanto questione attinente alla prescrizione dei crediti posteriori alla notifica delle cartelle.
NOME COGNOME riassumeva la causa nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione, Regione Lazio, Roma Capitale e Camera di Commercio di Roma davanti al Tribunale di Roma e, dato atto che nelle more del giudizio davanti alla CTP di Roma tale Tribunale, come giudice del lavoro, aveva annullato le cartelle sottopostegli al vaglio con sentenza n. 386620/2020 e il Giudice di pace di Roma aveva annullato quelle sottopostegli al vaglio con sentenza n. 4449/2021, chiedeva di dichiarare la nullità e/o illegittimità dell’ipoteca del 27 agosto 2019 e delle cartelle di pagamento impugnate unitamente a essa ‘per intervenuta estinzione delle pretese sottese in quanto prescritte’.
Si costituiva Roma Capitale, resistendo e, tra l’altro, eccependo difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
Il Tribunale, con provvedimento del 27 maggio 2024, ha chiesto, ‘su richiesta delle parti e d’ufficio’, il regolamento di giurisdizione, sospendendo il giudizio.
Dinanzi a queste Sezioni Unite, con atto difensivo denominato ‘memoria’, Roma Capitale ha insistito affinché la giurisdizione sia attribuita al giudice tributario, richiamando S.U.16986/2022 e sottolineando la coerenza di detta attribuzione con l’articolo 2 d.lgs. 546/1992, per cui ‘sono escluse dalla giurisdizione tributaria solo le controversie riguardanti gli atti dell’esecuzione tributaria successivi all’esecuzione della cartella di pagamento’; e nel caso in esame non sussisterebbe alcuna controversia riguardo atti esecutivi posteriori alla notifica della cartella.
Il Procuratore Generale, con memoria veicolante le sue conclusioni, ha chiesto l’accoglimento del conflitto negativo di giurisdizione sollevato dal Tribunale di Roma e quindi la dichiarazione della giurisdizione del giudice tributario di primo grado di Roma con le conseguenze di legge.
Ragioni della decisione
1. Il Tribunale, dato atto che NOME COGNOME ha proposto impugnazione avente ad oggetto l’ipoteca iscritta il 27 agosto 2019 per l’importo di euro 155.417,45 in base a cartelle esattoriali di natura diversa ma, per l’importo di euro 33.480,16, attinenti a crediti riportati all’omesso pagamento di tributi (tassa automobilistica e tassa rifiuti), e richiamato altresì quanto dichiarato dalla CTP, ha osservato che, alla luce della sentenza n. 114/2018 della Corte Costituzionale, ‘la linea di confine’ tra la giurisdizione ordinaria e la giurisdizione tributaria è costituita dalla notifica della cartella esattoriale, a monte della quale la questione di prescrizione della pretesa fiscale rientra nella giurisdizione tributaria (qui il Tribunale invoca S.U. 21642/2021, per lapsus calami indicata come 12642/2021), e rimarcato che più volte queste Sezioni Unite hanno già riconosciuto la giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi dell’articolo 2 d.lgs. 546/1992 come sostituito dall’articolo 12, secondo comma, l. 28 dicembre 2001 n. 448 – per le controversie attinenti ad ogni tipo di tributo in ordine all’ an e al quantum ‘arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria’, da ciò dovendosi dedurre che ‘anche l’eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell’obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione’. D’altronde -ha inoltre osservato il Tribunale -, se viene prospettata dal contribuente la prescrizione del debito, ciò osta la qualificazione delle questioni come meramente esecutive, per cui anche per la prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella la giurisdizione spetta al giudice tributario.
Ha precisato ancora il Tribunale che l’iscrizione ipotecaria ex articolo 77 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602 non è atto di
espropriazione forzata, per cui la sua impugnativa integra un’azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, rientrante nelle regole generali del riparto.
Il Tribunale ha dunque concluso che ‘la contestazione attiene alla prescrizione di parte dei tributi per i quali è stata iscritta ipoteca e non ricorre alcuna controversia che investa atti dell’esecuzione forzata successivi alla notifica delle cartelle esattoriali’; di qui la richiesta del regolamento di giurisdizione.
2. La prospettazione del giudice richiedente il regolamento risulta condivisibile: queste Sezioni Unite da tempo insegnano che, in tema di controversie riguardanti atti di riscossioni coattive di entrate di natura tributaria, l’eccezione di prescrizione della pretesa impositiva, pur se maturata dopo la notifica della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, cui vengono denegate soltanto le controversie relative agli atti dell’esecuzione tributaria posteriori a tale notifica; e se il contribuente porta in esame al giudice la definitività della cartella di pagamento la controversia non è qualificabile come meramente esecutiva – così afferma, tra gli arresti massimati più recenti, S.U. ord. 16986/2022 -.
Un ampio quadro dell’insegnamento da queste Sezioni Unite fornito su questa tematica può ben attingersi, poi, dalla motivazione della ord. 2098/2025, suscitata dal conflitto negativo di giurisdizione ex articolo 37 c.p.c. da parte di una corte territoriale che aveva chiesto di dichiarare la giurisdizione del giudice tributario in ordine alla decisione dell’eccezione di prescrizione della pretesa tributaria maturata prima della notificazione dell’atto di pignoramento, motivazione che richiama l’ampio flusso nel senso già sopra evidenziato sprigionatosi negli ultimi anni (S.U. 7822/2020; S.U. 21642/2021; S.U. 8465/2022; S.U. 16986/2022; S.U. 4227/2023). Ed è altresì il caso di ricordare, ancor prima, S.U. 8770/2016, che,
in conformità con S.U. 23832/2007, dichiara che l’attribuzione alle commissioni tributarie, ex articolo 2 d.lgs. 546/1992 come sostituito dall’articolo 12, secondo comma, l. 448/2001, della cognizione di tutte le controversie riguardanti ogni tributo ne investe tutte le questioni di an o di quantum , arrestandosi solo di fronte agli atti di esecuzione tributaria, per cui ‘vi ricade anche l’eccezione di prescrizione addotta mediante l’impugnazione della cartella esattoriale, che è atto prodromico all’esecuzione’.
Deve essere pertanto cassata la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, di cui si dichiara la giurisdizione,