Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 8126 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 8126 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 27/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22116/2023 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliate in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che le rappresenta e difende
-ricorrenti- contro COGNOME NOME COGNOME
-intimata-
avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO del PIEMONTE n. 162/2023 depositata il 03/04/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/03/2025
dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Dal ricorso per cassazione – nel silenzio della sentenza in epigrafe circa la ricostruzione della vicenda amministrativa – si apprende che,
in data 6/02/2020, l’Agente della RAGIONE_SOCIALE ha notificato alla sig.ra NOME ai sensi dell’art. 50 DPR 602/73, le seguenti intimazioni di pagamento:
-intimazione n. NUMERO_CARTA relativa al mancato pagamento di undici cartelle;
-intimazione n. NUMERO_CARTA relativa al mancato pagamento di dieci cartelle di pagamento e due avvisi di accertamento esecutivi, questi ultimi disposti dall’ente impositore Agenzia delle Entrate -Direzione Provinciale di Alessandria, ex art. 29 D.L. 78/2010, convertito dalla L. 122/2010.
La contribuente proponeva ricorso nanti la CTP di Alessandria, deducendo carenza di motivazione delle intimazioni, omessa notifica degli atti presupposti e prescrizione dei tributi.
COGNOME si costituiva, eccependo il difetto di giurisdizione per una serie di cartelle e producendo, quanto ai residui atti presupposti, pregresse intimazioni regolarmente notificate a valere come atti interruttivi della prescrizione.
A sua volta l’Agenzia delle entrate si costituiva, documentando la notifica degli avvisi e sostenendo, come ADER, la natura decennale della prescrizione.
2.1. Con sentenza n. 177/1/2021, la CTP accoglieva ‘in toto’ l’impugnazione, al riguardo concordando il ricorso e la sentenza impugnata.
In particolare, riferisce il ricorso che
la CTP, attraverso un prospetto esposto in motivazione, ha dichiarato l’intervenuto decorso dei termini di prescrizione per le cartelle aventi numero 00120070014138541000 NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA, 00120120016670674000, 00120120022195379000, 00120140004292845000, NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA, nonché il decorso dei termini di decadenza per la cartella n. 00120150007744340000.
Sicché
l’Ente impositore ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado, lamentando il vizio di motivazione della sentenza impugnata ed evidenziando la tempestività dell’azione di esazione, attesa l’avvenuta interruzione dei termini di prescrizione decennali. Il procedimento d’appello è stato iscritto al n. RGA 857/2021.
ha proposto appello anche l’Agente della Riscossione ed il relativo procedimento è stato iscritto al n. RGA 60/2022 dell’allora Commissione Tributaria Regionale del Piemonte.
AdER ha dedotto, in via preliminare, la carenza di motivazione della sentenza di primo grado e ha riproposto l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice tributario in materia di contravvenzioni al Codice della Strada e di crediti previdenziali (INAIL).
Ha, poi, dedotto nel merito anche la corretta notifica delle cartelle, con conseguente tardività del ricorso, ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. 546/92, da ultimo rappresentando la tempestività dell’azione di riscossione anche alla luce dell’avvenuta interruzione dei termini di prescrizione decennali.
Si è costituita in appello la contribuente che ha eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità dell’atto di appello, ai sensi dell’art. 53 D. Lgs. 546/92, mentre nel merito ha sostenuto la legittimazione passiva di entrambi i resistenti, nonché la giurisdizione del giudice adito e la prescrizione di tributi, interessi e sanzioni. La controparte infine ha
dedotto la violazione dell’obbligo di motivazione degli atti opposti e la completezza della motivazione della sentenza di primo grado.
La CGT II del Piemonte, nella sentenza in epigrafe, pur dato atto, in intestazione, nello stesso senso del ricorso per cassazione, della proposizione dei seguenti appelli:
sull’appello n. 857/2021 depositato il 21/12/2021 proposto da Ag. Entrate Direzione Provinciale Alessandria – INDIRIZZO Alessandria AL
sull’appello n. 60/2022 depositato il 19/01/2022 proposto da RAGIONE_SOCIALERoma ,
così (assai sinteticamente) ricostruiva lo svolgimento del processo:
Trattasi di due appelli proposti contro la medesima sentenza di primo grado, proposti rispettivamente dalla contribuente e dall’Ufficio.
Il ricorso della contribuente ha ad oggetto l’impugnazione di due avvisi di intimazione di importo complessivo euro 142.674,22 in ordine a cartelle esattoriali divenute ormai definitive.
La contribuente ha eccepito la prescrizione, ovvero la decadenza dal potere di accertamento relativamente a taluni fra i crediti di cui alle citate cartelle.
La sentenza della Ctp Alessandria ha accolto il ricorso contribuente condannando l’Ufficio alle spese euro 400.
Indi – a termini di dispositivo – così decideva:
In parziale riforma accoglie il ricorso del contribuente limitatamente alle cartelle di cui ai numeri finali 4100, 60000, 5000, 40000, 9000, 45000, 2010/13, 2457/14 e 340000. Respinge per il resto e compensa le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio,
motivando:
Ritiene il Collegio che il prospetto indicato in sentenza dalla Ctp appaia corretto, giacché dà dimostrazione per tabulas dell’avvenuta prescrizione di taluni crediti confluiti negli avvisi impugnati, ovvero per uno di essi, della decadenza dal potere di accertamento.
La decisione non è però corretta perché, accogliendo tutto il ricorso del contribuente, che ha impugnato integralmente gli avvisi, si vanificano gli avvisi stessi senza distinguere fra crediti prescritti, quelli relativi alle cartelle indicate nel prospetto, e crediti che non lo sono.
L’appello dell’Ufficio è pertanto in parte fondato.
Va perciò precisato che non sono dovuti dall’Ufficio solo i crediti prescritti per i quali l’intimazione va annullata in parte.
Quanto agli ulteriori crediti, essendo le cartelle prodromiche state notificate regolarmente, come comprovato dall’Ufficio, il contribuente è decaduto dal sollevare questioni di merito, talché il loro importo è dovuto. La parziale soccombenza giustifica l’integrale compensazione delle spese fra le parti.
Propongono ricorso per cassazione, ‘uno acto’, le agenzie fiscali, con quattro motivi; la contribuente resta intimata.
Considerato che:
Primo motivo: ‘Violazione dell’art. 36 del D. Lgs. n. 546/1992 e dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. per omessa e/o apparente motivazione, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4) c.p.c.’.
1.1. ‘La sentenza impugnata è nulla poiché il Collegio ha motivato solamente in apparenza la decisione di respingere -‘in parte qua’ -le censure articolate dalla parte appellante’. ‘I giudici non hanno espresso né le fonti del proprio convincimento, né il percorso seguito per la valutazione delle prove offerte dalla parte pubblica’.
1.2. Il motivo è infondato.
La sentenza impugnata esibisce una motivazione (condivisibile o meno, ma) effettiva dal punto di vista grafico e contenutistico (Cass. Sez. U n. 8053 del 2014).
Invero, la CTG II, in buona sostanza, afferma di condividere il ‘prospetto’ di cui alla sentenza di primo grado (contenente l’elenco
delle cartelle per cui sarebbero decorsi i termini di prescrizione o decadenza), rilevando tuttavia essere il primo giudice incorso in errore per avere nondimeno annullato integralmente le intimazioni di pagamento, anziché limitatamente a dette cartelle.
Secondo motivo: ‘Violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia ovvero, in subordine, per motivazione mancante, in relazione all’art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c.’.
2.1. ‘Per l’autosufficienza, si trascrive di seguito il passo del ricorso in appello di AdER, di cui al giudizio n. RG 60/2022 (in all. 2), dedicato al tema della prescrizione; in esso alle pagine 13, 14 e 15 si legge: ‘.
2.2. Il motivo è infondato.
Non corrisponde al vero che la CGT II abbia omesso di esaminare il -e pronunciare sul -motivo d’appello di ADER. Essa semplicemente non l’ha condiviso, espressamente affermando la ‘correttezza’ del ‘prospetto indicato in sentenza dalla Ctp’, che offrirebbe la ‘dimostrazione per tabulas dell’avvenuta prescrizione di taluni crediti confluiti negli avvisi impugnati, ovvero per uno di essi, della decadenza dal potere di accertamento’.
Terzo motivo: ‘Difetto di giurisdizione del giudice tributario in materia di contributi previdenziali e contravvenzioni al codice della strada, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 1 c.p.c.’.
3.1. ‘La sentenza impugnata inoltre è viziata per non aver rilevato il difetto di giurisdizione del giudice tributario in ordine alle cartelle numero NUMERO_CARTA, n. NUMERO_CARTA e n. NUMERO_CARTA in quanto riguardanti crediti della PA per contravvenzioni al codice della strada’. ‘Le medesime considerazioni valgono anche con riguardo alle cartelle relative ai crediti di natura previdenziale di cui si è detto (INAIL) e per le quali il Collegio non ha ritenuto di declinare
la propria giurisdizione’. ‘Il Collegio di secondo grado, dunque, pur avendo tenuto presente lo specifico motivo di impugnazione di AdER riguardante la giurisdizione -come risulta dalla trascrizione in sentenza delle richieste delle parti -ha comunque attribuito a sé stesso la cognizione delle domande, annullando pertanto le ‘cartelle di cui ai numeri finali 4100, 60000, , , , 45000, 2010/13, 2457/14 e 340000”.
3.2. Il motivo è fondato e merita accoglimento.
La CGT II ha omesso di esaminare le cartelle in esso indicate, onde verificare l’afferenza delle relative pretese al mancato pagamento di sanzioni per violazioni al Codice della strada e di contributi previdenziali, nel qual caso declinando la giurisdizione, relativamente alle stesse, in favore del G.O.
Quarto motivo: ‘Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché violazione degli artt. 2943 c.c. e 2946 c.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3) c.p.c.’.
4.1. ‘La sentenza d’appello è però emendabile anche per la ragione che il Collegio ha dichiarato prescritte le cartelle impugnate dalla contribuente’. ‘Il rigetto dell’appello dell’Ufficio, con conseguente conferma della declaratoria di intervenuta prescrizione già pronunciata in primo grado, poggia esclusivamente sul fatto che la CGT di secondo grado (senza motivare il punto) ha ritenuto di non entrare nel merito della produzione documentale offerta dall’appellante a sostegno delle proprie tesi, e idonea a dimostrare l’intervenuta notifica delle nove cartelle impugnate ‘. ‘ Di conseguenza, avuto riguardo alla data di notifica delle cartelle, quella delle intimazioni medio tempore notificate e delle intimazioni impugnate dalla contribuente, per le cartelle già menzionate non risultava compiuto il decorso prescrizionale decennale, vertendosi in materia di tributi erariali, per i quali il termine di prescrizione è pacificamente decennale ‘.
4.2. Il motivo è fondato e merita accoglimento.
Premesso che in riferimento alla cartella n. NUMERO_CARTA su cui pure si intrattiene il motivo, la CTR ha ritenuto la decorrenza del termine di decadenza, e non, come sostenuto nel motivo, di prescrizione (fermo peraltro che detta cartella, come tale, non figura nel dispositivo della sentenza impugnata tra quelle per cui il ricorso del contribuente è stato accolto), la CTR ha omesso di considerare, per un verso, l’incidenza sui termini di prescrizione (e, per quanto di ragione, di decadenza) delle pregresse intimazioni di pagamento che l’ADER allega di aver notificato alla contribuente e, per altro verso, della natura decennale della prescrizione in ordine ai tributi erariali (Cass. n. 33213 del 2023).
In definitiva, in accoglimento del terzo e del quarto motivo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio, per nuovo esame e per le spese, comprese quelle del presene grado di legittimità.
P.Q.M.
In accoglimento, ai sensi di cui in motivazione, del terzo e del quarto motivo di ricorso, rigettati il primo ed il secondo, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, per nuovo esame e per le spese.
Così deciso a Roma, lì 13 marzo 2025.