Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 33473 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 33473 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29040/2021 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME domiciliazione telematica come in atti
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, domiciliazione telematica come in atti
-controricorrente-
Avverso la SENTENZA di CORTE D’APPELLO NAPOLI n. 1209/2021 depositata il 07/04/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che
RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME& figli ricorre, sulla base di un unico motivo, corredato da memoria, per la cassazione della sentenza n. 1209 del 2021 della Corte di appello di Napoli, esponendo che aveva convenuto in giudizio l’Agenzia delle Entrate per ottenere la restituzione dei costi delle fideiussioni prestate in favore dell’amministrazione -ovvero per il risarcimento del danno in pari misura- ai sensi dell’art. 38-bis, d.P.R. n. 633 del 1972: infatti le garanzie, accese per ottenere il richiesto rimborso del credito I.V.A., erano state svincolate dall’amministrazione all’esito della definizione dei plurimi ricorsi cui erano state connesse, infine decisi favorevolmente al contribuente;
il Tribunale aveva accolto la domanda con pronuncia riformata dalla Corte d’appello secondo cui, trattandosi di accessori al tributo in discussione, ai sensi dell’art. 2, comma 1, e 19, lettera g), d.lgs. n. 546 del 1992, sussisteva la giurisdizione del giudice tributario; resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate;
Rilevato che
con l’unico motivo si prospetta l’erroneità della sentenza di appello per aver mancato di considerare che l’obbligazione fideiussoria e quella tributaria mantenevano ciascuna una propria individualità, e la disciplina normativa dell’obbligazione garantita non poteva influire su quella della garanzia, peraltro da qualificarsi autonoma e dunque non connotata da un’accessorietà rispetto al rapporto creditorio oggetto della stessa, trattandosi dell’impegno a prestazioni del tutto differenti, di cui quella inerente al suddetto rapporto di garanzia non poteva che considerarsi soggetta, come tale, alla giurisdizione giusprivatistica del giudice ordinario;
Considerato che
il motivo è infondato;
come osservato dalla Corte di appello, questa Corte (Cass., 28/08/2013, n. 19751), ha chiarito che il diritto alla restituzione dei costi della fideiussione, prestata in relazione a giudizi incardinati avverso pretese fiscali e definiti in senso favorevole al contribuente, non perde il suo collegamento con la controversia tributaria «tanto in considerazione del sistema normativo in cui la prestazione della garanzia si inserisce…essendo destinata ad assicurare il credito tributario “successivamente” accertato dall’Erario, quanto in considerazione della giurisprudenza di questa Corte -concernente il rimborso di imposte indebite- secondo cui va ravvisata la giurisdizione del giudice tributario in ordine al diritto alla restituzione di somme ritenute indebite, tutte le volte in cui le stesse “siano state versate per uno dei titoli indicati nell’art. 2 d.lgs. n. 546 del 1992 …in mancanza del riconoscimento da parte dell’amministrazione dell’obbligo di rimborso e dell’entità dello stesso, non potendosi ritenere tale mancanza superata dalla…sentenza di annullamento , che costituisce solo titolo per fondare la pretesa di restituzione e non già titolo giudiziario per ottenerla” (cfr. Cass. SU Sentenza n. 24774 del 08/10/2008…)»;
l’arresto ha proseguito chiarendo che «la giurisdizione tributaria in materia di rimborso dei costi sostenuti dal contribuente per la prestazione delle garanzie richieste dalla disciplina normativa sui rimborsi del credito d’imposta è stata esplicitamente affermata da questa Corte a SS.UU. con la sentenza 16.6.2010 n. 14499 che ha esaminato il caso in cui il contribuente, conseguito l’annullamento dell’avviso di accertamento con il quale veniva preteso un maggior debito IRPEF con corrispondente recupero del credito d’imposta (relativo all’anno 1992), aveva quindi agito, con separata domanda, per ottenere la condanna della PA al pagamento degli interessi di mora sul predetto credito d’imposta (che era stato rimborsato in ritardo), del risarcimento del maggior danno ex art.
1224, secondo comma cod. civ., nonché la refusione dell’importo pagato per la prestazione di una cauzione senza la quale non gli sarebbe stato effettuato il rimborso di altro credito d’imposta relativo al diverso anno d’imposta 1994. La Corte ha dichiarato la giurisdizione tributaria statuendo che “in base al principio della concentrazione della tutela le Commissioni Tributarie possono riconoscere al contribuente non soltanto il rimborso delle imposte indebitamente versate, ma pure gli accessori come gli interessi ovvero il maggior danno o l’importo eventualmente pagato per la prestazioni di cauzioni non dovute”»; in altri termini, non viene in discussione il rapporto di garanzia, come tale soggetto alla cognizione del giudice ordinario, bensì il costo accessorio alla definizione infine giudiziaria del rapporto di credito tributario, come tale soggetto alla relativa giurisdizione, anche in coerenza al principio di concentrazione delle tutele di cui costituisce espressione l’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992;
è questa la ragione per la quale, come osservato dalla difesa erariale, non è pertinente il richiamo fatto in ricorso al precedente di Cass., 28/02/2020, n. 5508, in cui è stato affermato il diverso principio (successivamente ribadito dalla nomofilachia conforme) per cui la polizza fideiussoria di cui all’ art. 38-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, avendo la funzione di porre le parti nella posizione anteriore al rimborso e non quella di sostituire e garantire il versamento d’imposta, non è accessoria, ma autonoma rispetto al rapporto d’imposta, sicché alla relativa azione di rimborso non si applica il termine biennale di cui all’art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto riferito al richiamato art. 19 e, quindi, alla restituzione di tributi e di sanzioni;
l’autonomia in parola concerne, logicamente, il rapporto di garanzia, non la ricostruzione dell’accessorietà del giudizio sul
costo per la costituzione di quello alla controversia sul correlato tributo, ai fini della giurisdizione;
in coerenza è stato difatti precisato, proprio sul punto, che «il rapporto autonomo di garanzia, che, peraltro, morfologicamente si caratterizza perché, a differenza della fideiussione, non sorge tra garante e creditore, ma tra garante e debitore, ha oggetto diverso da quello del debito principale», sicché «quest’oggetto, estraneo al rapporto d’imposta, rientra nella competenza giurisdizionale del giudice ordinario, il quale valuterà la rilevanza delle decisioni dei giudici tributari» (Cass., Sez. U., 16/01/2023, n. 1125, §§ 4.1. e 5.);
a conferma che altro è la cognizione sul rapporto di garanzia, altro, come detto, quella sul costo per la sua costituzione accedente e inerente all’accertamento della debenza tributaria;
spese secondo soccombenza;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 3.000,00, oltre a spese prenotate a debito, in favore di parte controricorrente
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, al competente ufficio di merito, da parte ricorrente, se dovuto e nella misura dovuta, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 03/10/2024