Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29834 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29834 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10176/2017 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE (P_IVA), -ricorrente- contro
NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. SICILIA n. 1514/2016 depositata il 18/04/2016,
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.NOME COGNOME ha impugnato il provvedimento di rigetto dell’RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto il reclamo, dalla stessa proposto, in ordine alla formazione di una nuova particella catastale, derivante dal frazionamento RAGIONE_SOCIALE porzione esistente, su una zona di demarcazione tra la sua proprietà privata e la contigua fascia demaniale.
2.Il ricorso è stato accolto in primo grado.
L’appello dell’Amministrazione è stato rigettato. Nella sentenza di secondo grado si è confermata la giurisdizione del giudice tributario, in quanto, da un lato, non si denuncia un vizio procedimentale e, dall’altro lato, la proprietà privata RAGIONE_SOCIALE ricorrente risulta accertata dal giudicato costituito dalle sentenze del giudice ordinario.
Avverso la sentenza di secondo grado l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione.
5.Si è costituita con controricorso la contribuente.
6.La causa, originariamente fissata presso la Sesta Sezione, è stata rinviata e decisa all’adunanza camerale odierna.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 1, cod.proc.civ., l’RAGIONE_SOCIALE ha denunciato il difetto di giurisdizione del giudice tributario, alla luce dell’art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione agli artt. 32 del cod.nav. e 950 cod.civ., essendo del tutto improprio il riferimento ad un atto di frazionamento catastale, in quanto si tratta piuttosto del ripristino in cartografia RAGIONE_SOCIALE linea di demarcazione demaniale, da effettuarsi in base all’art. 32 cod.nav., in un giudizio in cui deve essere coinvolto l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Sicilia, ed essendo infondato il riferimento alle sentenze n. 8 del 2002 del Tribunale di Marsala-Sezione distaccata di Castelvetrano e n. 66/2007 RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Palermo.
Il motivo, che si limita a sottoporre al giudice di legittimità la questione di giurisdizione, riportando, solo a fini descrittivi, l’ulteriore questione, trattata in sede di merito, RAGIONE_SOCIALE necessaria partecipazione al giudizio dell’RAGIONE_SOCIALE Sicilia (oggetto RAGIONE_SOCIALE successiva censura), è infondato.
Secondo l’orientamento di questa Corte, ricadono nella giurisdizione tributaria le controversie relative agli atti di aggiornamento RAGIONE_SOCIALE risultanze catastali, anche all’esito dell’accertamento ad opera del giudice ordinario del confine fra un’area privata e un’area appartenente al demanio marittimo, venendo in rilievo la diretta incidenza degli atti catastali sulla determinazione dei tributi ed essendo rispetto ad esse irrilevante la mancata partecipazione dell’RAGIONE_SOCIALE al giudizio di accertamento dei confini, atteso il suo mancato interesse domenicale nella causa (così Cass., Sez. 5, 25 febbraio 2020, n. 5007, che ha confermato la giurisdizione del giudice tributario nella controversia avente ad oggetto l’aggiornamento cartografico conseguente all’individuazione di una diversa posizione RAGIONE_SOCIALE linea di demarcazione del confine tra la proprietà privata e la contigua fascia demaniale marittima).
Le Sezioni Unite hanno, difatti, chiarito che appartiene al giudice ordinario la giurisdizione sulle controversie tra privati, o tra privati e P.A., aventi ad oggetto l’esistenza ed estensione del diritto di proprietà e nelle quali le risultanze catastali possono essere utilizzate a fini probatori; tuttavia, qualora tali risultanze siano contestate per ottenerne la variazione, anche al fine di adeguarle all’esito di un’azione di rivendica o regolamento di confini, la giurisdizione spetta al giudice tributario, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 e in ragione RAGIONE_SOCIALE diretta incidenza degli atti catastali sulla determinazione dei tributi (Cass., Sez. U., 23 luglio 2018, n. 19524, che ha confermato
la giurisdizione del giudice tributario sull’impugnazione da parte dei privati del provvedimento, con cui la P.A. ha disposto il frazionamento d’ufficio di una precedente particella posta nella zona di demarcazione tra il demanio marittimo e la proprietà degli stessi privati, come accertata all’esito di un giudizio dinanzi al giudice ordinario; v. anche Cass.SU n.25316/16).
Né rilevano, ai fini RAGIONE_SOCIALE verifica RAGIONE_SOCIALE giurisdizione, gli artt. 32 cod.nav. e 950 cod.civ., posto che, nel presente giudizio, non sono state svolte in questa sede contestazioni circa i confini, piuttosto circa la conformità RAGIONE_SOCIALE operazioni catastali ai confini accertati in altra sede.
Solo per completezza deve rilevarsi che non risultano prodotte, ai sensi dell’art. 369, primo comma, lett. d, cod.proc.civ., le sentenze del giudice ordinario con cui, secondo la decisione impugnata, è stata risolta, dal giudice munito di giurisdizione, la questione dell’estensione RAGIONE_SOCIALE proprietà privata, per cui la prospettazione difensiva di parte ricorrente (ad avviso RAGIONE_SOCIALE quale tali sentenze non sono pertinenti) resta una mera asserzione, non verificabile.
2. Con il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., l’RAGIONE_SOCIALE ha dedotto la violazione dell’art. 32 dello Statuto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Sicilia e del d.P.R. n. 684 del 1977, in quanto nel giudizio avrebbe dovuto intervenire l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Sicilia.
La doglianza è infondata.
In primo luogo, come riferito dalla stessa RAGIONE_SOCIALE, il reclamo RAGIONE_SOCIALE contribuente è stato trasmesso all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Sicilia, che ha dichiarato la propria incompetenza con nota n. 92302 del 19 dicembre 2007 (v.p. 2 del ricorso), ed è stato, pertanto, rigettato dall’ufficio di RAGIONE_SOCIALE. In questa sede è stato, dunque, impugnato proprio il provvedimento di rigetto emesso dall’Amministrazione finanziaria,
senza alcun coinvolgimento dell’RAGIONE_SOCIALE, per cui non avrebbe mai potuto essere legittimata passivamente la RAGIONE_SOCIALE Sicilia.
Inoltre, come già evidenziato, il giudizio in esame non riguarda l’accertamento RAGIONE_SOCIALE proprietà, avvenuto in diverso processo, ma l’avvenuto posizionamento, ad opera RAGIONE_SOCIALE P.A., RAGIONE_SOCIALE linea di demarcazione fra la proprietà privata RAGIONE_SOCIALE contribuente ed il demanio marittimo, finalizzata all’aggiornamento cartograficocensuario, assimilabile ad un nuovo impianto del Catasto. Né può essere applicato il disposto dell’articolo 14 del d.lgs. n. 546 del 1992, il quale prescrive, ai commi 1 e 3, qui rilevanti, che «Se l’oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi» e che «possono intervenire volontariamente o essere chiamati in giudizio i soggetti che, insieme al ricorrente, sono destinatari dell’atto impugnato o parti del rapporto tributario controverso». Ciò perché, come rilevato, nel giudizio tributario non viene in riguardo l’accertamento RAGIONE_SOCIALE proprietà del bene, ma solo l’aspetto censuario, ovverosia quella materiale rappresentazione catastale del medesimo bene, la quale non può costituire, regolare o estinguere alcun diritto dominicale sul sito interessato (v. anche Cass. n. 5007/20 cit.).
In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Va ricordato che, nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l’obbligo di versare, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALE l. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti RAGIONE_SOCIALE Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo RAGIONE_SOCIALE prenotazione a debito, sono esentate
dal pagamento RAGIONE_SOCIALE imposte e tasse che gravano sul processo (tra le tante, Cass., Sez. 6-L, 29 gennaio 2016, n. 1778).
P.Q.M.
La Corte di Cassazione: rigetta il ricorso; controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità liquidate in condanna la ricorrente al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALE euro 4.000,00, oltre ad euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario RAGIONE_SOCIALE spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 23/10/2024.