Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12467 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12467 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 974/2024 proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME che si difende in proprio, avvocato iscritto all’Albo di Firenze.
PEC: EMAILit.
– ricorrente-
contro
Agenzia delle EntrateRAGIONE_SOCIALE, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, INDIRIZZO
PEC: EMAIL
– controricorrente –
avverso la sentenza della Co rte d’appello di Firenze n. 1363/2023 pubblicata in data 22 giugno 2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27
marzo 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO CHE
La Corte di appello di Firenze ha rigettato l’appello proposto da COGNOME NOME avverso la sentenza del Tribunale di Firenze, avente ad oggetto la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA notificata il 4 dicembre 2014, emessa a suo carico per l’omesso pagamento di IRPEF e IVA con riferimento all’anno di imposta 2011 , che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in materia, ravvisando la giurisdizione della Commissione tributaria (oggi Corte tributaria).
I giudici di secondo grado, in particolare, hanno ritenuto che la cartella in questione recava esclusivamente ruoli di natura tributaria (Irpef, Iva, oltre interessi e sanzioni) iscritti dall’Agenzia delle Entrate di Firenze per l’ammontare di euro 17.104,82; la cartella n. NUMERO_CARTA ritenuta l’atto contr o il quale era stata diretta la domanda di accertamento della nullità, era relativa al ruolo n. 2014/250762 e riguardava pretesa tributaria dell’Ufficio per Irpef, interessi, addizionali e sanzioni, ed Iva, oltre somme dovute per interessi e sanzioni, la cui giurisdizione competeva in via esclusiva al Giudice Tributario, presso il quale doveva essere impugnato, nei termini di legge, l’atto impositivo; inoltre, per completezza, erano da ritenersi insussistenti i dedotti (generici) motivi di nullità formaleprocessuale della sentenza impugnata ed ogni altra questione doveva ritenersi assorbita.
COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione e ha, in prossimità dell’udienza, depositato memoria.
L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
Con proposta ex art. 380 bis , comma 1, cod. proc. civ., debitamente comunicata, il consigliere delegato ha concluso per la manifesta inammissibilità del ricorso e la ricorrente ha tempestivamente presentato rituale istanza di decisione del ricorso corredata da nuova procura speciale, ex art. 380 bis, comma 2, c.p.c.
CONSIDERATO CHE
Il ricorso, conformemente alla proposta ex art. 380 bis c.p.c., è inammissibile.
1.1 Ed invero, il ricorso non contiene alcuna specificazione delle censure formulate nei confronti della sentenza impugnata e non censura minimamente il ragionamento del giudice di secondo grado che ha (correttamente) rilevato il percorso argomentativo del gravame non pertinente e farraginoso, oltre che non agevolmente intellegibile, e ha confermato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario, confermando la statuizione di primo grado.
1.2 L’onere della indicazione specifica dei motivi di impugnazione, imposto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., qualunque sia il tipo di errore («in procedendo» o «in iudicando») per cui è proposto, non può essere assolto «per relationem» con il generico rinvio ad atti del giudizio di appello (nel caso in esame anche questo del tutto assente), senza la esplicazione del loro contenuto, essendovi il preciso onere di indicare, in modo puntuale, gli atti processuali ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché le circostanze di fatto che potevano condurre, se adeguatamente considerate, ad una diversa decisione e dovendo il ricorso medesimo contenere, in sé, tutti gli elementi che diano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza e
sufficienza della motivazione della decisione impugnata (Cass., 13 gennaio 2021, n. 342).
1.3 Il ricorso, poi, risulta privo di specificità, venendo meno, a cagione dell’oggettiva genericità delle contestazioni proposte, al comando in ragione del quale, costituendo il giudizio di cassazione un giudizio a critica vincolata da veicolarsi tassativamente attraverso uno dei motivi previsti dall’art. 360 c.p.c., l’illustrazione del motivo impone che in esso trovino espressione le ragioni del dissenso che la parte intende marcare nei riguardi della decisione impugnata, formulate in termini tali da soddisfare esigenze di specificità, di completezza e di riferibilità a quanto pronunciato proprie del mezzo azionato e, insieme, da costituire una critica precisa e puntuale e, dunque, pertinente delle ragioni che ne hanno indotto l’adozione (Cass., Sez. U., 28 ottobre 2020, n. 23745; Cass., 24 febbraio 2020, n. 4905).
1.4 Nel caso in esame, peraltro, a fronte del fatto che il ricorso è privo di una intestazione e di una rubrica, la breve esposizione successiva manca di ogni riferimento sia a norme di diritto di cui si denuncia la violazione di legge, sia ad uno degli altri motivi previsti dall’art. 360 c.p.c.; né questa Corte, nell’esercizio dei suoi poteri di qualificazione, in ragione della genericità del ricorso, può riferire alcunché all’una piuttosto che all’altra censura e individuare rispettivamente a quale norma si riferiscano o a quale preteso punto decisivo sono correlate.
Per tale ragione il ricorso è inammissibile, in quanto risulta enunciato dalla ricorrente senza la completezza necessaria a renderlo idoneo ad assolvere allo scopo di configurarsi come valida critica alla sentenza impugnata.
1.5 Inoltre, conformemente a quanto affermato nella proposta ex art. 380 bis c.p.c., deve rilevarsi che la contribuente ha impugnato una cartella di pagamento recante pretese per tributi, interessi e sanzioni, come accertato in fatto dalla Corte di appello, con il conseguente
corollario che trova applicazione la costante giurisprudenza di questa Corte secondo la quale appartiene alla giurisdizione del giudice tributario la controversia riguardante la contestazione, prima dell’inizio dell’espropriazione, del diritto dell’agente di riscossione di procedere all’esecuzione forzata tributaria, fondata sulla dedotta intervenuta soddisfazione del credito, e il relativo atto di impulso processuale è dato dal ricorso ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 avverso la cartella di pagamento (cfr. Cass., Sez. U., 20 luglio 2021, n. 20693; Cass., Sez. U., 14 aprile 2020, n. 7822).
Per quanto esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese di lite, liquidate come da dispositivo; inoltre, per effetto di quanto previsto dal novellato art. 380 bis, comma 3, c.p.c., stante la conformità tra la proposta (opposta) e la presente decisione, la ricorrente va condannata al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, di un ulteriore importo, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c. e in favore della cassa delle ammende, di un ulteriore importo, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c. (cfr. anche Cass., Sez. U, 27 settembre 2023, n. n. 27433).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la ricorrente , al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in euro 2.400,00 per compenso professionale, oltre le spese prenotate a debito e dell’ulteriore importo di euro 1.200,00 ex art. 96, comma 3, c.p.c..
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della cassa delle ammende, dell’importo di euro 600,00.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, in data 27 marzo 2025.