Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31682 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 5 Num. 31682 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/11/2023
Oggetto:
accise – agevolazioni –
revoca – giurisdizione
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 28388/2020 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO, presso il difensore;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE, che la rappresenta e difende;
-controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, sezione staccata di Livorno, n. 141/10/2020, depositata il 4 febbraio 2020.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 28 settembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
uditi gli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Toscana, sezione staccata di Livorno, in riforma della sentenza n. 172/1/18 della Commissione tributaria provinciale di Livorno, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice tributario, indicando la competenza giurisdizionale del giudice amministrativo, sull’impugnazione del rigetto del ricorso gerarchico proposto da RAGIONE_SOCIALE contro il provvedimento dell’RAGIONE_SOCIALE, ufficio locale di Livorno, che aveva revocato il codice attribuitole al fine del godimento dell’agevolazione sull’accisa gravante sul gasolio impiegato nella percorrenza di due tratte ferroviarie gestite nell’interesse di un soggetto terzo (RAGIONE_SOCIALE).
La CTR osservava in particolare che l’atto impugnato e quello sul quale aveva provveduto non potevano ricondursi alla giurisdizione tributaria, specificamente ex art. 19, lett. h), d.lgs 546/1992, non incidendo su di un rapporto d’imposta concreto, ma soltanto valutando in astratto la concedibilità (revocata) di un’agevolazione fiscale (in materia di accise su olii minerali combustibili).
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente, nel frattempo ridenominatasi RAGIONE_SOCIALE deducendo un motivo unico.
Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo dedotto la ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione degli artt. 2, 19, d.lgs 546/1992, 24, Cost., poiché la CTR ha negato la giurisdizione tributaria ed affermato quella del giudice amministrativo.
La censura è fondata.
Va anzitutto rilevato che il giudizio può essere definito al livello di questa Sezione semplice, posto che le SU civili si sono già espresse sulla questione di giurisdizione in materia di “revoca di agevolazioni”, com’è pacificamente oggetto del processo in esame, esprimendo il principio di diritto che «È devoluta alla giurisdizione del giudice tributario l’impugnazione del provvedimento della RAGIONE_SOCIALE del Consiglio dei Ministri con cui viene revocato il credito imposta, previsto dall’art. 4, commi da 181 a 186 e 189 della l. 24 dicembre 2003, n. 350, a favore RAGIONE_SOCIALE imprese editrici, in misura corrispondente ad una percentuale della spesa che sarebbe stata sostenuta nell’anno 2004 per la carta utilizzata per la stampa RAGIONE_SOCIALE testate edite e dei libri, in quanto tale beneficio, avendo l’effetto di ridurre l’importo dell’imposta altrimenti dovuta, è da considerarsi un’agevolazione tributaria, il cui diniego o la cui revoca sono impugnabili dinanzi alla Commissione tributaria, in base all’espressa previsione dell’art. 19, lett. h) del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546» (Sez. U, Sentenza n. 9841 del 05/05/2011, Rv. 617552 – 01).
Pur trattandosi di una diversa fattispecie concreta, a tale arresto deve tuttavia attribuirsi una portata interpretativa di ordine RAGIONE_SOCIALE dell’art. 19, comma 1, lett. h) d.lgs 546/1992, alla quale il Collegio intende senz’altro dare seguito.
Del resto il caso che occupa ha un’ontologia giuridica molto chiara, vertendo su provvedimenti -di cui la decisione sul ricorso gerarchico è soltanto il segmento conclusivo di una sequenza
procedimentale nella quale altri provvedimenti sono stati emessi (come puntualmente, per autosufficienza, allegato dalla ricorrente)- univocamente mirati alla revoca di un’agevolazione fiscale (accise sul gasolio).
Non può pertanto dubitarsi circa la sussistenza della giurisdizione tributaria in ordine agli atti impugnati, essendo il richiamo all’art. 7, legge 212/2000 non pertinente.
In conclusione, accolto il ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, sezione staccata sezione staccata di Livorno, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Cosi deciso in Roma 28 settembre 2023
Il presidente
Il consigliere est.