Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16158 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16158 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14879/2020 R.G. proposto da:
NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale allegata al ricorso, dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in Roma al INDIRIZZO presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME
-ricorrente –
AVVISO DI ACCERTAMENTO
contro
Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla INDIRIZZO
-controricorrente –
Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA n. 3584/2019, depositata in data 25/9/2019; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. NOME COGNOME nella camera di consiglio del 14 aprile 2025;
Fatti di causa
Con invito a comparire, l’Agenzia delle Entrate, al fine di definire la posizione fiscale per il 2012, nonché per gli anni 2009, 2010 e 2011, convocò NOME COGNOME (d’ora in poi, anche ‘la contribuente’ ) per chiederle conto dei movimenti contabili sui conti correnti a lei intestati. le movimentazioni sui conti correnti erano riferibili al convivente della attività
Dal contraddittorio così instaurato, sarebbe emerso che contribuente, NOME COGNOME che gestiva varie imprenditoriali intestate formalmente a terzi soggetti.
L’indagine fiscale si concluse con l’emissione di un avviso di accertamento, con il quale l’amministrazione contestò alla contribuente un maggior reddito d’impresa, derivante dagli importi dei versamenti e dei prelevamenti non giustificati.
La C.T.P. di Pavia rigettò il ricorso della contribuente contro il detto avviso di accertamento.
La C.T.R., su appello della contribuente, confermò la sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza d’appello, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo.
Resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso.
Ragioni della decisione
1.Con l’unico motivo di ricorso, rubricato ‘ Nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 39, comma 1, lett. d), e 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, nonché degli artt. 654 c.p.p. e 116 c.p.c., anche per mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione’ , la contribuente censura la sentenza impugnata per aver erroneamente affermato l’irrilevanza della sentenza n. 6707/2018 emessa dal Tribunale penale di Milano, che ha assolto la Necatu dai reati di cui agli artt. 648 ter e 648 bis c .p. ‘perché il fatto non costituisce reato’, in merito agli stessi fatti posti a base della ripresa fiscale.
1.1. Il motivo è inammissibile.
La C.T.R., nel pronunciare la sentenza qui impugnata, ha dato atto, con una motivazione congrua, dell’irrilevanza della sentenza penale di assoluzione pronunciata nei confronti della Necatu.
Prima della introduzione dell’art. 21 bis del d.lgs. n. 74 del 2000 ad opera del d.lgs. n. 87 del 2024, vigeva in pieno il principio del cd. ‘doppio binario’ nei rapporti tra il giudizio penale e il giudizio tributario , con la conseguenza che il giudizio tributario era assolutamente indipendente dall’esito del giudizio penale (Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 16262 del 28/06/2017, Rv. 644927 -01; Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 28174 del 24/11/2017, Rv. 646971 -01; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 8129 del 23/05/2012, Rv. 622685 – 01).
Peraltro, dopo l’introduzione dell’art. 21 bis del d.lgs. n. 74 del 2000, l’efficacia della sentenza penale dibattimentale di assoluzione nel giudizio tributario è limitata alle formule assolutorie ‘perché il fatto non sussiste’ e ‘perché l’imputato non l’ha commesso’, c on la conseguenza che l’assoluzione ‘perché il fatto non costituisce reato’ non esclude che il giudice tributario valuti autonomamente i fatti posti a base della
ripresa fiscale e le prove prodotte in giudizio dalle parti, ed arrivi, all’esito di tale autonoma valutazione, a pronunciare condanna nei confronti del contribuente, come è avvenuto nel caso di specie.
Il ricorso proposto, inoltre, è privo di specificità, mancando il requisito di cui al n. 6) dell’art. 366 c.p.c.: la sentenza penale non è stata specificamente indicata nel corpo del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna NOME COGNOME al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio, che si liquidano in euro cinquemilaseicento per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 aprile 2025.