Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2663 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2663 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , COGNOME NOME e NOME COGNOME NOME , rappresentati e difesi, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’ AVV_NOTAIO del Foro di Milano, che ha indicato recapito PEC, avendo tutti dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio del difensore, al INDIRIZZO in Milano ;
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’RAGIONE_SOCIALE, e domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
-controricorrente –
avverso
la sentenza n. 1832, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia il 7.3.2016, e pubblicata il 31.3.2016;
OGGETTO: Società e soci -Avviso di accertamento 2007 Rilevanza del giudizio penale nel contezioso tributario -Adesione a normativa condonistica – Oneri probatori Morte della parte -Conseguenze.
ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
la Corte osserva:
Fatti di causa
RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE notificava alla RAGIONE_SOCIALE, avente ridotta base partecipativa e dedita all’attività di montaggio di ponteggi per l’edilizia, l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, con riferimento ad II.DD., Iva ed Irap, in relazione all’anno 2007, sul fondamento di una pluralità di rilievi che importavano la contestazione di aver prodotto un reddito reale di Euro 749.709,00, a fronte di un reddito dichiarato di Euro 17.439,00 (sent. CTR, p. 1). Erano quindi notificati al socio dichiarato COGNOME NOME, ed a suo marito NOME COGNOME NOME, ritenuto socio occulto della società, gli avvisi di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO e n. NUMERO_DOCUMENTO, attinenti al reddito di partecipazione ritenuto conseguito.
La società ed i soci impugnavano gli atti impositivi innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, proponendo plurime censure. La CTP riuniva i ricorsi ed accoglieva parzialmente le contestazioni, annullando il primo rilievo proposto dall’Amministrazione finanziaria, e riducendo pertanto il reddito accertato della società di Euro 316.850,00 (ric., p. 3), confermando nel resto gli avvisi di accertamento.
La società ed i soci spiegavano appello avverso la decisione conseguita dal giudice di primo grado, nella parte ad essi sfavorevole, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, rinnovando le proprie critiche. L’RAGIONE_SOCIALE non proponeva ricorso incidentale in ordine al rilievo annullato. Il giudice del gravame rigettava il ricorso.
La società ed i soci hanno introdotto ricorso per cassazione avverso la decisione adottata dalla CTR, affidandosi a due motivi di impugnazione. L’Amministrazione finanziaria resiste mediante
contro
ricorso. I contribuenti hanno quindi depositato anche memoria.
Ragioni della decisione
Con il loro primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., i contribuenti contestano la violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 cod. civ., e dell’art. 116 cod. proc civ., per avere il giudice dell’appello ‘completamente omesso l’esame’ (ric., p. 15) della sentenza penale pronunciata dal Tribunale di Milano il 27.1.2016 (ric., p. 7), di completa assoluzione della COGNOME, socio e legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, da contestazioni analoghe a quelle di cui si dibatte nell’odierno giudizio, con formula ‘perché il fatto non sussiste’.
Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., i ricorrenti censurano la violazione degli artt. 1321, 1325, 1326, 1350, 1362, 1367 e 2696 cod. civ., per non avere il giudice del gravame adeguatamente esaminato la documentazione prodotta, che assicura prova dell’infondatezza dei rilievi mossi dall’Amministrazione finanziaria, ed avere in conseguenza anche errato nel ripartire l’onere della prova tra le parti.
Occorre esaminare preliminarmente le istanze proposte dai ricorrenti mediante la memoria depositata in prossimità della data di udienza.
3.1. Innanzitutto i contribuenti hanno segnalato la scomparsa di NOME COGNOME NOME, intervenuta il 12.10.2017 in Milano, ed hanno domandato dichiararsi l’interruzione del processo.
Occorre però ricordare la condivisibile giurisprudenza di questa Corte regolatrice secondo cui ‘nel giudizio di cassazione, dominato dall’impulso d’ufficio, non trova applicazione l’istituto della interruzione del processo per uno degli eventi previsti dagli artt. 299 e ss. c.p.c., sicché, una volta instaurato il contraddittorio con la notifica del ricorso, la morte dell’intimato non produce
l’interruzione del processo neppure se intervenuta prima della notifica del ricorso presso il difensore costituito nel giudizio di merito, dalla cui relata non emerga il decesso del patrocinato’, Cass. sez. III, 3.12.2015, n. 24635.
3.2. In secondo luogo, COGNOME NOME ha domandato pronunciarsi la cessazione della materia del contendere, con riferimento alla propria posizione processuale, avendo aderito alla normativa di definizione agevolata di cui al Dl n. 119 del 2018, come conv. Deve però rilevarsi che la contribuente non ha prodotto documentazione sufficiente a consentire di ritenere che mediante l’istanza di adesione al condono, presentata in relazione ad una cartella esattoriale, abbia inteso definire proprio la pretesa tributaria riportata nell’avviso di accertamento oggetto del presente giudizio. Inoltre, la contribuente non ha assicurato prova del pagamento di tutte le rate in cui il suo debito erariale è stato frazionato (cfr. art. 3, comma 14, Dl n. 119 del 2018, come conv.).
Tanto premesso, con il loro primo motivo di ricorso i contribuenti criticano la decisione assunta dalla CTR per non avere il giudice dell’appello esaminato e tenuto conto della sentenza penale di assoluzione con formula piena, perché il fatto non sussiste, pronunziata dei confronti di COGNOME NOME nel giudizio che ha avuto ad oggetto sostanzialmente gli stessi fatti su cui si fonda l’atto impositivo per cui è causa in questa sede, non valorizzando gli accertamenti eseguiti in sede penale.
4.1. Ricordato che sul primo rilievo proposto nell’avviso di accertamento si è formato il giudicato favorevole ai contribuenti, essendo stato annullato dalla CTP senza che l’Ente impositore abbia interposto appello, sembra opportuno segnalare in premessa, per chiarezza espositiva, che con il secondo rilievo l’Amministrazione finanziaria ha contestato la percezione di maggiori ricavi, disconoscendo l’affermato finanziamento in favore della società, nella misura di Euro 86.142,00 (ric., p. 4), dichiarato come
effettuato da COGNOME NOME stante, in primo luogo, il fatto che la contribuente non disponeva della provvista necessaria a procedere al finanziamento.
4.1.1. Con il terzo rilievo, inoltre, l’RAGIONE_SOCIALE ha recuperato a tassazione la somma di Euro 312.538,00 ( ibidem ), dichiarata come relativa a costi sopportati per il pagamento degli operai addetti al montaggio/smontaggio dei ponteggi. I costi sono stati disconosciuti perché numerose RAGIONE_SOCIALE fatture di pagamento prodotte risultavano non conformi alla previsione legale in quanto generiche, ed erano pure state redatte, in ampia parte, dalla stessa mano in relazione ad operai diversi. L’Ente impositore ha pure escluso la deducibilità dei costi relativi al pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti, Euro 9.605,21 (ric., p. 5), perché non documentati.
4.1.2. Mediante il quarto rilievo, poi, l’Amministrazione finanziaria ha disconosciuto la detrazione IVA che la società ha invocato in relazione ai canoni di locazione finanziaria di autovetture ed al carburante utilizzato per la circolazione. L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha negato la deducibilità ritenendo non provato che le autovetture, non veicoli commerciali, fossero state utilizzate per le esigenze della società e non personali dei soci. Con riferimento al propellente, l’Amministrazione finanziaria ha contestato che risultava violato l’obbligo di redazione della scheda carburante.
4.3. Tanto premesso, con riferimento alla sentenza penale, la CTR ha osservato che ‘nessun contributo può essere attributo all’esito del giudizio penale, peraltro privo dei requisiti di definitività, atteso che i presupposti per la sussistenza di condotte penalmente rilevanti e i presupposti per l’imposizione fiscale sono differenti’ (sent. CTR, p. 3).
4.4. I ricorrenti, invero, non si confrontano con la decisione che pure impugnano, non ne contrastano efficacemente il fondamento. La prima ragione addotta dalla CTR per negare l’utilizzabilità in
questo giudizio tributario di quanto accertato in sede penale, è che non era stato provato dai ricorrenti il passaggio in giudicato della sentenza penale di assoluzione del legale rappresentante della società. I contribuenti richiamano nel loro ricorso numerose sentenze della Corte di legittimità che, esclusa la possibilità di trasporre automaticamente gli accertamenti eseguiti in sede penale nel giudizio tributario, stante la differenza RAGIONE_SOCIALE prove utilizzabili nei due giudizi, affermano comunque la rilevanza di quanto accertato in sede penale con decisione irrevocabile. Nel loro ricorso, però, i contribuenti non dedicano neppure un cenno al passaggio in giudicato della decisione assolutoria e, soprattutto, non evidenziano come lo abbiano tempestivamente provato, limitandosi ad affermare, solo in memoria, che la decisone è divenuta irrevocabile.
4.4.1. Tanto premesso, come si è visto la decisione della CTR dimostra che i giudici del gravame hanno avuto ben presente la sentenza penale indicata dai ricorrenti, ma non hanno ritenuto di valorizzarne gli accertamenti. Esprimendo il giudizio sul fatto che ad essi compete, comunque, i giudici di merito hanno preso posizione su tutte le questioni dibattute nel giudizio, ed hanno illustrato la loro valutazione, come meglio si vedrà nel prosieguo, seguendo una modalità decisionale che risulta consentita anche in presenza di una decisione penale che risulti provato sia divenuta definitiva.
Il primo motivo di ricorso introdotto dai contribuenti deve pertanto ritenersi inammissibile, e risulta comunque infondato.
Mediante il secondo strumento di impugnazione i ricorrenti censurano la violazione di legge in cui ritengono essere incorso il giudice del gravame per non avere adeguatamente esaminato la documentazione prodotta, che nella loro prospettazione risulta invece idonea ad assicurare prova dell’infondatezza dei rilievi mossi
dall’Amministrazione finanziaria, anche in considerazione di quanto accertato in sede penale.
5.1. Occorre subito segnalare che pure il secondo motivo di ricorso proposto dai ricorrenti presenta evidenti limiti nella formulazione tecnica, e difetta di specificità.
Già nella premessa del loro ricorso, i contribuenti sostengono che la provvista per il finanziamento della società da parte di COGNOME NOME è stata assicurata, ‘in alcuni casi’, mediante ‘assegni dei fratelli Sigg. COGNOME NOME e COGNOME NOME‘ (ric., p. 4), ma neppure indicano quali importi recassero questi assegni. Inoltre, in presenza di un rilievo che contesta la genericità RAGIONE_SOCIALE fatture relative alle prestazioni di montaggio RAGIONE_SOCIALE impalcature, i ricorrenti replicano che ‘molte fatture indicano la natura della prestazione consistente nel montaggio e smontaggio dei ponteggi ed anche il cantiere presso il quale l’opera è prestata’ ( ibidem , cfr. anche ric., p. 18), ma anche in questo caso non chiariscono a quali fatture si riferiscono, quali indicazioni esse riportino, quale sia il loro importo.
5.1.1. I contribuenti, inoltre, argomentano che ‘l’Ufficio contesta la deduzione di Euro 9.605,21 per tassa smaltimento rifiuti, non ritenendo presenti documenti giustificativi, ma il ricorrente ha prodotto la ricevuta relativa al versamento’ (ric., p. 5). Ora, se società e soci intendono evidenziare un vizio di percezione in cui è incorso il giudice dell’appello, il quale non si sarebbe reso conto che un documento era presente in atti, siamo nell’ambito di un vizio revocatorio, che non è consentito far valere in questa sede, fermo restando che i contribuenti non hanno avuto cura di indicare quando il documento sia stato prodotto e dove si trovi allegato nel fascicolo processuale.
5.2. La RAGIONE_SOCIALE, invece, ha spiegato con chiarezza, tra l’altro, che gli assegni con cui i fratelli, non si sa per quale ragione, avrebbero fornito la provvista per i prestiti alla società che sarebbero stati
effettuati dalla COGNOME, ‘non è dimostrata … dalla produzione degli estratti conto bancari; gli assegni prodotti non sono riconciliabili con le schede contabili né risultano versati su conti della società. Sulla ripresa della voce di costo per prestazioni rese da terzi, si deve confermare il primo deciso atteso che è tutt’ora indimostrato che tali fatture siano riferibili a prestazioni effettivamente rese. Le fatture risultano generiche e difformi da quanto previsto dall’art. 21 comma 2, del DPR 633/72. Non risultano documenti neppure in riferimento ai costi esposti in bilancio per lo smaltimento rifiuti, né con riguardo alle spese per carburanti e lubrificanti atteso che non sono state prodotte le schede carburante. Anche con riguardo ai costi sostenuti per leasing l’ufficio ha correttamente riconosciuto solo quelli relativi agli automezzi per trasporto merci in quanto strumentali all’attività edile ma non quelli relativi al trasporto privato in quanto non inerenti e riferibili all’utilizzo privato da parte dei soci che, come da verifiche all’anagrafe tributaria, non dispongono di automezzi …’ (sent. CTR, p. 3).
5.3. A fronte RAGIONE_SOCIALE chiare motivazioni esposte dal giudice dell’appello, i ricorrenti propongono solo proprie personali ricostruzioni dei fatti, invocando a fondamento pretese produzioni documentali di cui non hanno cura di riprodurre il contenuto, neppure in sintesi.
Anche il secondo motivo di ricorso introdotto dai contribuenti, nella parte in cui lo si può ritenere ammissibile, risulta comunque infondato.
In definitiva il ricorso per cassazione proposto da società e soci, per le ragioni esposte, deve essere rigettato.
6.1. Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza, e sono liquidate in dispositivo, in considerazione della natura RAGIONE_SOCIALE questioni affrontate e del valore della controversia.
6.2. Risultano anche integrati i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, del c.d. doppio contributo.
La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
rigetta il ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , da COGNOME NOME ed NOME COGNOME NOME , che condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali in favore della costituita controricorrente, e le liquida in complessivi Euro 5.600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis , se dovuto.
Così deciso in Roma, l’11.1.2024.