Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31978 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31978 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4159/2024 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO SICILIA n. 7189/2023 depositata il 30/08/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La controversia ha origine dall’impugnazione, da parte della società RAGIONE_SOCIALE, della cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA, notificata il 20 novembre 2009, recante l’iscrizione a ruolo per l’omesso versamento dell’IVA relativo al mese di novembre 2005, per un importo di € 126.741,00, oltre interessi e sanzioni.
La società contribuente ha dedotto di aver legittimamente usufruito della sospensione dei termini tributari prevista per i soggetti colpiti dagli eventi sismici e vulcanici verificatisi il 29 ottobre 2002, che colpirono diversi comuni della provincia di Catania, tra cui Santa Venerina, sede legale e operativa della società. In particolare, la sospensione era stata disposta con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3442 del 10 giugno 2005, e successivamente prorogata fino al 15 dicembre 2005.
La contribuente sosteneva di aver regolarizzato la propria posizione mediante ravvedimento operoso e adesione alla definizione agevolata prevista dall’art. 1, comma 1011, della legge n. 296/2006, versando 19 rate su 304 previste.
La Commissione Tributaria Provinciale di Catania, con sentenza n. 450/2013, accoglieva il ricorso, ritenendo che l’omesso versamento RAGIONE_SOCIALE prime rate non comportasse la decadenza dal beneficio, in quanto sanato e definito nei termini previsti dalla normativa.
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE proponeva appello, ma la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, con sentenza n. 2763/15/2020, lo dichiarava inammissibile per tardività, rilevando che l’atto era stato consegnato all’ufficio postale il 16 gennaio 2014, oltre il termine ultimo del 15 gennaio 2014.
Avverso tale pronuncia, l’RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione, lamentando la mancata considerazione della distinta di spedizione
recante il timbro postale del 15 gennaio 2014, che avrebbe dimostrato la tempestività dell’appello.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 13253/2022, accoglieva il ricorso e disponeva il rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale.
Nel giudizio di rinvio, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado per la Sicilia, con sentenza n. 7189/13/2023, ha confermato l’inammissibilità dell’appello, non risultando dimostrata la tempestiva produzione della distinta di spedizione nel fascicolo processuale entro i termini di legge.
Avverso tale sentenza, l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto nuovo ricorso per cassazione.
La società contribuente si è costituita, depositando controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 63 del D.Lgs. n. 546/1992 e 384 c.p.c., per non essersi il giudice di rinvio uniformato al principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione. La ricorrente censura la sentenza impugnata per aver nuovamente dichiarato l’inammissibilità dell’appello, nonostante la Suprema Corte avesse ritenuto valida la distinta di spedizione recante il timbro postale del 15 gennaio 2014, idonea a dimostrare la tempestività della notifica.
Con il secondo motivo si deduce, sempre ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia, nonché la violazione di norme nazionali e comunitarie in materia di IVA e aiuti di Stato, per non aver il giudice di rinvio esaminato le difese dell’RAGIONE_SOCIALE sulla legittimità della cartella esattoriale.
Con il terzo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 92 c.p.c., per aver il giudice di rinvio condannato l’RAGIONE_SOCIALE alle spese di lite senza adeguata motivazione. Il primo motivo è fondato e va accolto, con assorbimento degli altri due.
Il giudice regionale ha ritenuto fondata l’eccezione preliminare, osservando che il termine lungo di sei mesi per la proposizione dell’appello, previsto dall’art. 327 c.p.c., come modificato dalla legge n. 69/2009, fosse applicabile al caso di specie, poiché il giudizio di primo grado era stato instaurato nel 2010. Considerata anche la sospensione feriale di 46 giorni, il termine per la notifica dell’appello scadeva il 15 gennaio 2014; tuttavia, l’atto risultava consegnato all’ufficio postale il giorno successivo, il 16 gennaio, e dunque oltre il termine. La Commissione ha richiamato la giurisprudenza della Cassazione secondo cui la notifica si perfeziona, per il notificante, al momento della consegna all’ufficiale postale, concludendo per la tardività dell’appello e la sua conseguente inammissibilità.
Così facendo, tuttavia, il giudice d’appello ha violato il giudicato interno, evincibile dall’ordinanza n. 13253 del 2022, che aveva già sancito la tempestività dell’appello.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in parola, ha infatti accolto il ricorso dell’RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, che aveva dichiarato inammissibile l’appello dell’Amministrazione finanziaria per presunta tardività.
Nel giudizio di rinvio è precluso qualsiasi riesame dei presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione, anche in relazione ad errores in iudicando o a violazioni processuali, quando il principio è stato affermato rispetto a un fatto con valenza processuale.
Invero, nel giudizio di rinvio, il giudice non può riesaminare questioni già decise dalla Corte di Cassazione, neppure se rilevabili d’ufficio, poiché ciò vanificherebbe l’efficacia preclusiva della sentenza rescindente, che riguarda anche i presupposti logico -giuridici della decisione.
È principio consolidato che, in caso di accoglimento del ricorso per violazione di legge, l’efficacia vincolante della sentenza di cassazione si estende anche ai presupposti di fatto che ne costituiscono la premessa necessaria, anche implicita, e che non possono essere rimessi in discussione nel giudizio di rinvio.
Giova, altresì, rammentare che la sentenza rescindente partecipa della qualità dei comandi giuridici e va interpretata come una norma, vincolando il giudice del rinvio non solo al principio di diritto espresso, ma anche alle sue premesse logiche e fattuali.
La CTR aveva ritenuto che l’appello fosse stato notificato oltre il termine lungo di sei mesi previsto dall’art. 327 c.p.c., calcolato dal deposito della sentenza di primo grado, avvenuto il 30 maggio 2013. In particolare, si era basata sulla ricevuta della raccomandata, da cui risultava che l’atto era stato consegnato all’ufficio postale il 16 gennaio 2014, cioè un giorno dopo la scadenza del termine (15 gennaio 2014). Tuttavia, l’RAGIONE_SOCIALE aveva allegato all’atto di appello una distinta di spedizione recante il timbro datario RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 15 gennaio 2014, che attestava la consegna dell’atto all’ufficio postale entro il termine utile.
La Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso, chiarendo che, nel processo tributario, la prova della tempestività della notifica a mezzo posta può essere validamente fornita mediante la produzione dell’elenco RAGIONE_SOCIALE raccomandate con il timbro postale. Tale timbro, anche se privo di sottoscrizione, costituisce atto pubblico e attesta la consegna dell’atto all’ufficio postale, essendo la sua veridicità garantita dalla rilevanza penale di eventuali
falsificazioni. La RAGIONE_SOCIALE, non tenendo conto di questo principio, ha erroneamente dichiarato l’appello tardivo.
Nel giudizio di rinvio, che è un procedimento chiuso e preordinato alla sostituzione della sentenza cassata, non è consentito alle parti ampliare il thema decidendum, né riesaminare questioni che costituiscono oggetto di giudicato implicito, anche se non espressamente trattate dalla Corte Suprema.
Pertanto, la sentenza impugnata va cassata in relazione al primo motivo, con assorbimento degli altri, e la causa va rinviata alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti il secondo e il terzo motivo. Cassa la sentenza impugnata. Rinvia per un nuovo esame e per la regolazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 14/10/2025.
La Presidente
COGNOME COGNOME