Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 644 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 644 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/01/2025
Din. Rimb. IRPEF 1990 – 1992
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13896/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO C/D, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato.
COGNOME NOME rappresentato e difeso dall’Avvocato NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo sito in Catania, INDIRIZZO
-controricorrente NOME e COGNOME NOME, rappresentate e difese dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliate presso lo studio di questi ultimi in Catania, INDIRIZZO
-controricorrenti –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. SICILIA n. 2426/13/2022, depositata in data 22 marzo 2022 e notificata in data 25 marzo 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 dicembre 2024 dal Consigliere dott.ssa NOME COGNOME
Rilevato che:
NOME COGNOME titolare di redditi di fabbricati, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, di impresa e di capitale impugnava il silenzio rifiuto dell’Ufficio formatosi sulla domanda di rimborso del 90% degli importi versati a titolo di IRPEF e ILOR, per complessivi euro 71.781,26 (su un totale di euro 79.756,96), relativamente agli anni 1990, 1991 e 1992, giusta disposizione di cui all’articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 2. La C.t.p. di Catania, con sentenza n. 332/09/2011, accoglieva
integralmente il ricorso.
Contro tale sentenza proponeva appello l’Agenzia delle Entrate dinanzi la C.t.r. della Sicilia e, con sentenza n. 1624/34/2014, depositata in data 13 marzo 2014, la C.t.r. adita rigettava il gravame dell’Ufficio e compensava la sentenza impugnata.
Avverso la sentenza della C.t.r. della Sicilia, l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione e, con ordinanza 10554/2020, pubblicata il 4 giugno 2020, quest’ultima accoglieva il ricorso dell’Ufficio, con rinvio alla C.t.r. siciliana.
Gli eredi di NOME COGNOME nelle more deceduto, cioè NOME COGNOME e NOME COGNOME nonché NOME COGNOME, riassumevano il giudizio dinanzi alla C.t.r. della Sicilia; si costituiva anche l’Ufficio.
La C.t.r. Sicilia, con sentenza n. 2426/13/2022, depositata in data 22 marzo 2022 e notificata il 25 marzo 2022, accoglieva l’appello disponendo il rimborso delle somme pagate relative al periodo 1990-1991-1992 a titolo di IRPEF ed ILOR, nella misura del 90% delle imposte pagate, oltre interessi.
Avverso la sentenza della C.t.r. della Sicilia, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
NOME COGNOME e NOME COGNOME nonché NOME COGNOME hanno resistito con controricorso.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 17 dicembre 2024 per le quali le controricorrenti hanno depositato memorie.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 57 e 63 D.Lgs 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» l’Ufficio lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha riconosciuto il rimborso per l’importo di € 94.807,54 importo che la parte ha introdotto per la prima volta nel ricorso per riassunzione, così decidendo su petitum sostanziale diverso da quello introdotto nel giudizio.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, cosi rubricato: «Violazione e falsa applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea; dei principi stabiliti dalla Commissione Europea con Decisione (UE) 2016/195, notificata con il n. C (2015) 5549 final , dell’art. 2697 cod. civ., oltre che degli articoli 11 e 117 Cost, nonché dell’art.53 Cost., in relazione all’articolo 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» l’Ufficio lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha riconosciuto che l’applicazione del regolamento de minimis attiene alla fase del riconoscimento del diritto previa verifica dell’esistenza e della legittimità della domanda e, quindi, non può che inerire alla fase di merito e non già a quella esecutiva.
Pregiudizialmente va disattesa l ‘eccezione di procedibilità del ricorso per mancato deposito della prova della notifica alla ricorrente della sentenza impugnata, atteso che, rispetto alla data di deposito della stessa sentenza, sentenza che è quella del 22
marzo 2022, il ricorso medesimo risulta notificato in data 20 maggio 2022 e, quindi, nel termine breve di 60 giorni ( cfr. Cass., Sez. U , n. 21349 del 06/07/2022, in motivazione, p.4.2, che richiama Cass. n. 11386 del 2019 e Cass. n. 17066 del 2013; v. pure Cass. n. 15832 del 07/06/2021).
Passando alla disamina dei motivi, il primo è fondato.
Effettivamente, rispetto al riconoscimento della somma di € 71.781,26 (90% di € 79.576,96) operat o nella sentenza della C.t.r. siciliana n. 1624/34/2014 confermativa della sentenza della C.t.p. n. 332/09/2011 del 21/04/2011, nella sentenza impugnata, resa a seguito dell’ordinanza di cassazione con rinvio n. 10554/2020 di questa Corte, viene riconosciuta, a titolo di rimborso, la somma di € 94.807,54; quindi, la parte per la prima volta ha introdotto tale diverso petitum nel giudizio di riassunzione. La circostanza che non è smentita dal contribuente né in controricorso e nemmeno in memoria, realizza una violazione sia del petitum richiesto nella domanda di rimborso originaria, sia della natura chiusa del giudizio di rinvio disposto dalla ordinanza della Corte precedente.
3.1. Costituisce giurisprudenza consolidata quella secondo cui nel giudizio di appello tributario, riassunto a seguito di rinvio della Corte di cassazione, è inammissibile la produzione di nuovi documenti, fatta eccezione per quelli che non si siano potuti depositare in precedenza per causa di forza maggiore, stante la natura di “giudizio chiuso” riconosciuta al grado di rinvio (Cass. 29/07/2014, n. 20535).
Più di recente, questa Corte ha avuto modo di chiarire che il vizio di ultrapetizione si configura quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell’azione (“petitum” o “causa petendi”), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (“petitum” immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (“petitum” mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori
mediante l’introduzione di nuovi elementi di fatto nel tema controverso (Cass. 08/03/2022, n. 7591).
3.2. Nel caso di specie, con la sentenza impugnata, è stato riconosciuto il rimborso per l’importo di € 94.807,54, con una maggiorazione dell’originrio petitum che la parte ha introdotto per la prima volta nel ricorso per riassunzione.
Anche il secondo motivo è fondato.
Questa Corte ha avuto modo di precisare che «l’art. 9, comma 17, della I. n. 289 del 2002 (recante benefici fiscali in favore delle vittime del sisma del 13 e 16 dicembre 1990 in Sicilia) non è applicabile ai contribuenti che svolgono attività d’impresa, costituendo un aiuto di stato illegittimo, ai sensi dell’art. 108, par. 3, del TFUE, come stabilito dalla decisione della Commissione (UE) 2015/5549 del 14 agosto 2015, la quale ha pure precisato che, per quanto riguarda gli aiuti individuali già concessi prima della data di avvio della decisione e dell’ingiunzione di sospensione, il regime va considerato compatibile con il mercato interno se, in virtù della deroga prevista dall’art. 107, par. 2, lett. b) del T.F.U.E., può essere stabilito un nesso chiaro e diretto tra i danni subiti dall’impresa in seguito alla calamità naturale e l’aiuto di Stato concesso, dovendosi evitare i casi di sovracompensazione rispetto ai danni subiti, dovuta al cumulo di aiuti, oppure se i benefici risultino in linea con il regolamento ‘de minimis’ applicabile» (cfr. Cass. 25 gennaio 2019, n. 2208; Cass. 26 marzo 2019, n. 8408). Tutto ciò presuppone necessariamente (ma non unicamente) che il beneficiario abbia sede operativa nell’area colpita dalla calamità naturale al momento dell’evento, e che sia evitata una sovracompensazione rispetto ai danni subiti dalla impresa, scorporando dal danno accertato l’importo compensato da altre fonti (assicurative o altre misure di aiuto: p. 148 della decisione della Commissione). Inoltre, per il rispetto del principio de minimis, non basta che l’importo chiesto in recupero ed oggetto del singolo
procedimento sia inferiore alla soglia fissata dal diritto dell’UE (€ 200.000,00 nel triennio), dovendo invece la relativa prova riguardare l’ammontare massimo totale dell’aiuto rientrante nella categoria de minimis su un periodo di tre anni a decorrere dal momento del primo (Cass. 9 giugno 2017, n. 14465).
A tal proposito, è stato precisato che il giudice del merito dovrà, di conseguenza, verificare in concreto che il beneficio individuale sia in linea con il regolamento de minimis applicabile.
4.1. Nella fattispecie in esame, la sentenza impugnata ha erroneamente disposto la spettanza del diritto al rimborso ‘salva poi la quantificazione da eseguirsi a cura dell’Agenzia delle Entrate in sede esecutiva sia con riferimento ai limiti del regolamento cd. ‘de minimis’ applicabile che ai limiti del d.l. n. 162 del 2019, cd. Decreto mille proroghe convertito nella legge n. 8 del 2020′ , per cui il giudice d’appello è venuto meno al dovere di effettuare l’accertamento in fatto che gli competeva e che non poteva essere rimesso ad una delle parti nella sede esecutiva.
5. In conclusione, va accolto il ricorso e la sentenza impugnata va cassata con rinvio del giudizio al giudice a quo affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame, nonché provveda in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia il giudizio innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 17 dicembre 2024.