Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15412 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15412 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 09/06/2025
Giudizio di rinvio -questioni nuove rilevabili di ufficio -divieto.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18417/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dal l’Avvocatura generale dello Stato ,
-ricorrente –
contro
COGNOME rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME
-resistente –
e
NOME COGNOME, COGNOME,
-intimati –
avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. CAMPANIA, n. 442/2021 depositata in data 14 gennaio 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21
marzo 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
L’Agenzia delle entrate emetteva nei confronti della RAGIONE_SOCIALE avviso di accertamento con il quale , per l’anno di imposta 2004, rideterminava il reddito a seguito dell’applicazione degli studi di settore.
Avverso l’atto impositivo la società proponeva ricorso avanti la CTP di Caserta la quale, con sentenza n. 546/2010, lo accoglieva.
L’Ufficio p roponeva appello innanzi alla CTR della Campania la quale, con sentenza n. 490/2015, lo rigettava.
Contro quest’ultima l’Ufficio proponeva ricorso per cassazione evocando in giudizio anche i soci NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME stante , secondo quanto riportato nell’odierno ricorso, «la cessazione dell’impresa».
Questa Corte, con ordinanza n. 19623/2018, accoglieva il ricorso, cassava la sentenza impugnata e rinviava la controversia alla CTR della Campania, in diversa composizione.
I soci riassumevano il giudizio innanzi alla CTR che, con la sentenza di cui all’epigrafe , dichiarava la nullità dell’intero giudizio. Rilevava che era pacifico in atti che la società si era estinta in data 4 aprile 2007, che era stata cancellata dal registro delle imprese il 25 ottobre 2007 e che l’avviso di accertamento , relativo all’anno di imposta 2004, era stato notificato a NOME COGNOME nella qualità di legale rappresentante il 9 dicembre 2009. Affermava, per l’effetto, che l’inesistenza della società si rifletteva sul ricorso, proposto da soggetto inesistente, restando esclusa la ratifica da parte degli ex soci.
Avverso tale sentenza ricorre l’ Agenzia delle entrate.
NOME COGNOME ha depositato atto, intestato «controricorso», nel quale non ha articolato alcuna difesa, «al solo fine di ricevere comunicazioni dalla cancelleria». COGNOME NOME e COGNOME NOME sono rimasti intimati.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l’Ufficio denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 384 cod. proc. civ. e dell’art. 627 cod. proc. civ.
Censura la sentenza impugnata per aver accolto il ricorso in riassunzione dei soci sul rilievo della «estinzione del procedimento per la notifica dell’atto impositivo a società già cancellata nel registro delle imprese». Osserva che i soci, pur convenuti nel giudizio di legittimità, nulla avevano dedotto sul punto, atteso che non avevano svolto attività difensiva; che la società, sebbene estinta, aveva comunque impugnato l’atto impositivo, creando un ragionevole affidamento sulla ultrattività del mandato, sulla capacità di stare in giudizio e sulla legittimazione attiva; che questa Corte, con l’ordinanza di rinvio , si era pronunciata nel merito della questione ad essa rimessa, relativa alla verifica circa gl i elementi presuntivi dell’anti -economicità dell’attività aziendale; che, invece, la CTR, in sede di rinvio, si era pronunciata su questione nuova.
Con il secondo motivo l’Ufficio denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 394 cod. proc. civ., dell’art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’art. 112 cod. proc. civ.
Censura la sentenza impugnata per avere accolto le istanze dei contribuenti, dichiarando la nullità dell’intero procedimento per notifica dell’avviso a società già estinta, pur trattandosi di pronuncia su motivi nuovi, sollevati per la prima volta in sede di rinvio.
I motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, sono fondati.
3.1. Questa Corte, con giurisprudenza costante, ha chiarito che nel giudizio di rinvio, che è un procedimento chiuso, preordinato a una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, non solo è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum , mediante la formulazione di domande ed eccezioni nuove, ma operano anche le preclusioni derivanti dal giudicato implicito formatosi con la sentenza rescindente, onde neppure le questioni rilevabili d’ufficio, che non siano state considerate dalla Corte Suprema, possono essere dedotte, o comunque esaminate, giacché, diversamente, si finirebbe per porre nel nulla o limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità (Cass. 10/08/2023, n. 24357, Cass. 31/05/2017, n. 13759, Cass. 19/02/2015, n. 3320). Si è precisato, pertanto, che nel giudizio di rinvio non possono essere proposti dalle parti, né presi in esame dal giudice, motivi di impugnazione differenti da quelli che erano stati formulati nel giudizio di appello conclusosi con la sentenza cassata e che continuano a delimitare, da un lato, l’effetto devolutivo dello stesso gravame e, dall’altro, la formazione del giudicato interno (Cass. 27/10/2023, n. 29879, Cass. 21/02/2019, n. 5137). L e parti, pertanto, non possono avanzare richieste diverse da quelle già prese né formulare difese, che, per la loro novità, alterino completamente il tema di decisione o evidenzino un fatto ex lege ostativo all’accoglimento dell’avversa pretesa, la cui affermazione sia in contrasto con il giudicato implicito ed interno, così da porre nel nulla gli effetti intangibili della sentenza di cassazione ed il principio di diritto che in essa viene enunciato, non in via astratta, ma agli effetti della decisione finale (Cass. 15/02/2024, n. 4203).
3.2. La CTR, nel pronunciarsi sulla nullit à dell’intero procedimento , in quanto l’avviso di accertamento era stato notificato a società già estinta, non si è attenuta a questi principi.
Questa Corte, infatti, con la ordinanza di rinvio -decidendo sul ricorso proposto dall’A genzia delle entrate in contraddittorio sia con la società che con i singoli soci -si era pronunciata nel merito della questione; in particolare, si era così espressa: «il giudice di appello, in modo del tutto apodittico, ha ritenuto che la determinazione induttiva del reddito operata dall’Amministrazione non sia giustificata e che gli elementi presuntivi offerti non siano di per sé sufficienti a sostenere l’accertamento, ma non ha adeguatamente valutato, con motivazione sufficiente ed idonea ad esplicitare le ragioni poste a fondamento della decisione assunta, tutte le circostanze di fatto emergenti dall’avviso di accertamento e le allegazioni offerte dall’Ufficio, quali la assenza di prova documentale idonea a dimostrare che la contribuente nello svolgimento della propria attività si sia avvalsa in via esclusiva delle prestazioni lavorative dei soci e che, ai sensi dell’art. 2513 cod. civ., fosse in possesso dei requisiti numerici oggettivi di prevalenza mutualistica, nonché la incongruenza dei ricavi e dei redditi dichiarati che esprimevano in modo evidente l’antieconomicità della attività svolta».
In ragione della pronuncia nel merito, restavano coperte dal giudicato implicito tutte le questioni relative alla legittimazione di una società ormai estinta e dei soci di quest’ultima.
In conclusione, il ricorso va accolto; la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania che procederà a nuovo esame, secondo quanto ad essa demandato con l’ordinanza di questa Corte , n. 19623 del 2018, e si pronuncerà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata a rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, che si pronuncerà anche sulle spese dei giudizi di legittimità.
Così deciso in Roma, il 21 marzo 2025.