Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29704 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29704 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 10/11/2025
COGNOME RAGIONE_SOCIALE-Giudizio di rinvio-Onere di riproposizione-Insussistenza
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26939/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore p.t., domiciliata in ROMA, alla INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis ;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del l.r.p.t.;
– intimata – avverso la sentenza n. 165/02/2024 RAGIONE_SOCIALE Corte di giustizia tributaria di II grado dell’Umbria, pubblicata il 3/05/2024, non notificata; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 10/10/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
In controversia su impugnazione di cartella di pagamento emessa ai sensi dell’art. 36 -bis d.P.R. n. 600 del 1973, e relativa ad
IRES per anno d’imposta 2013, in ordine all’emendabilità RAGIONE_SOCIALE dichiarazione dei redditi, anche oltre i termini previsti dall’art. 2, comma 8bis , del d.P.R. n. 322/1998, in relazione ad un investimento effettuato nel 2010 dalla RAGIONE_SOCIALE, ai sensi dell’art. 6 RAGIONE_SOCIALE legge n. 388 del 2000 (cd. COGNOME RAGIONE_SOCIALE), la Commissione tributaria regionale (CTR) dell’Umbria accolse l’appello erariale contro la sentenza di primo grado RAGIONE_SOCIALE Commissione tributaria provinciale (CTP) di Terni, favorevole alla società contribuente. I giudici ritennero in particolare che la dichiarazione dei redditi non fosse emendabile sul punto, in quanto avente valore di scelta negoziale e non di mera dichiarazione di scienza.
Contro tale sentenza la società propose ricorso per cassazione, che la Corte, con ordinanza n. 34712/2022 depositata in data 25/11/2022, accolse, cassando la sentenza con rinvio.
In particolare, questa Corte riconobbe che al contribuente spettasse la possibilità, in sede contenziosa, di opporsi alla maggiore pretesa tributaria azionata dal fisco anche con diretta iscrizione a ruolo a seguito di mero controllo automatizzato, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella sua redazione ed incidenti sull’obbligazione tributaria, indipendentemente dal termine (decadenziale) di cui all’art. 2 citato. Nel caso di specie, l’investimento in questione, effettuato nel 2010, non era stato in origine portato a deduzione RAGIONE_SOCIALE base imponibile IRES a causa del dubbio in merito alla possibilità di cumulo RAGIONE_SOCIALE deduzione fiscale con le tariffe incentivanti pro tempore vigenti per gli impianti di energia alternativa. Pertanto, la mancata immediata fruizione del beneficio fiscale nel relativo anno di imposta non poteva dirsi imputabile ad una scelta discrezionale RAGIONE_SOCIALE società contribuente, ma all’incertezza interpretativa relativa alla cumulabilità RAGIONE_SOCIALE agevolazioni consistenti nella tariffa incentivante prevista dal conto energia (d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, art. 25, comma 10), di cui già
usufruiva la società contribuente, e RAGIONE_SOCIALE detassazione degli investimenti ambientali previsti dalla c.d. COGNOME ambientale (L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 6, commi da 13 a 19). Tale incertezza normativa era stata risolta solo a seguito del D.M. 5 luglio 2012, il cui art. 19 aveva posto fine ad ogni dubbio circa la possibilità di cumulare i due benefici fiscali, permettendo da quella data ai contribuenti di accedere a tale agevolazione.
Riassunto il giudizio da parte RAGIONE_SOCIALE società, la RAGIONE_SOCIALE Umbria, ha così motivato: «prende atto del “dictum” RAGIONE_SOCIALE Cassazione e, di conseguenza, annulla in riassunzione la ricordata sentenza con contestuale reiezione dell’appello dell’Ufficio e conferma integrale RAGIONE_SOCIALE sentenza del Giudice provinciale».
Contro tale sentenza l ‘ RAGIONE_SOCIALE propone ricorso affidandosi ad un motivo.
La società, al cui difensore il ricorso è stato notificato a mezzo p.e.c. in data 4/12/2024, non svolge attività difensiva.
La causa è stata fissata ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c. per l’adunanza camerale d el 10/10/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la difesa erariale censura la violazione dell’art. 112 c.p.c. in una con l’art. 1, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, avendo il giudice del rinvio pronunciato unicamente sul profilo RAGIONE_SOCIALE tardività RAGIONE_SOCIALE richiesta di beneficiare dell’agevolazione fiscale considerata e quindi omesso di pronunciare sugli ulteriori motivi di appello originariamente sollevati dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , e in particolare sui motivi attinenti a due questioni: la mancanza del requisito soggettivo per carenza del necessario carattere RAGIONE_SOCIALE «indipendenza» RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE, e l’inadempimento de ll’onere di provare l’ an e il quantum dell’invocata agevolazione
fiscale; la ricorrente precisa altresì che sulla seconda questione, benchè non riprodotta nelle controdeduzioni depositate nel giudizio di rinvio, la Corte di giustizia doveva comunque, in base ai principi propri del giudizio di rinvio e all’art. 394 c.p.c., pronunciarsi e che non possa configurarsi alcun giudicato implicito nella decisione RAGIONE_SOCIALE sola questione preliminare RAGIONE_SOCIALE emendabilità RAGIONE_SOCIALE dichiarazione e RAGIONE_SOCIALE sua tempestività.
Il motivo è fondato.
2.1. La ricorrente ha debitamente riprodotto e richiamato le doglianze ulteriori contenute nel suo atto di appello nel quale, oltre a censurare l ‘ originaria decisione di primo grado sull ‘ emendabilità RAGIONE_SOCIALE dichiarazione e sulla sua tempestività, svolgeva, nel primo motivo, articolati rilievi in ordine al difetto di motivazione in merito a:
insussistenza del requisito soggettivo RAGIONE_SOCIALE indipendenza RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, requisito soggettivo previsto dal D.M. 18/09/1997, per godere dell’agevolazione per investimenti ambientali, poiché « nell’anno di imposta interessato, ossia nell’anno 2010 (in quanto nell’anno 2015 le azioni e le quote sono state acquisite dalla RAGIONE_SOCIALE al 100% come si vede dalla visura storica RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE), due società (la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, oggi RAGIONE_SOCIALE) risultano titolari di diritti su azioni RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con quota del 50% ciascuna, quindi ben oltre il 25% previsto ex lege . Ne ll’anno 2014, poi, la RAGIONE_SOCIALE cede le proprie quote alla RAGIONE_SOCIALE, quote poi vendute, a loro volta, alla RAGIONE_SOCIALE;
mancata allegazione RAGIONE_SOCIALE «documentazione necessaria (fatture, scritture contabili obbligatorie) idonea a valutare la sussistenza ai fini contabili e fiscali dell’investimento asserito, il suo ammontare, la corretta contabilizzazione dei costi ad esso inerenti, ecc., nonché del rispetto dei requisiti formali e sostanziali necessari per
l’applicazione RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE‘ » nonché assenza di adeguata perizia al riguardo.
2.2. Di tali questioni la Corte di giustizia tributaria di secondo grado non si occupa affatto, essendo la scarna motivazione incentrata unicamente sulla emendabilità RAGIONE_SOCIALE dichiarazione, come del resto esplicitamente evidenziato laddove la sentenza afferma che «La questione in causa è stata correttamente inquadrata in riferimento alla questione RAGIONE_SOCIALE emendabilità RAGIONE_SOCIALE dichiarazione dei redditi oltre i termini previsti dall’articolo 2 comma 8 bis del dpr 322/98 per investimento effettuato nel 2010».
2.3. Ciò premesso in fatto, in diritto va altresì data continuità all’orientamento maggioritario di questa Corte (e di recente ribadito da Cass. 03/05/2024, n. 12065 anche per il caso di parte rimasta contumace) secondo cui la riassunzione, anche ad opera di una sola RAGIONE_SOCIALE parti, ponendo le stesse nella medesima posizione originaria, impone al giudice del rinvio di decidere la controversia sulla base RAGIONE_SOCIALE conclusioni già formulate nelle precedenti fasi di merito, sicché, fatta salva l’ipotesi di un eventuale giudicato interno, egli è chiamato a pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni di merito a suo tempo proposte, a prescindere dalla loro formale ed espressa riproposizione (Cass. 17/03/2022, n. 8773, che ammette solo una possibilità di rinuncia, anche implicita ma pur sempre in presenza di comportamenti inequivoci, e cioè atti che nessun altro significato potrebbero rivestire, se non quello di rinunciare all’impugnazione; analogamente Cass. 12/02/2019, n. 4070; Cass. 19/12/2017, n. 30529).
Il che rende non rilevante che nelle controdeduzioni depositate nel giudizio di rinvio la difesa erariale avesse riproposto solo la prima RAGIONE_SOCIALE due questioni sopra evidenziate.
2.4. Deve infine escludersi che la Corte di giustizia, nel decidere sulla emendabilità RAGIONE_SOCIALE dichiarazione e sulla tempestività RAGIONE_SOCIALE stessa,
abbia implicitamente deciso anche le questioni meritali RAGIONE_SOCIALE spettanza soggettiva e oggettiva dell’agevolazione contestata, in quanto evidentemente conseguenziali in ordine logico e giuridico, e quindi in alcun modo pregiudicate dalla prima questione la cui decisione non si configura come incompatibile con la pronuncia sulle medesime, che si rivela quindi del tutto omessa.
Il ricorso va, alla luce di tali considerazioni, accolto; la sentenza va cassata con rinvio RAGIONE_SOCIALE causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Umbria, in diversa composizione, cui si demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Umbria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, in data 10 ottobre 2025.
La Presidente NOME COGNOME