Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33280 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33280 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3347/2023 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE dello RAGIONE_SOCIALE, presso i cui Uffici è domiciliata in Roma, INDIRIZZO; -ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, n. 3201/2022, depositata il 29 novembre 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 ottobre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. -La RAGIONE_SOCIALE presentava al concessionario della riscossione il modello NUMERO_DOCUMENTO con il quale chiedeva il rimborso ai sensi dell’art. 30, comma 3, d. P.R. 633/1972 di un credito IVA relativo al 2003 di ammontare pari ad euro 90.000,00, scaturente dall’acquisto di alcuni beni strumentali. Nel corso dell’istruttoria, l’Ufficio disponeva un accesso presso i locali destinati all’esercizio dell’attività, al fine di appurare l’effettiva operatività del soggetto IVA. I verbalizzanti, nel processo verbale di accesso, dichiaravano che i lavori di completamento dell’aeroporto – sede operativa della società – risultavano nello stesso stato di avanzamento di una precedente verifica, eseguita dall’Ufficio in data 28 marzo 2003. Gli immobili versavano in stato di evidente abbandono e nessuno dei responsabili della società veniva rinvenuto in loco. Sulla base della riscontrata inesistenza operativa della società, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE rigettava la richiesta di rimborso.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Lecce il diniego di rimborso.
L’Ufficio si costituiva in giudizio.
Con sentenza n. 678/03/2010, depositata il 30 novembre 2010, la Commissione tributaria provinciale di Lecce accoglieva il ricorso.
Avverso tale pronuncia l’Ufficio proponeva atto di appello.
La contribuente si costituiva in giudizio.
Con sentenza n. 948/22/2014, depositata in data 28 aprile 2014, la Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, respingeva l’appello dell’Ufficio .
L ‘RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione.
Resisteva la società contribuente.
Con ordinanza n. 27674/2019, pubblicata il 29 ottobre 2019, la Suprema Corte accoglieva il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo, cassava la sentenza impugnata e rinviava, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Puglia in diversa composizione
-Il giudizio veniva riassunto a cura della società.
Con sentenza del 29 novembre 2022, n. 3201/24/2022, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia ha rigettato l’appello dell’Ufficio .
-L’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
La società contribuente si è costituita con controricorso, poi illustrato con memoria.
-Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Con il primo motivo si deduce la violazione dell’articolo 63 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 4 c.p.c. Parte ricorrente evidenzia che il giudizio di rinvio è un processo ad istruzione “chiusa”, nel quale è preclusa alle parti la possibilità di proporre nuove domande ed eccezioni, o conclusioni diverse. Nella sentenza impugnata, la Corte di giustizia ha esaminato preliminarmente l’eccezione di inammissibilità, sollevata dall’Ufficio, in relazione alla documentazione prodotta dalla società in allegato all’atto di riassunzione, rigettandola con la seguente motivazione: « Tuttavia i documenti di cui si discute risultano già depositati innanzi alla CTP nel primo grado di giudizio e tale circostanza si può riscontrare nell’appello della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Entrate (pag. 3) in cui si legge (…) ». Invero, come si può constatare dall’esame del fascicolo processuale,
tali documenti non erano stati prodotti in primo grado e l’Ufficio, nel suo atto di appello, non faceva riferimento a documenti prodotti in giudizio ma a quelli prodotti dalla parte nella fase amministrativa di istruttoria della richiesta di rimborso. Gli stessi passaggi degli atti processuali richiamati in sentenza non attestano affatto la produzione in giudizio dei documenti depositati in sede di giudizio di rinvio. La sentenza della Corte di secondo grado, quindi, sul punto, si porrebbe in contrasto con l’articolo 63 d.lgs . n. 546 del 1992;
1.1. -Il motivo è fondato.
Nel giudizio di rinvio, configurato dall’art. 394 c.p.c. quale giudizio ad istruzione sostanzialmente “chiusa”, è preclusa l’acquisizione di nuove prove e segnatamente la produzione di nuovi documenti, salvo che la stessa sia giustificata da fatti sopravvenuti riguardanti la controversia in decisione, da esigenze istruttorie derivanti dalla sentenza di annullamento della Corte di cassazione o dall’impossibilità di produrli in precedenza per causa di forza maggiore (Cass. n. 27736/2022; Cass. n. 26108/2018).
In tema di istruttoria nel processo tributario, l’art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, che fa salva la produzione di nuovi documenti, non si applica nel giudizio riassunto a seguito di cassazione con rinvio della sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado, trovando applicazione la disciplina specifica del successivo art. 63, comma 4, in base al quale, essendo sostanzialmente chiusa l’istruzione, è preclusa l’acquisizione di nuove prove, in particolare documentali, salvo che sia giustificata da fatti sopravvenuti riguardanti la controversia in decisione, da esigenze istruttorie derivanti dalla sentenza di annullamento o dall’impossibilità di produrli in precedenza per causa di forza maggiore (Cass. n. 28976/2023).
Nel caso di specie, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia ha ritenuto utilizzabili i documenti in quanto gli stessi sarebbero già stati depositati innanzi alla Commissione tributaria provinciale nel primo grado di giudizio e tale circostanza si sarebbe potuta riscontrare nell’appello della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
In realtà, nel suo atto di appello, l’Ufficio non fa riferimento a documenti prodotti in giudizio ma a quelli prodotti dalla parte nella fase amministrativa di istruttoria della richiesta di rimborso.
Non vi è peraltro prova che gli atti siano stati depositati in primo grado ma da quanto scritto nel controricorso si evince il riferimento proprio alla documentazione della fase amministrativa.
La documentazione comprovante la legittimità del rimborso IVA non poteva, peraltro, essere depositata per la prima volta nell’ambito del giudizio di rinvio.
Gli elementi che dovevano essere dedotti o allegati, al fine di mostrare la fondatezza della pretesa nel merito, in realtà erano proprio quelli che avrebbero dovuto essere dedotti e provati fin dall’inizio.
Non si tratta, pertanto, di elementi emersi solo a seguito della pronuncia della Corte di cassazione, non essendovi alcun nuovo e diverso ‘angolo di visuale’ dei termini della controversia, come invece indicato nel controricorso.
Il fatto che non siano stati precedentemente oggetto di disanima in giudizio deriva dalla circostanza che vi era stata la trattazione della sola questione del difetto di motivazione del rigetto della richiesta di rimborso.
Il giudice del rinvio dovrà pertanto riesaminare il merito della controversia alla luce della documentazione ammissibile, essendo consentito l’esercizio del diritto di detrazione purché il bene o il servizio acquisito, anche se non immediatamente inserito nel ciclo
produttivo, sia necessario all’organizzazione dell’impresa o funzionale all’iniziativa economica programmata in vista della successiva attuazione e il mancato utilizzo sia determinato da cause indipendenti dalla volontà del contribuente, sia pure assunte in un’accezione ampia (Cass. n. 25635/2022).
-L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento dei restanti (col secondo motivo di ricorso si prospetta la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 2697 c.c., in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 3), c.p.c. sulla mancanza di prova del diritto al rimborso; col terzo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 6 del decreto -legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 3), c.p.c.; col quarto motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 19 e dell’articolo 30 d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 3) c.p.c. sull ‘ inerenza degli acquisti).
-La sentenza impugnata dev’essere perciò cassata e, per l’effetto, va disposto il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado competente, in diversa composizione, anche per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 16 ottobre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME