Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22404 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22404 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 04/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20808/2021 R.G. proposto da
:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO), che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
NOME
-intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 4245/22/21 depositata il 17/05/2021 e notificata il 26/05/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 4245/22/21 del 17/05/2021, la Commissione tributaria regionale della Campania (di seguito CTR) accoglieva, in sede di rinvio conseguente a Cass. n. 20609 del 31/07/2019 , l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza n. 463/17/10 della Commissione tributaria provinciale di Napoli (di
seguito CTP), che aveva respinto il ricorso della contribuente nei confronti di un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2005.
1.1. Come emerge dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamento era stato emesso in conseguenza di accertamenti bancari.
1.2. La CTR accoglieva l’appello della sig.a COGNOME evidenziando che la documentazione depositata dalla contribuente (assegni, atto di compravendita e fatture relative ai costi sostenuti) fosse idonea a giustificare le rimesse in ragione dell’acquisto di un immobile .
L’Agenzia delle entrate (di seguito AE) impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
NOME COGNOME restava intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso di AE è affidato a due motivi, di seguito riassunti.
1.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR pronunciato ultrapetita, nella parte in cui ha annullato integralmente l’avviso di accertamento impugnato.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, si contesta violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per avere la CTR reso motivazione apparente in ordine alla ripresa di euro 8.000,00 pure contestata dall’Ufficio e non riguardante l’acquisto dell’immobile.
I due motivi possono essere congiuntamente esaminati e sono fondati.
2.1. Come emerge dalla sentenza resa dalla S.C. (Cass. n. 20609 del 31/07/2019), che ha cassato la prima sentenza della CTR, l’avviso di accertamento impugnato « accertava maggiori ricavi, poiché riteneva ingiustificati i prelevamenti effettuati sia a mezzo di un
assegno circolare di euro 86.103,00, sia tramite l’emissione di due assegni bancari (uno di euro 2.500,00 e l’altro di euro 4.850,00), sia per l’ulteriore importo prelevato di euro 8.000,00; si riscontravano versamenti, ingiustificati, superiori alla liquidità disponibile per euro 60.452,00; e si contestavano irregolarità del giornale di contabilità, relativamente agli importi versati in cassa, ma non giustificati da corrispondente idonea documentazione, per euro 35.400,00 ».
2.1.1. Tuttavia, come pure rilevato dalla Corte, che ha confermato in parte qua la sentenza impugnata, il giudizio di appello non ha riguardato le ultime due riprese, in relazione alle quali non è stata proposta in primo grado alcuna censura.
2.1.2. Ne consegue che oggetto del giudizio di rinvio sono unicamente i seguenti prelevamenti: a) la somma di euro 86.103,00, costituita da due assegni circolari, l’uno di euro 78.103,73 corrispondente al corrispettivo dell’immobile acquistato, l’altro di euro 8.000,00, concernente le spese della compravendita; b) gli assegni di euro 2.500,00 e di euro 4.850,00; c) l’assegno circolare di euro 8.000,00, che sarebbe stato annullato dalla contribuente.
2.2. Ciò premesso, il primo motivo è fondato perché la CTR, accogliendo l’appello ed annullando integralmente l’avviso di accertamento impugnato, non ha tenuto conto del fatto che l’oggetto del giudizio di rinvio non riguarda le riprese concernenti i versamenti superiori alla liquidità disponibile per euro 60.452,00, nonché versamenti per euro 35.400,00.
2.3. Il secondo motivo è ugualmente fondato, non avendo il giudice del rinvio chiarito le ragioni per le quali non è stato riconosciuto quale prelievo tassabile la ripresa di cui sopra si è detto, al punto 2.1.2. sub c).
In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado
della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente procedimento.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del presente procedimento. Così deciso in Roma, il 31/01/2025.