Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30826 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30826 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12816 -20 22 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , NOME COGNOME, rappresentata e difesa, per procura speciale in atti, dall’AVV_NOTAIO COGNOME (pec: EMAIL);
– controricorrente –
Oggetto:
TRIBUTI –
giudizio di rinvio
avverso la sentenza n. 2226/18/2022 della Commissione tributaria regionale della CAMPANIA, depositata in data 02/03/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 7 novembre 2024 dal AVV_NOTAIO;
Rilevato che:
1. In controversia relativa ad impugnazione di un avviso di accertamento con il quale l’RAGIONE_SOCIALE, in esito a verifica generale degli anni 2010 e 2009, riassunta in un pvc consegnato alla parte il 21.05.2012, recuperava a tassazione per l’esercizio 2009, la somma di €.3.133,00 per IRES, €.549,00 per IRAP ed €.76.469,00 per IVA, ed irrogava le conseguenti sanzioni, contestando l’indebita deduzione di costi e detrazione di IVA relative ad operazioni considerate inesistenti, precisamente in relazioni ad esecuzione di lavori edili fatturati dall’impresa RAGIONE_SOCIALE, considerata impresa cartiera e priva di concreta operatività, questa Corte di cassazione con ordinanza n. 18762 del 10/09/2020, in accoglimento del quinto motivo di ricorso proposto dalla società contribuente con riferimento alla deducibilità dei costi sostenuti dalle operazioni contestate, e rigettati tutti gli altri motivi, cassava la sentenza d’appello «nella parte in cui [aveva] escluso la deducib ilità ai fini RAGIONE_SOCIALE imposte dirette dei costi derivanti dalle operazioni controverse RAGIONE_SOCIALE quali si [era] contestata la soggettiva inesistenza fondandosi sulla sola consapevolezza del meccanismo elusivo posto in essere, e senza verificare, alla stregua dell’istruttoria svolta, se nella specie le spese sostenute fossero finalizzate alla consumazione di reati dolosi in relazione ai quali risultasse emesso alcuno dei provvedimenti giurisdizionali penali previsti dalla citata norma»; rinviava, quindi, alla CTR della Campania in diversa composizione «affinché proced[esse], nei limiti indicati in relazione al motivo accolto, a nuovo esame dell’appello nonché alla statuizione sulle spese del giudizio anche della presente fase di legittimità».
Pronunciando in sede di rinvio con la sentenza impugnata la CTR ha accolto l’appello della società contribuente e per l’effetto annullava l’atto impositivo . I giudici di appello sostenevano che «la Sentenza n. 28628 del 18/10/2021, In tema di Iva, che una volta che l’Amministrazione finanziaria dimostri anche mediante presunzioni semplici, l’oggettiva inesistenza RAGIONE_SOCIALE operazioni, sotto il profilo soggettivo, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell’Iva e/o della deduzione dei relativi costi, provare l’effettiva esistenza RAGIONE_SOCIALE operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l’esibizione RAGIONE_SOCIALE fatture, ovvero in ragione della formale regolarità RAGIONE_SOCIALE scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia per poi fondare il convincimento dell’irrilevanza, nel caso in esame, la circostanza che la fatturazione sia avvenuta per soggetto interposto non rileva di fronte alla effettività della prestazione ancorché effettuate per operazioni ritenute soggettivamente inesistenti. Si ribadisce la presenza del titolare dell’azienda presso il cantiere, sulla presenza all’incasso degli assegni, sulla esistenza i n vita della stessa RAGIONE_SOCIALE dalla visura della camera di commercio, sulla esistenza della sede sociale e sulla esistenza dei contratti»
Avverso tale statuizione l’RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui replica l’ intimata con controricorso.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 384, secondo comma, cod. proc. civ. e 63, comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che la CTR aveva superato i limiti dell’accertamento imposto dall’ordinanza di rinvio di questa Corte, statuendo non solo sui costi ma anche sulla detraibilità
dell’IVA, invece esclusa, pervenendo all’illegittimo annullamento integrale dell’atto impositivo.
2. Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 111, sesto comma, Cost., 1, 2 e 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., per avere la sentenza impugnata reso una sentenza meramente apparente essendosi limitata a riportare una sentenza di questa Corte, che affermava un principio condivisibile, senza evidenziare le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento dell’accoglimento dell’appello della società contribuente e neppure individuando il collegamento con il principio di diritto fissato dalla decisione di rinvio. Sostiene, inoltre, che la CTR aveva ritenuto assolta la prova del sostentamento dei costi in considerazione della presenza del titolare dell’azienda presso il cantiere, dell’incasso degli assegni e dell’esistenza della sede sociale della società ritenuta cartiera e dei contratti, ma senza dare conto degli elementi probatori da cui risul tavano tali circostanze, nonché dell’esistenza in vita della RAGIONE_SOCIALE risultante dalla visura della camera di commercio, che era circostanza del tutto irrilevante ai fini dell’accertamento demandato.
Con il terzo ed ultimo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 21, comma 7, del d.P.R. n. 633 del 1972 e 109, comma 5, TUIR. Sostiene la ricorrente cha i giudici di appello avevano dato impropria applicazione del principio di diritto enunciato da questa Corte nell’ordinanza di rinvio , non solo per aver riesaminato l’intera vicenda processuale anche riguardo a punti non più controversi, come la detraibilità d ell’IVA, mentre gli elementi addotti dalla società contribuente e fatti propri dal Collegio – quali la presenza del titolare dell’azienda presso il cantiere, l’incasso degli assegni e l’esistenza della sede sociale della società ritenuta cartiera
e dei contratti, nonché l’esistenza in vita della RAGIONE_SOCIALE risultante dalla visura della camera di commercio -erano chiaramente inidonei ad adempiere alla verifica istruttoria richiesta con l’ordinanza di questa Corte.
I motivi, che sono ammissibili, in quanto tutti correttamente centrati sulla statuizione d’appello, e che possono essere esaminati congiuntamente stante la loro stretta connessione, sono fondati e vanno accolti.
Invero, questa Corte con la sopra citata ordinanza di rinvio, muovendo dal rilievo che nella specie era stata contestata la soggettiva inesistenza RAGIONE_SOCIALE operazioni accertate – e quindi si verteva in ipotesi di operazioni soggettivamente inesistenti -, e che erroneamente i giudici di appello avevano escluso la deducibilità, ai fini RAGIONE_SOCIALE imposte dirette, dei costi derivanti da tali operazioni facendo leva sulla sola consapevolezza del meccanismo elusivo posto in essere, aveva demandato al giudice del rinvio di «verificare, alla stregua dell’istruttoria svolta, se nella specie le spese sostenute fossero finalizzate alla consumazione di reati dolosi in relazione ai quali risultasse emesso alcuno dei provvedimenti giurisdizionali penali previsti dalla citata norma».
Orbene, la CTR in sede di rinvio ha del tutto omesso di svolgere il demandato accertamento avendo diretto la sua indagine all’accertamento dell’esistenza o meno RAGIONE_SOCIALE operazioni contestate, che poi ha sostanzialmente (ancorché non con pronuncia esplicita) ritenuto soggettivamente inesistenti, e peraltro pervenendo all’annullamento in toto dell’atto impositivo che al più poteva annullare relativamente al mancato riconoscimento della deducibilità dei costi, una volta però effettuato l’accertamento demandat ogli.
È quindi evidente che la sentenza impugnata, rendendo una motivazione su questione che esulava del tutto dall’accertamento oggetto di rinvio da parte di questa Corte, sia incorsa nelle dedotte
violazioni, in particolare del disposto di cui all’art. 384 cod. proc. civ. ed al principio giurisprudenziale secondo cui «In ipotesi di cassazione con rinvio per violazione di norme di diritto, il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla “regola” giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione, e attenersi agli accertamenti già compresi nell’ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se in ipotesi non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame RAGIONE_SOCIALE suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza, in contrasto col principio di intangibilità della stessa» (Cass. n. 7091 del 2022; in termini, Cass. n. 20981 del 2015; Cass. n. 19594 del 2018).
All’accoglimento del ricorso consegue un ulteriore rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania affinché effettui la verifica demandatagli da questa Corte con l’ordinanza n.18762 del 2020, ovvero, «alla stregua dell’istruttoria svolta, se nella specie le spese sostenute fossero finalizzate alla consumazione di reati dolosi in relazione ai quali risultasse emesso alcuno dei provvedimenti giurisdizionali penali previsti dalla citata norma» e ciò ai fini della deducibilità o meno RAGIONE_SOCIALE stesse dalle imposte dirette da parte della società contribuente.
Il giudice del rinvio provvederà anche alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 7 novembre 2024