Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34841 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34841 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 29/12/2024
ORDINANZA
Sul ricorso n. 23814-2023, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , cf NUMERO_DOCUMENTO, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis –
Ricorrente
CONTRO
COGNOME NOME COGNOME c.f. CODICE_FISCALE elettivamente domiciliato in Roma, alla INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME dalla quale, unitamente agli avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME, è rappresentato e difeso –
Controricorrente avverso la sentenza n. 549/09/2023 emessa dalla Corte di giustizia tributaria di II grado di Bologna, depositata in data 05.05.2023; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere dott. NOME COGNOME nell’ adunanza camerale del 7 novembre 2024;
Giudizio di rinvio – Composizione del collegio – Alterità dei componenti – Conseguenze
FATTI DI CAUSA
Dalla sentenza e dal ricorso si evince che l’Agenzia delle entrate notificò a COGNOME NOME, nella qualità di titolare dell’omonima impresa , l’avviso d’accertamento con cui recuperò ad imponibile l’importo di € 1.254.699,00, corrispondente a costi ritenuti indeducibili per afferire ad operazioni parzialmente inesistenti, la cui sovrafatturazione aveva consentito la deduzione dei costi e la detrazione relativa all’i va.
Avverso l’atto impositivo il contribuente propose ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Bologna, che con sentenza n. 120/02/2015, lo accolse.
L’appello proposto dall’ufficio dinanzi alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia -Romagna fu respinto con sentenza n. 95/12/2018. Il giudice Regionale confermò la decadenza dell’Amministrazione finanziaria dal potere accertativo per decorrenza dei termini, ritenendo a quel giudice inapplicabile il raddoppio dei termini.
Con sentenza n. 32693 del 2021 la Corte di legittimità cassò la pronuncia, rinviando il giudizio alla Commissione regionale emiliana.
La Corte di giustizia tributaria di II grado dell’Emilia -Romagna, quale giudice del rinvio, con sentenza n. 549/09/2023 accolse di nuovo le ragioni del contribuente. Affermò a tal fine che, tenendo conto del principio di diritto dispensato dalla Corte di cassazione, l’esame degli atti evidenziava la mancanza dei presupposti per riconoscere il raddoppio dei termini, ai fini della tempestività dell’accertamento, dal cui potere dun que ribadì la decadenza dell’ufficio. In ogni caso rilevò che nel merito l’uffic io non aveva dato prova della partecipazione del Benfenati alle operazioni soggettivamente inesistenti contestate.
Con quattro motivi l’Agenzia delle entrate ha censurato la sentenza, chiedendone la cassazione, cui ha resistito con controricorso il contribuente.
Nell’adunanza camerale del 7 novembre 2024 la causa è stata trattata e decisa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L ‘Agenzia delle entrate ha denunciato:
con il primo motivo la nullità della sentenza per violazione degli att. 158 e 383, primo comma cod. proc. civ., in relazione all’art.360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. La sentenza di rinvio era stata pronunciata con la partecipazione al collegio, nella qualità di relatore, di un giudice già componente della pronuncia già cassata dalla Corte di legittimità;
con il secondo motivo la violazione dell’art. 384, primo e secondo comma c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ. Il collegio aveva violato il principio di diritto enunciato dalla corte di legittimità;
con il terzo motivo la violazione degli artt. 39, comma 1, lett. d), e 41bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, 54, comma 4, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nonché degli artt. 2697, 2729 cod. civ ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Il collegio avrebbe erroneamente negato che l’ufficio avesse fornito la prova del coinvolgimento del Benfenati nelle operazioni inesistenti;
con il quarto motivo la violazione dell’art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1982, n. 546/92, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. Il giudice del rinvio avrebbe fatto mal governo oltre che della disciplina attinente all’onere della prova, in ipotesi di operazioni oggettivamente inesistenti, anche delle regole di valutazione delle prove.
Esaminando il primo dei motivi formulati dall’amministrazione finanziaria, esso è manifestamente fondato.
Risulta dalla intestazione delle due sentenze, riportate nel ricorso, quella n. 95/12/2018, cassata dalla Corte di cassazione con la pronuncia n. 32693 del 2021, e quella n. 549/09/2023, emessa dal giudice del rinvio ed ora al vaglio di questa Corte, che il giudice relatore di quest’ultima era già stato componente del collegio della prima pronuncia cassata (COGNOME NOME).
Ciò costituisce violazione manifesta dell’art. 383 cod. proc. civ., con conseguente nullità della pronuncia oggetto d’impugnazione nel presente procedimento.
La nullità radicale della pronuncia impugnata dall’ufficio assorbe ogni altra doglianza della ricorrente.
La causa va pertanto rinviata di nuovo dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di II grado dell’Emilia -Romagna, che in diversa composizione, oltre che liquidare le spese del presente giudizio, dovrà riesaminare l’appello dell’Agenzia delle entrate, tenendo conto del principio di diritto già dispensato dalla precedente pronuncia n. 32693/2021 di questa Corte.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di II grado dell’Emilia -Romagna, cui demanda, in diversa composizione, anche la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità Così deciso in Roma, il giorno 7 novembre 2024