Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29572 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29572 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/11/2025
ORDINANZA
Sul ricorso n. 1166-2024, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , cf CODICE_FISCALE, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende –
Ricorrente
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, c.f. 04565460823, in persona del rappresentante legale, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale come in atti –
Controricorrente avverso la sentenza n. 9932/2022 della Corte di Giustizia tributaria di II grado della Sicilia, depositata il 23 novembre 2022; udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO nell’ adunanza camerale del 28 maggio 2025;
Cassazione con rinvio -Giudizio di rinvio -Limiti ex art. 384 comma 2 cpc
FATTI DI CAUSA
Dalla sentenza impugnata e dal ricorso si evince che il 6 ottobre 2006 l’RAGIONE_SOCIALE notificò alla società in liquidazione la cartella di pagamento contenente l’iscrizione a ruolo , per complessivi € 1.224.305,19, di imposte, sanzioni e interessi, constatando la mancata impugnazione del prodromico avviso d’accertamento, relativo al reddito 1998, già notificato il 29 luglio 2005.
Seguì il contenzioso, esitato dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Palermo nella sentenza n. 122/2007, con cui furono rigettate le ragioni della società, che aveva denunciato l’illegittimità della iscrizione a ruolo e della cartella per non aver mai ricevuto la notifica dell’atto prodromico, che affermava irritualmente notificata.
La pronuncia fu appellata dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, che con sentenza n. 136/2010 ne accolse le ragioni, sostenendo l’assenza di prova del perfezionamento della notifica e della consegna dell’atto alla contribuente.
La decisione fu invece cassata dalla Corte di cassazione, che con sentenza n. 26160/2013 rinviò il processo alla Commissione regionale sicula ex art. 383 c.p.c., riconoscendo la rituale notificazione dell’atto prodromico.
In sede di rinvio il giudice ha di nuovo accolto l’appello e, in riforma dell a sentenza di primo grado, ha disposto l’annullamento dell’iscrizione a ruolo e della relativa cartella di pagamento.
Il giudice regionale ha ritenuto che la notifica sarebbe avvenuta presso il domicilio del legale rappresentante della medesima società, senza però che da ll’atto notificato fosse evincibile la qualità rivestita, oltre che gli altri elementi pretesi dall’art. 145, primo comma, seconda parte, cpc.
Per la cassazione della sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo, ulteriormente illustrato da memoria, cui ha resistito la società con controricorso.
All’esito dell’adunanza camerale del 28 maggio 2025 la causa è stata discussa e decisa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo la ricorrente ha denunciato la violazione o falsa applicazione dell’articolo 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546 , dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c., art. 61, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’articolo 360, primo comma, n. 4 del Codice di procedura civile. Inoltre, la violazione e falsa applicazione dell’art . 63, comma 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’articolo 360, primo comma, n. 3 e 4 , c.p.c.
La Corte di II grado avrebbe omesso ogni pronuncia in ordine alle censure sollevate dall’ufficio con l’atto di costituzione in riassunzione in merito alla inammissibilità dei motivi formulati dalla società in sede di giudizio di rinvio. La motivazione sarebbe pertanto viziata perché apparente. Inoltre, il giudice del rinvio non avrebbe in alcun modo tenuto conto della pronuncia della Corte di legittimità, cui avrebbe dovuto invece attenersi, di contro procedendo ad una nuova valutazione del contenuto della relata di notifica e della corretta applicazione della disciplina di cui all’art. 145 c.p.c.
Delle due doglianze formulate dall’ufficio ricorrente assume logica priorità quella con la quale si lamenta che la decisione del giudice del rinvio, nel riesaminare la questione relativa alla regolarità della notifica dell’atto prodromico alla cartella, avrebbe violato il principio di diritto espresso dal giudice di legittimità, al quale avrebbe invece dovuto attenersi il giudice del rinvio.
Il motivo è fondato. Con la sentenza n. 26160/2013 , e nell’esaminare il ricorso proposto dall’amministrazione finanziaria, la Corte di cassazione aveva affermato che «Poiché è pacifico che nella specie di causa siano stati prodotti in atti gli avvisi di ricevimento di cui si tratta, non è dubbio che il procedimento di notificazione avrebbe dovuto considerarsi completato e perfetto e che abbia perciò errato il giudicante a ritenerlo incompiuto per la mancanza di prova della ricezione effettiva della raccomandata informativa.».
In sede di rinvio, nonostante la Corte di legittimità avesse riconosciuto la regolarità della notifica, il giudice tributario d’appello ha invece proceduto ad una rinnovata valutazione della ritualità della notificazione dell’atto prodromico alla cartella, in particolare rilevando che «Previo esame della
documentazione versata in atti nelle more del giudizio dall’RAGIONE_SOCIALE e nel leggere quanto riportato nella relata di notifica previa indicazione di un generico quanto polivalente ed indeterminato che ‘società e rappresentante non figurano al n.78 della INDIRIZZO e che la notifica del 29 luglio 2005 ‘al n.37 INDIRIZZO … porta dell’abitazione (?) ho trovato la porta dell’abitazione chiusa si procede ai sensi dell’art. 140 c.p.c. dandone notizia al destinatario a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento n. (?) in data 01.08.05 … mediante deposito presso la casa Comunale di (?)’, e che il successivo avviso riporta la semplice indicazione del ‘Sig. COGNOME NOME INDIRIZZO‘ senza alcuna ulteriore indicazione e specificazione della ‘qualità di rappresentante della società’, la Corte osserva e ritiene che nella specie non può sic et simpliciter, in ragione del principio della certezza, considerarsi ragionevolmente esistente, nella specie, il nesso di immedesimazione organica del titolare dell’organo rappresentativo nella persona giuridica. Conseguentemente, la notifica del presupposto avviso di accertamento all’impugnata cartella è da ritenere nulla e priva di effetti giuridici nei confronti della società accertata poiché fatta solo ed unicamente ad una persona fisica senza alcuna specifica indicazione di un collegamento ed a quale specifica società sia da ricondurre la sua eventuale, ma non indicata, qualità di legale rappresentante.».
Questa Corte ha affermato che in ipotesi di cassazione con rinvio, la struttura chiusa del giudizio di rinvio comporta che il giudice di questo è vincolato alle statuizioni della sentenza che lo ha disposto. A tal fine non può prendere in considerazione neppure l’evoluzione della giurisprudenza di legittimità intervenuta successivamente alla pronuncia rescindente (Cass., 11 ottobre 2024, n. 26545). Peraltro, l’oggetto e i limiti del giudizio di rinvio impongono di escludere che il giudice, al quale la causa sia rimessa dopo la pronuncia cassatoria, possa sindacare la correttezza in iure del principio stabilito dalla sentenza pronunciata in sede di legittimità. (Cass., 28 febbraio 2024, n. 5253).
Ebbene, nel caso di specie, il giudice del rinvio, nel procedere ad una rivalutazione della validità della notifica dell’atto impositivo, non si è
attenuto al principio di diritto enunciato nel giudizio rescindente, con violazione conseguente dell’art. 384 c.p.c. e 63 del d.lgs. n. 546 del 1992. Esso, infatti, dopo che la Corte di cassazione aveva escluso la necessità della effettiva conoscenza, perché sufficiente la sola conoscibilità dell’atto notificato nelle forme dell’art. 140 c.p.c. per la provvisoria irreperibilità del destinatario della notifica, ha inteso valorizzare ulteriori elementi evidenziati in sede di memorie illustrative e nell’atto di riassunzione.
Sennonché il giudice del giudizio rescissorio non ha tenuto conto che la sentenza rescindente aveva propriamente riconosciuto il corretto ricorso alle forme della notifica ex art. 140 c.p.c. e, come già evidenziato, la sufficienza della conoscibilità dell’atto.
Rivalutare pertanto la vicenda notificatoria, senza tener conto RAGIONE_SOCIALE precise conclusioni cui era pervenuta la Corte di cassazione, pone la decisione rescissoria in contrasto con le statuizioni di legittimità, alle quali il giudice del rinvio era invece tenuto ad attenersi.
In definitiva il motivo è fondato e la sentenza deve essere pertanto annullata, con conseguente necessità di un nuovo rinvio del giudizio alla Corte di Giustizia di II grado della Sicilia, che, oltre alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, in diversa composizione dovrà procedere ad un nuovo esame in conformità ai principi espressi.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia alla Corte di Giustizia tributaria di II grado della Sicilia, cui demanda, in diversa composizione, anche la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il giorno 28 maggio 2025
Il Presidente NOME COGNOME