Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 493 Anno 2026
Civile Sent. Sez. 5 Num. 493 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 09/01/2026
Giudizio rinvio
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 9717/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO , in forza di procura in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’AVV_NOTAIO in Roma, INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura AVV_NOTAIO dello Stato ed elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO;
– controricorrente- avverso la sentenza n. 1880/2024, depositata il 15 marzo 2024, della Corte di Giustizia Tributaria della Campania, sezione staccata di Salerno;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9 ottobre 2025 dal consigliere relatore NOME COGNOME;
udito il PM, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto dei motivi dal secondo al settimo.
FATTI DI CAUSA
Con avviso di accertamento induttivo, ai sensi dell’art. 39, secondo comma, lett. dbis , d.P.R. n. 600 del 1973, a seguito di mancata risposta alla richiesta di esibizione di documentazione, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE accertò maggior imponibile a fini Ires, Irap e Iva, per l’anno 2013, effettuando due distinte riprese: a) i costi relativi a fatture per prestazioni di assistenza all’acquisto e al trasporto di bestiame nonché di mediazione e collaudo animali, ritenuti non adeguatamente documentati e quindi non inerenti, alla luce della genericità RAGIONE_SOCIALE fatture, richiamando sul punto un pvc della Guardia di finanza del 2014 e tenendo conto della mancata risposta alla richiesta di trasmissione di documenti; b) i maggiori ricavi, induttivamente accertati, alla luce della mancata risposta all’invito dell’ufficio, tenendo conto della non normalità della redditività della gestione e applicando una percentuale di redditività del 2,5 per cento su volume RAGIONE_SOCIALE vendite.
La Commissione tributaria provinciale di Salerno rigettò il ricorso.
La Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, con sentenza n. 3825/2020, pubblicata in data 21 luglio 2020, rigettò l’appello. In particolare, dichiarate inammissibili le eccezioni nuove rispetto al ricorso di primo grado, ritenne legittimo il ricorso all’accertamento induttivo, essendo la società rimasta inottemperante all’invito rivolto dall’Ufficio, e, nel merito, evidenziò che dal verbale della Guardia di finanza emergeva che i costi erano privi di sostanziale riscontro, giustificati da fatture con dicitura astratta, relative a compensi per prestazioni di intermediazione non collegabili alle operazioni di acquisto di animali così come prive di riscontro erano le fatture per operazioni di trasporto e collaudo; inoltre, pur dovendosi tener conto, anche nell’accertamento induttivo, dei costi, nel caso di specie tali costi abbattevano il reddito di impresa in misura tale da renderla attività antieconomica con risultati scarsamente credibili, il che costituiva elemento presuntivo a carico del contribuente che aveva l’onere di fornire la prova contraria.
Contro tale sentenza propose ricorso la RAGIONE_SOCIALE, affidato a diciassette motivi.
Il ricorso, iscritto al n. 22438/2020 e riunito al ricorso proposto contro la sentenza della CTR che aveva rigettato l’impugnazione per revocazione della stessa sentenza n. 3825/2020 nonché al ricorso relativo alla sentenza resa nel giudizio sull’avviso di accertamento emesso per redditi di partecipazione nei confronti della socia NOME COGNOME, fu in parte accolto da questa Corte con ordinanza n. 35153/2022. In particolare la Corte accolse l’ottavo, il quattordicesimo (parzialmente) e il quindicesimo motivo d el ricorso relativo all’avviso emesso nei confronti della società, con assorbimento e rigetto degli altri.
Adita in riassunzione, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno, accolse in parte
l’appello della contribuente; rigettò preliminarmente l’istanza di trattazione in presenza di tutti i componenti del collegio, ritenendo inapplicabile il nuovo art. 33 d.lgs. n. 546 del 1992, come novellato dal d.lgs. n. 220 del 2022; in particolare, in merito alle fatture, evidenziò che dall’esame dei documenti emergesse che la descrizione RAGIONE_SOCIALE attività prestate fosse generica, limitandosi a riportare la generica assistenza all’acquisto e al trasporto, con indicazione di periodi lunghi (anche di diversi mesi), senza specificazione del numero di animali comprati e trasportati e dei soggetti dai quali i capi provenissero, il che rendeva i mpossibile l’esatta indiv iduazione e delimitazione della prestazione resa; in merito ai ricavi, accolse invece il motivo di appello; rigettò il motivo relativo al difetto di firma dell’avviso di accertamento; acc olse infine in parte l’appello della socia, in consid erazione dell’accoglimento parziale dell’appello della società.
Contro tale sentenza ha proposto ricorso la società RAGIONE_SOCIALE, affidandosi a sette motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Il ricorso è stato fissato per la pubblica udienza del 9 ottobre 2025, per la quale il PM ha depositato memoria scritta concludendo per l’accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri.
Anche la società ha depositato memoria illustrativa, rinunciando al primo motivo ma chiedendo, in caso di rigetto dei residui motivi, l ‘ applicazione della lex mitior di cui al d.lgs. n. 87/2024 in tema di sanzioni, e sollevarsi questione di legittimità costituzionale dell’art. 5 d.lgs. n. 87/2024 nonché proporre questione pregiudiziale alla CGUE al fine di disapplicare tale disposizione transitoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va premesso che, qualora una sentenza pronunciata dal giudice di rinvio formi oggetto di un nuovo ricorso per cassazione, il collegio può essere composto anche con magistrati che abbiano partecipato al
precedente giudizio conclusosi con la sentenza di annullamento, ciò non determinando alcuna compromissione dei requisiti di imparzialità e terzietà del giudice (Cass. S.U. n. 24148/2013; Cass. n. 2872/2024). Con la precisazione che ciò prescinde dalla natura del vizio che ha determinato la pronuncia di annullamento, che può consistere indifferentemente in un error in procedendo o in un error in iudicando , atteso che, anche in quest’ultima ipotesi, il sindacato è esclusivamente di legalità, riguardando l’interpretazione della norma ovvero la verifica del suo ambito di applicazione, al fine della sussunzione della fattispecie concreta, come delineata dal giudice di merito, in quella astratta (Cass. n. 14655/2016; Cass. n. 1542/2021 ).
Con il primo motivo la società deduce la violazione degli artt. 33 e 34 d.lgs. n. 546 del 31/12/1992, in relazione all’art. 360 n. 4 c .p.c., evidenziando che la pubblica udienza all’esito della quale la causa è stata decisa è avvenuta, nonostante l ‘ istanza di trattazione in presenza, con il collegamento da remoto del Presidente del collegio, laddove tale facoltà non trova copertura normativa per i ricorsi proposti prima del 5/01/2024, una volta terminata l’emergenza COVID.
2.1. Il motivo è stato espressamente oggetto di rinuncia nella memoria depositata in vista dell’udienza.
Questa Corte, in passato, ha manifestato opinioni discordi circa la possibilità per il difensore, non munito di procura ad hoc , di rinunciare validamente ad uno solo dei motivi di ricorso per cassazione già proposti.
Secondo un primo e più risalente orientamento, tale rinuncia non sarebbe possibile, in quanto il difensore non ha la disponibilità dei singoli motivi di ricorso, e più in AVV_NOTAIO del diritto sostanziale della parte; e che comunque, diversamente argomentando, si consentirebbe al difensore privo di specifico mandato di «svuotare» sostanzialmente
l’impugnazione, così aggirando anche la disciplina di cui all’art. 390 c.p.c. (che prevede non solo la necessità del consenso della parte alla rinuncia, ma anche l’acquiescenza della controparte (Cass. n. 2585/1998; Cass. n. 1295/1998; Cass. n. 3941/1997).
Di avviso esattamente contrario è stato invece altro orientamento, il quale ritiene che la rinuncia ad uno o più motivi di impugnazione (purché, ovviamente, quest’ultima resti sorretta da uno o più motivi non rinunciati) può essere effettuata, anche nel corso della discussione orale, dal difensore munito di semplice procura ad litem , poiché tale scelta attiene ad una valutazione tecnica circa le più opportune modalità di svolgimento dell’impugnazione, riservata in quanto tale al difensore e non implicante un atto di disposizione del diritto in contesa (Cass. n. 29779/2018; Cass. n. 22269/2016; Cass. n. 19411/2016; Cass. n. 12638/2011; Cass. n. 11154/2006; Cass. n. 15962/2003; Cass. n. 2196/1995). In tale ultimo senso, recentemente, cfr. Cass. n. 16626/2025; Cass. n. 14305/2025; Cass. n. 17893/2020.
Dando seguito all’orientamento maggioritario e più recente, per effetto della rinuncia, deve quindi ritenersi superfluo qualsiasi apprezzamento in ordine alla fondatezza RAGIONE_SOCIALE censure proposte con il predetto motivo, al cui esame la ricorrente non ha più alcun interesse.
2.2 . Non può essere accolta l’istanza del PM di formulare comunque, sul primo motivo, il principio di diritto ai sensi dell’art. 363 c.p.c., non vertendosi in caso di rinuncia al ricorso ma ad un singolo motivo di esso.
Appare necessario posporre l’esame del secondo motivo allo scrutinio degli altri.
Con il terzo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7, comma 5 -bis , d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. , deducendo che fosse onere dell’amministrazione depositare in giudizio le fatture.
3.1. Il motivo è inammissibile in quanto introduce un tema di doglianza del tutto nuovo rispetto all’oggetto del giudizio di rinvio, che peraltro è un giudizio chiuso (Cass. n. 5137/2019), come perimetrato dalla citata ordinanza di cassazione con rinvio .
Con il quarto motivo si deduce la nullità della sentenza per motivazione irrimediabilmente contraddittoria e la violazione art. 36, secondo comma, n. 4, d.lgs. n. 546 del 31/12/1992, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., laddove la CTR assume come generiche le fatture che essa stessa ha ritenuto non esaminabili.
4.1. Il motivo è inammissibile in quanto il vizio di contraddittorietà della motivazione è deducibile solo in caso di assoluta irriducibilità della contraddizione RAGIONE_SOCIALE affermazioni rese del giudice (Cass. S.U. n. 8053/2014), il che evidentemente non sussiste nel caso di specie.
Con il quinto motivo si deduce la violazione dell’art. 2909 c.c. , in relazione all’art. 360 n. 4 c .p.c., in quanto la CTP non aveva mai ritenuto inammissibile la produzione documentale; la Cassazione ha pronunciato l ‘ inammissibilità e infondatezza dei primi due motivi dell’originario ricorso nei limiti RAGIONE_SOCIALE denunce operate dalla ricorrente, come confermato dall’accoglimento dell’ottavo motivo e dall’assorbimento del settimo e dodicesimo. Peraltro , oltre ai documenti contabili, la parte aveva prodotto dei semplici schemi di raccordo e tabelle riepilogative sostanzialmente facenti parte del ricorso.
Con il sesto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c. , in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. , evidenziando che la Corte di giustizia tributaria abbia violato i limiti del giudizio di rinvio; la ricorrente specifica che le tabelle informative contenute nel ricorso non sono documenti (tranne che per le fatture di acquisto) ma un semplice metodo organizzativo RAGIONE_SOCIALE informazioni, sempre ammissibile, come del resto ammissibili erano anche le deduzioni
difensive relative alle sentenze sopravvenute e favorevoli alla contribuente e all’operato dell’agenzia per al tri anni di imposta, nei quali essa aveva ritenuto le analoghe fatture emesse dagli stessi fornitori del tutto legittime.
In sintesi, la ricorrente evidenzia che il giudice del rinvio, previo esame dei singoli allegati al ricorso introduttivo, avrebbe dovuto indicare quale allegato costituisse un documento richiesto dall’RAGIONE_SOCIALE e solo dopo tale selezione avrebbe potuto decidere quali documenti utilizzare ma non poteva ritenere inammissibile ogni informazione probatoria , anche mai richiesta dall’RAGIONE_SOCIALE .
Il quinto e sesto motivo sono da esaminare congiuntamente e appaiono fondati, sebbene nei termini che seguono.
5.1. Va premesso, che secondo questa Corte (Cass. n. 18303/2020) in caso di ricorso per cassazione avverso la pronuncia del giudice di rinvio per violazione della precedente statuizione di annullamento, il sindacato della RAGIONE_SOCIALE si risolve nel controllo dei poteri propri del suddetto giudice, poteri che, nell’ipotesi di rinvio per vizio di motivazione, si estendono non solo alla libera valutazione dei fatti già accertati, ma anche alla indagine su altri fatti, con il solo limite del divieto di fondare la decisione sugli stessi elementi già censurati del provvedimento impugnato e con la preclusione rispetto ai fatti che il principio di diritto eventualmente enunciato presuppone come pacifici o accertati definitivamente.
I limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la pronuncia di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per entrambe le ragioni: nella prima ipotesi, il giudice deve soltanto uniformarsi, ex art. 384, primo comma, c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di
modificare l’accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo, mentre, nella seconda, non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in funzione della statuizione da rendere in sostituzione di quella cassata, ferme le preclusioni e decadenze già verificatesi; nella terza, infine, la sua potestas iudicandi , oltre ad estrinsecarsi nell’applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione ex novo dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione, nel rispetto RAGIONE_SOCIALE preclusioni e decadenze pregresse, sia consentita in base alle direttive impartite dalla decisione di legittimità (Cass. n. 448/2020).
5.2. Con l’ordinanza n. 35153/2022 questa Corte ha respinto i primi due motivi dell’originario ricorso, formulati come omessa pronuncia e vizio di motivazione, in merito alla questione degli artt. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 e 52 d.P.R. n. 633 del 1972, evidenziando che tale questione, pur decisa dalla CTP, come riportato dalla stessa ricorrente nel proprio ricorso, non era stata oggetto di appello; ha di conseguenza, e sul medesimo presupposto, dichiarato inammissibile il terzo motivo, formulato come violazione di legge in riferimento alle medesime previsioni.
Nell’ottavo motivo del ricorso , pure accolto da questa Corte, era dedotta l’assoluta apparenza della motivazione della originaria sentenza di appello avendo la CTR omesso l’esame «RAGIONE_SOCIALE spiegazioni esposte nel ricorso e dei documenti prodotti a sostegno RAGIONE_SOCIALE stesse». La Corte osservava che «appare evidente, dalla lettura della sentenza impugnata, che su tale motivo di appello, compiutamente trascritto dalla ricorrente, a pagina 52 e ss. del ricorso, non vi sia alcun cenno, né nella esposizione del fatto processuale né nella parte motiva, ove la CTR rimandava all’accertamento della Guardia di finanza ritenendo, ma
del tutto apoditticamente, le generiche fatture contestate prive di adeguato riscontro, con conseguente fondatezza del motivo».
Il dodicesimo motivo, formulato ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c., deduceva l’omesso esame RAGIONE_SOCIALE seguenti circostanze: a) nel ricorso introduttivo e poi in appello la parte aveva esposto una tabella riepilogativa con cui forniva tutte le informazioni relative alle prestazioni di intermediazione e l’RAGIONE_SOCIALE non l’aveva contestata; b) nel ricorso introduttivo e poi nel ricorso in appello la parte aveva esposto una tabella riepilogativa con cui forniva tutte le informazioni relative alle prestazioni di trasporto e collaudo e l’RAGIONE_SOCIALE non l’aveva contestata; c) gli avvisi di accertamento per il 2012 e 2014 relativi a fatti identici erano stati annullati dalla CTR Salerno; d) in analoga verifica compiuta dall’RAGIONE_SOCIALE per gli anni dal 2008 al 2011 le fatture compilate nello stesso modo di quelli oggi contestate erano state ritenute valide.
Il motivo era ritenuto assorbito dall’accoglimento della nullità per motivazione apparente.
5.3. L’art. 32 , primo comma, d.P.R. n. 600 del 1973 prevede plurime forme di collaborazione dei contribuenti con l’ufficio: invito dei contribuenti a comparire di persona o a mezzo rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti (n. 2); invito dei contribuenti a esibire o trasmettere atti e docume nti rilevanti ai fini dell’accertamento nei loro confronti (n. 3); invio ai contribuenti dei questionari relativi a dati o notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell’accertamento nei loro confronti o di terzi (n. 4).
Ebbene, nel caso di specie, la parte si difendeva non solo attraverso produzioni documentali vere e proprie di natura contabile ma anche in primo luogo affermando l’inerenza di tali costi con la propria attività di impresa e poi con una serie di informazioni, organizzate attraverso schede riepilogative, volte a superare il rilievo di genericità RAGIONE_SOCIALE fatture
di acquisto segnalato dalla Guardia RAGIONE_SOCIALE finanza e recepito dall’RAGIONE_SOCIALE; la ricorrente specifica che le tabelle informative contenute nel ricorso introduttivo e reiterate in appello non sono documenti (tranne che per le fatture di acquisto) ma un semplice metodo organizzativo, sempre ammissibile, come del resto ammissibili erano le deduzioni difensive relative alle sentenze sopravvenute e favorevoli alla contribuente e all’operato dell’agenzia per al tri anni di imposta ove l’ufficio aveva ritenuto le analoghe fatture emesse dagli stessi fornitori del tutto legittime.
5.4. Essendo il motivo accolto (l’ottavo) formulato in termini di motivazione apparente, alla Corte di giustizia era demandato non solo un rinnovato esame della genericità RAGIONE_SOCIALE fatture ma un nuovo esame in fatto RAGIONE_SOCIALE deduzioni difensive, ovviamente nei limiti di quanto precluso dal giudicato interno sopra descritto, il cui contenuto era però compito del giudice del rinvio individuare.
L’affermazione resa dalla Corte sulla pronuncia della CTP era infatti funzionale all’esame dei motivi sopra descritti e non contiene alcuna specifica indicazione sull’oggetto specifico sui cui fosse maturata la preclusione.
Ha errato quindi la Corte di giustizia laddove ha ritenuto che l’assorbimento del dodicesimo motivo, relativo alle tabelle riepilogative, come descritte, non potesse determinare « l’esame dei documenti» che la Corte aveva confermato come inammissibili, sostanzialmente ritenendo quindi che dal rigetto dei primi due motivi ritenuto dalla Corte derivasse automaticamente l’inammissibilità integrale di ogni produzione e allegazione difensiva (e quindi anche RAGIONE_SOCIALE informazioni contenute nelle tabelle riepilogative nonché di ulteriori elementi emersi solo in appello), ad essa spettando invece di valutare su quali specifici «dati, informazioni, documenti, libri contabili» operasse la preclusione.
Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 32, quarto comma, d.P.R. n. 600/1973 , in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., in quanto nonostante la Corte di giustizia avesse ritenuto inammissibili le fatture, prodotte solo dalla società, le avrebbe poi esaminate ritenendole generiche.
Con il settimo motivo, sempre in relazione ai costi ritenuti indeducibili, si deduce l’ omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, e quindi la violazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c., avendo la Corte omesso di esaminare le tabelle difensive contenute nel ricorso introduttivo riprodotte nell’appello, con cui si fornivano le informazioni richieste dall’RAGIONE_SOCIALE e si correlavano le prestazioni di intermediazione con le fatture di acquisto degli animali nonché le prestazioni di trasporto e collaudo degli animali con le fatture di acquisto degli animali stessi; che le contestazioni scaturenti dallo stesso pvc, avevano condotto ad analoghi avvisi di accertamento annullati dalla CTR per gli anni 2012 e 2014; che l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva effettuato verifica fiscale per gli anni 2008-2011 ove fatture per prestazioni del tutto analoghe erano state ritenute pienamente deducibili.
Entrambi i motivi appaiono assorbiti dall’accoglimento del quinto e sesto motivo, come evidenziato.
Il quinto e il sesto motivo vanno quindi accolti nei termini indicati, rigettati o assorbiti gli altri; ne segue la cassazione della sentenza e il rinvio della causa alla Corte di giustizia di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, per nuovo esame.
La cassazione della sentenza assorbe la richiesta di applicazione della lex mitior di cui al d.lgs. n. 87/2024 e la proposta questione di legittimità costituzionale dell’art . 5 d.lgs. n. 87/2024, che prevede che le nuove e più miti sanzioni tributarie si applichino solo alle violazioni commesse a decorrere dall ‘1 settembre 2024, per contrasto con l’art.
2 della Costituzione e con gli artt. 6 e 7 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, per il tramite dell’art. 117 , primo comma, Cost., con riferimento all’art. 3 della Cost.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quinto e il sesto motivo del ricorso nei termini indicati, rigettati e assorbiti gli altri come indicato in motivazione; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, cui demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2025.
Il consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME