Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6857 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6857 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 14/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9510/2020 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dal l’ avv. NOME COGNOME e dall’avv. NOME COGNOME elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 870/2019, depositata il 22 marzo 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 gennaio 2025
dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
-Con avviso di accertamento n. 885030700668/2008 l’Agenzia delle entrate, Ufficio di Bari 2, contestava a RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE per il 2001 la violazione degli obblighi previsti dall’art. 21 d.P.R. n. 633/1972 per il mancato assoggettamento a IVA di operazioni di vendita per Lit. 539.004.000 (IVA Lit. 107.801.000) nei confronti di acquirenti aventi sede nella Repubblica di San Marino e in Francia. Con lo stesso avviso contestava la cessione di beni senza fattura per complessivi Lit. 650.000 (IVA Lit. 130.000) L’Ufficio liquidava pertanto le maggiori imposte in € 120,85 (IRPEG), € 13,94 (IRAP) ed € 55.741,19 (IVA), oltre interessi e sanzioni.
Il ricorso proposto dalla società veniva accolto dalla Commissione tributaria provinciale Bari la quale, con sentenza del 21 maggio 2010 n. 124/10/2010, annullava integralmente tale avviso.
La Commissione tributaria regionale della Puglia, con sentenza del 7 giugno 2012 n. 76/9/2012, accoglieva il gravame dell’Ufficio e confermava la legittimità dell’accertamento.
La Società proponeva ricorso per cassazione.
Con sentenza 13 maggio 2016, n. 9825, la Corte di cassazione accoglieva il ricorso.
-La Società riassumeva il giudizio dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Puglia.
Si costituiva in giudizio l’Ufficio con atto di controdeduzioni.
La Commissione tributaria regionale, con la sentenza n. 870/2019 depositata il 22 marzo 2020, rigettava l’appello originariamente proposto dall’Agenzia.
-Avverso la sentenza ha interposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate.
RAGIONE_SOCIALE si è costituita con controricorso.
-Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.
La società contribuente ha depositato una memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Preliminarmente vanno disattese le eccezioni di inammissibilità del ricorso, giacché la sua struttura risulta conforme ai requisiti di ammissibilità individuati da questa S.C. in merito all’esposizione dei fatti di causa e della formulazione delle censure anche sotto il profilo della loro specificità riguardo alle doglianze prospettate, in coerenza con il principio di effettività della tutela giurisdizionale, sancito dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (Cass., Sez. IV, 3 gennaio 2020, n. 27).
-Con il primo motivo si prospetta la violazione e/o falsa applicazione di legge: art. 63 del d.lgs. n. 546 del 1992, artt. 112, 384, e 394 c.p.c.; artt. 2697 cod. civ., in relazione all’artt. 360 n. 3 e 4 cod. proc. civ. La sentenza impugnata sarebbe affetta da un evidente vizio di ultrapetizione (nonché da violazione dei limiti del giudizio di rinvio, quali individuati dalla sentenza n. 9825/16) nel capo in cui la Commissione tributaria regionale della Puglia ha ritenuto ” infondato l’appello dell’Ufficio e, per l’effetto, annulla l’avviso di accertamento n. 885030700668/2008. Le spese seguono la soccombenza … “.
La statuizione, infatti, si porrebbe in aperto contrasto con il precedente capo della medesima sentenza, ove i giudici regionali hanno statuito che “… la questione rimessa dalla Suprema Corte a codesta Commissione Tributaria Regionale di Bari consiste e si esaurisce nell’esame di merito, che i documenti prodotti in giudizio dalla società non erano stati minimamente considerati dal giudice dell’appello,
altresì, l’inadempimento dell’obbligo di trasmissione del Modello Intra 1-bis, era del tutto irrilevante, consistendo nella violazione di una prescrizione puramente formale ‘ . ‘ Invero, la sentenza della Suprema Corte definisce il thema decidendum e delimita l’ambito entro il quale l’odierno giudice del rinvio deve attenersi . “.
Si sottolinea che la Commissione tributaria regionale ha individuato correttamente la materia devoluta alla sua cognizione dalla sentenza della Suprema Corte – ovvero l’esame di merito circa la rilevanza da attribuire ai documenti prodotti in giudizio dalla Società esclusivamente in relazione alla cessione di beni verso cessionari residenti nella Repubblica di San Marino – ma avrebbe trascurato di considerare che l’avviso di accertamento impugnato contiene anche ulteriori contestazioni, oltre al rilievo relativo all’assoggettamento a IVA delle cessioni effettuate nei confronti delle Società sammarinesi.
L’Ufficio ha contestato anche la mancata fatturazione di corrispettivi per cessioni di beni e prestazioni di servizio e l’assoggettabilità ad IVA delle cessioni effettuate nei confronti della Società francese “RAGIONE_SOCIALE‘. Dunque, la Commissione tributaria regionale, disattendendo le statuizioni della Corte di cassazione in sede di rinvio e in contraddizione con le proprie precedenti considerazioni, ha annullato l’atto di accertamento nella sua interezza, finendo con il delibare su rilievi che non erano stati espressamente devoluti alla sua cognizione.
Si evidenzia altresì che rispetto alle ulteriori contestazioni formulate dall’Ufficio con l’ avviso di accertamento, si era formato un giudicato interno perché la società, in sede di ricorso per cassazione, non ha sollevato alcuna eccezione riguardo alla mancata fatturazione di corrispettivi per cessioni di beni e prestazioni di servizio e all’ assoggettabilità ad IVA delle cessioni effettuate nei confronti della Società francese “RAGIONE_SOCIALE“.
Sotto diverso profilo, con la sentenza del 22 marzo 2019, n. 870/01/2019, la Commissione tributaria regionale della Puglia ha violato anche l’articolo 112 cod. proc. civ., avendo deciso ultra petitum con riferimento al thema decidendum del giudizio di riassunzione.
2.1. -Il motivo è fondato.
Va innanzitutto chiarito che non sussiste alcuna inammissibilità della censura, avendo parte ricorrente richiamato – anche testualmente – il contenuto del ricorso in riassunzione.
Nel contenzioso tributario (così come nel processo di cognizione ordinaria), il giudizio di rinvio è un “processo chiuso”, in cui le parti non possono avanzare richieste diverse da quelle già prese, né formulare difese che, per la loro novità, alterino completamente il tema di decisione o evidenzino un fatto “ex lege” ostativo all’accoglimento dell’avversa pretesa, la cui affermazione sia in contrasto con il giudicato implicito ed interno, sì da porre nel nulla gli effetti intangibili della sentenza di cassazione ed il principio di diritto che in essa viene enunciato non in via astratta ma agli effetti della decisione finale (Cass., Sez. VI-5, 21 settembre 2015, n. 18600; Cass., Sez. V, 12 dicembre 2014, n. 26200).
La pronuncia di annullamento della Corte di cassazione, alla luce delle censure proposte dalla società contribuente, tratta unicamente della questione degli acquisti nei confronti di società sanmarinesi senza affrontare la diversa questione dell’acquisto intracomunitario e dei rapporti con la società francese di cui al motivo del presente ricorso. Analogamente la motivazione della pronuncia impugnata, che finisce tuttavia per annullare l’intero avviso di accertamento.
3. -L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del secondo riguardo alla regolazione delle spese ( violazione e/o falsa applicazione dell’art. 15 d. l gs. n. 546/1992 in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ. ).
-La sentenza impugnata dev’essere perciò cassata e, per l’effetto, va disposto il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 gennaio 2025.