Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2914 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2914 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 05/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 32738/2019 R.G. proposto da :
COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE
-intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 2733/2019 depositata il 25/03/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/01/2025 dal Co: COGNOME NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il contribuente era attinto da un avviso di accertamento emesso dall’Ufficio ai sensi dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973 all’esito di un complesso procedimento amministrativo nel quale erano confluite
somme ingenti di cui il contribuente aveva legittimamente beneficiato per l’acquisto di una farmacia, avvenuto nel corso dell’anno 2005, per complessivi euro 2.745.000,00. Di questi, euro 1.600.000,00 venivano pagati avvalendosi di un affidamento elargito dal Banco di Napoli, altri 646.555,00 euro erano elargiti dai suoi genitori unitamente ad altri euro 200.000,00. L’Ufficio aveva dunque inviato il questionario n. 200032/2008 a fronte degli incrementi patrimoniali eseguiti.
Il contribuente dapprima inviava istanza di accertamento con adesione, salvo poi ritirarla ritenendo di aver dimostrato la legittima provenienza dei fondi utilizzati per l’acquisto della farmacia.
L’Ufficio emetteva così l’atto impositivo, non riconoscendo il mutuo concesso da Credifarma nel settembre del 2006 e quindi dopo il formale acquisto della farmacia. Il contribuente impugnava così l’avviso di accertamento innanzi al giudice di prossimità, c he accoglieva il gravame. Ricorreva in appello l’Ufficio, ribadendo di non riconoscere il mutuo erogato da Credifarma e rilevando come risultasse ancora ingiustificato l’incremento patrimoniale di euro 113.634,00. Contestava il contribuente l’infondatezza della tesi sostenuta dall’Amministrazione finanziaria secondo cui l’incremento patrimoniale era prima 904.000,00, poi 804.000,00 e poi 113.634,00, quando era stato provato che le somme messe a disposizione del contribuente dai suoi genitori ammontavano ad euro 1.096.555,00 come risulterebbe anche da un verbale di contraddittorio del 6.03.2008.
La CTR rigettava l’appello promosso dall’Amministrazione finanziaria che, pertanto, ricorreva per cassazione, ove censurava la sentenza di secondo grado che aveva disatteso l’incremento ingiustificato di euro 13.634,00.
Questa Corte accoglieva il primo motivo ricorso, assorbito il secondo, sul presupposto della mancata giustificazione all’incremento di euro 113.634,00, che permaneva anche ammettendo il mutuo di
Credifarma. Infatti la somma di euro 113.634,00 era costituita dalla differenza tra euro 904.000,00 ed euro 790.366,00, oggetto del mutuo in questione. Rilevava poi come l’Agenzia delle Entrate avesse riprodotto l’avviso di accertamento da cui risultava ‘ l’indicazione di un incremento patrimoniale di euro 904.000,00, mentre nella parte motiva dell’atto impositivo la medesima somma figura indicata in euro 804.000,00 a seguito di un mero errore secondo la prospettazione dell’ente impositore. Sul punto la sen tenza risulta affetta da un vizio di motivazione poiché riprende il dato euro 804.000,00 riportato nella parte motiva dell’atto impositivo senza considerare che lo stesso dato contabile espresso nel quadro di liquidazione è pari ad euro 904.000,00.’, cassando con rinvio la sentenza impugnata.
Il contribuente riassumeva così il giudizio avanti alla CTR, la quale lo accoglieva parzialmente ritenendo di considerare la somma di euro 804.000,00, fissando in euro 13.643,00 l’incremento patrimoniale ingiustificato. Affermava infatti che, non potendo l ‘Ufficio integrare la motivazione del provvedimento in sede giudiziale, dovesse avversi riguardo all’importo indicato nella parte motiva dell’atto (804.000,00) cui andavano detratti euro 790.366,00 del mutuo innanzi detto, con conseguente determinazione della minor somma di euro 13.643,00.
Propone ricorso per cassazione il contribuente che si affida ad un unico motivo. Rimane intimata l’Amministrazione finanziaria.
CONSIDERATO
Viene proposto unico motivo di ricorso.
Con l’unico motivo di censura la parte ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 384 in parametro all’art. 360 c.p.c., co. 1, n. 4.
Afferma infatti che la CTR non si sarebbe conformata al decisum sancito da questa Corte di legittimità, che aveva cassato la sentenza perché affetta da un vizio di motivazione. Sostiene infatti che, in
forza del disposto rinvio, la CTR avrebbe dovuto riesaminare integralmente la documentazione in atti e non limitarsi al mero profilo oggetto della sentenza di cassazione.
Il motivo è infondato e va respinto.
Questa Corte ha invero già affermato in «.. riferimento ai limiti del giudizio di rinvio, che: a) in caso di cassazione con rinvio per vizio di motivazione (da solo o cumulato con il vizio di violazione di legge) il giudice del rinvio non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma può anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo, in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, mantenendo tutte le facoltà che competevano originariamente al giudice del rinvio quale giudice di merito, relativamente ai poteri di indagine e di valutazione della prova, nell’ambito dello specifico capo della sentenza oggetto di annullamento, con il solo limite del divieto di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento impugnato ritenuti illogici ed eliminando, a seconda dei casi, le contraddizioni ed i difetti argomentativi riscontrati (Cass. Sez. U., 3 settembre 2020, n. 18303; Cass. civ. 29 maggio 2014, n. 12102; Cass. civ. 2 febbraio 2018, n. 2652); b) l’efficacia preclusiva della sentenza di cassazione con rinvio opera soltanto con riferimento ai fatti che il principio di diritto enunciato presuppone come pacifici o come già accertati definitivamente in sede di merito. Essa non incide sul potere del giudice di rinvio non solo di riesaminare i fatti, oggetto di discussione nelle precedenti fasi non presupposti dal principio di diritto, ma anche, nei limiti in cui non si siano già verificate preclusioni processuali o decadenze, di accertarne di nuovi da apprezzare in concorso con quelli già oggetto di prova (Cass. civ. 26 settembre 2018, n. 22989; Cass. civ. 6 luglio 2017, n. 16660; Cass. civ. 30 maggio 2001, n. 7379); in sostanza, in caso di cassazione con rinvio per vizi di motivazione, il giudice del rinvio resta comunque libero di compiere un apprezzamento del materiale probatorio a disposizione,
salvo che la pronuncia rescindente abbia già escluso la rilevanza ai fini del decidere di determinati elementi di prova o abbia ritenuto pacifici o accertati definitivamente nei precedenti giudizi di merito determinati fatti» (cfr. Cass., V, n. 10580/2022).
Con riferimento al caso di specie, questa Corte si era pronunciata solo sulla mancata motivazione in ordine alla scelta di ritenere corretto l’importo di 904.000,00 ovvero quello di 804.000,00. È dunque in questo ambito, ed entro questi precisi limiti oggetto di giudizio, che si è introdotta la questione della verifica della determinazione dell’incremento patrimoniale.
Pertanto, e diversamente da quanto ritenuto dal contribuente, il giudice del gravame si è pronunciato entro i confini stabiliti nell’ordinanza di rinvio facendo anche buon governo dei principi già sanciti da questa Corte. Ha invero specificato la motivazione della scelta ricaduta nella minor somma di euro 804.000,00, senza altro verificare non potendo null’altro (ri)approfondire.
Parte ricorrente mira invece ad un riesame complessivo della questione di merito, certamente inammissibile in sede di legittimità, tanto più in ragione alla censura svolta e dell’orientamento, fermo e costante, di questa Corte.
Il ricorso dev’essere quindi rigettato. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, in assenza di attività difensiva sostanziale dell’amministrazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 22/01/2025.
Il Presidente
NOME COGNOME